Qui Sanremo

Qui Sanremo(5) – Una pratica in odore di “gatta ci cova” e il sindaco…    
Il giallo della ristrutturazione fronte mare: chi segnalava l’urgenza?
L’imbarazzo dell’assessore Dolzan, i quesiti del consigliere Gorlero 

Qui Sanremo(5) – Una pratica in odore di “gatta ci cova” e il sindaco…    
Il giallo della ristrutturazione fronte mare: chi segnalava l’urgenza?
L’imbarazzo dell’assessore Dolzan, i quesiti del consigliere Gorlero 

Sanremo – Continua l’esame della delibera n. 20 del Consiglio comunale del 6 maggio 2010, oggetto: Interpellanze e interrogazioni.

Riprendiamo dalle dichiarazioni fatte dall’Assessore.

Assessore Dolzan

“ La valutazione di ininfluenza di edilizia urbanistica, conseguiva principalmente dal fatto che la constatazione delle attrezzature ludico sportive nel tempo installate nel territorio comunale non sono mai state assoggettate al regime di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, pertanto si è ritenuto che la semplice sostituzione di impianti già esistenti e regolarmente autorizzati sotto il profilo demaniale non fossero soggetti a titolo edilizio. Tale valutazione può ritenersi corretta.

Anche gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia urbanistica condizionano la non necessità di titolo edilizio, non solo alla facile amovibilità del manufatto (condizione verificata nella fattispecie), ma anche alla sua temporaneità circoscritta ad un ben determinato lasso temporale, cosa che peraltro potrebbe non ritenersi pienamente soddisfatta , viceversa, considerato che l’installazione è alta circa dieci metri, come è stato possibile accertare in maniera oggettiva, anche in corso di un sopralluogo, (?) quindi, più del doppio di quanto precedentemente consentito, pertanto non poteva prescindere dalla preventiva autorizzazione paesistico ambientale, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs 42/2004 (codice del paesaggio), in quanto ha generato un’alterazione dello stato esteriore dei luoghi in un ambito soggetto a vincolo di tutela, in quanto posta a meno di trecento metri dalla linea di costa.

Per inciso, la temporaneità dell’opera è irrilevante nei riguardi paesistici.

Tale innovazione non era percepibile dalla documentazione allegata all’istanza trasmessa a questo settore, che non conteneva né una sezione grafica, né alcuna relazione descrittiva. (?)

Si ritiene, quindi, che l’installazione debba essere sanzionata come opera realizzata in assenza di autorizzazione paesistico ambientale con conseguente diffida alla sua demolizione, fermo restando la possibilità da parte dell’operatore di richiedere l’accertamento di compatibilità paesistica da sottoporre al parere della Commissione per il Paesaggio e della Sopraintendenza, non ricorrendo, a riguardo, i casi di improcedibilità stabiliti dall’art. 181 del suddetto codice del paesaggio.

Sarà quindi avviato un procedimento sanzionatorio in materia edilizia a carico del soggetto attuatore. (?) 

Consigliere Gorlero

“Mi congratulo con l’Assessore per la tempestività, di cui sicuramente dobbiamo essere tutti soddisfatti, anche l’opinione pubblica.

Questo mi consente anche di dire, Presidente, che questo concetto dell’interpellanza urgente, cioè estremamente aderente alla realtà quotidiana, credo che in qualche modo debba essere risolto. E’ quella famosa questione di cui parlavamo ancora questa mattina.

Mi permetto però di farle due domande, perché non ho capito. Intanto non ho capito che tipo di autorizzazione è stata rilasciata e se è stata rilasciata questa autorizzazione; poi vorrei un attimo comprendere meglio se, in riferimento a questo provvedimento, a seconda del tipo di provvedimento che è stato o meno rilasciato, ci sono comunque gli estremi per una revoca in autotutela, posto che c’è stato, evidentemente, un fraintendimento basato però, credo, su una carenza grafica. (?)

Perché lei sa che esiste una giurisprudenza consolidata, in materia di edilizia, che dice che quando l’Amministrazione viene indotta in errore sulla base di un presupposto grafico, diciamo così, inadeguato, poi esiste la possibilità, in concreto, di revocare questo provvedimento.”

Assessore Dolzan

“Rispondo brevemente. Abbiamo concesso, in effetti, una sostituzione di una cosa esistente, senza nessun vincolo edilizio, quindi era una semplice sostituzione che non richiedeva nessuna indicazione sotto il profilo edilizio urbanistico. “, per quanto riguarda la seconda motivazione, gli uffici stanno approfondendo questa tematica.”

Presidente Lupi

“Ecco, forse da questa risposta e dal fatto che gli uffici stanno approfondendo la domanda, si capisce il perché, a volte, le interpellanze urgenti non possono avere poi la loro piena risposta.” (?)

******

Riflessioni e domande

 Breve premessa. L’iter della pratica è iniziata con una richiesta, in data 3 febbraio 2010, con allegata una planimetria di occupazione in cui era riprodotta una piccola pianta con caratteri molto piccoli e non facilmente leggibile con lo scopo di delineare l’ingombro planimetrico dell’installazione.

Viene poi chiarito che, in un angolo laterale, sempre in carattere molto piccolo, c’era un numero che si riferiva all’altezza che ovviamente non è stato considerato.

In data 10 febbraio 2010 (6 giorni dalla data della richiesta) il settore rispondeva al Demanio dicendo che la pratica era da ritenersi ininfluente sotto gli aspetti di edilizia urbanistica.

In data 23 aprile 2010 è stata rilasciata l’autorizzazione demaniale per montare l’attrezzatura ludico sportiva sul fronte mare di Sanremo.

In data 26 aprile 2010 veniva presentato esposto da un amministratore di condominio prospiciente l’area d’intervento, seguite da polemiche circa l’impatto visivo dell’impianto riportate dalla stampa locale e richieste di chiarimenti fatte da alcuni Amministratori.

Il tutto ha indotto gli Uffici ad un più attento esame della questione.

Una procedura sicuramente anomala adottata dall’Ufficio competente. La planimetria di occupazione, illeggibile e incomprensibile (angolo laterale, carattere piccolissimo riferita all’altezza che ovviamente (?) non è stata considerata), aveva tutte le caratteristiche per non essere presa in esame così come presentata e l’Ufficio avrebbe dovuto attivarsi per richiedere una documentazione più funzionale e sicuramente leggibile.

L’Assessore Dolzan ha testualmente dichiarato:”Veniva segnalata, mi dicono, anche una certa urgenza in questa operatività e quindi hanno dato il via libera all’opera.” (?)

La segnalazione di urgenza è prassi normale? Chi e a chi aveva segnalato l’urgenza? Persona presumibilmente influente, considerato che è stato dato il via libera all’opera?

Altro passaggio dell’Assessore Dolzan: “La valutazione di ininfluenza di edilizia urbanistica, conseguiva principalmente dal fatto che la constatazione delle attrezzature ludico sportive nel tempo installate nel territorio comunale non sono mai state assoggettate al regime di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire, pertanto si è ritenuto che la semplice sostituzione di impianti già esistenti e regolarmente autorizzati sotto il profilo demaniale non fossero soggetti a titolo edilizio. Tale valutazione può ritenersi corretta.” (?)

Prassi consolidata nel tempo sostituisce leggi e norme vigenti in materia di concessioni ed autorizzazioni? Dovevano o no, a norma di leggi e regolamenti, le strutture in oggetto essere assoggettate al regime di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire? La valutazione è veramente da ritenersi corretta?

Che cosa s’intende “gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali (?) in materia di urbanistica condizionano (?) la non necessità di titolo edilizio”?

Chiunque, quindi, può liberamente installare strutture ludico sportive in zone fronte mare? Le leggi ci sono (solo quelle regolano le singole materie) e, nella fattispecie, devono essere applicate e rispettate.

Il richiamato art. 146 del D.Lgs 42/2004 (codice del paesaggio) è chiaro. Caso tipico in cui si evidenzia il non rispetto della legge.

Che dire poi sulla frase detta dall’Assessore: “Tale innovazione non era percepibile dalla documentazione allegata all’istanza trasmessa a questo settore, che non conteneva né una sezione grafica, né alcuna relazione descrittiva.”

Appunto, la pratica è stata istruita con una semplice planimetria risultata non leggibile, senza sezione grafica e senza relazione descrittiva. Come tale è stata ugualmente accettata con il conseguente rilascio, in data 23 aprile 2010, dell’autorizzazione demaniale per montare l’attrezzatura ludico sportiva.

Insomma, tutto regolare per l’Amministrazione comunale?

Il Consigliere Gorlero, nella sua breve replica, ha fatto due domande: 1. “Non ho capito che tipo di autorizzazione è stata rilasciata…”. 2. “Ci sono comunque gli estremi per una revoca in autotutela, posto che c’è stato, evidentemente, un fraintendimento basato però, credo, su una carenza grafica? …”.

Risposta dell’Assessore Dolzan: Abbiamo concesso, in effetti, una sostituzione di una cosa esistente, senza nessun vicolo edilizio, quindi era una semplice sostituzione che non richiedeva nessuna indicazione sotto il profilo edilizio urbanistico. E, per quanto riguarda la seconda motivazione, gli uffici stanno approfondendo questa tematica.”

Concesso una sostituzione di una struttura alta cinque metri che il soggetto attuatore l’ha sostituita con una struttura alta dieci metri? Il tutto senza documentazione idonea? Senza indicazione nell’atto concessorio?

Le è tutto chiaro Consigliere Gorlero?

Secondo lei l’Amministrazione e gli Uffici competenti hanno svolto le loro mansioni nel rispetto delle leggi, nella trasparenza e nel concetto che “tutti i cittadini sono eguali nell’ottenere quanto prescritto dalle leggi”?

Nella legge 42/2004 (codice del paesaggio) vi sono norme che differenziano le procedure da adottare, in fase istruttoria delle pratiche, tenendo conto delle altezze?

Nel caso di specie (come per tutti gli altri) in zone demaniali non vi è l’obbligo di preventiva autorizzazione paesistico ambientale in ambiti soggetti a vincolo di tutela, in quanto posta a meno di trecento metri dalla linea di costa?

In Sanremo (e in tanti comuni del Ponente Ligure), quante altre situazioni similari sono carenti di autorizzazioni rilasciate a norma di legge?

Vengono effettuati sistematicamente i controlli dagli Organi preposti?

Se non sarebbe stata presentata l’interpellanza del Consigliere Gorlero, presentata anche a seguito di lamentele riportate dalla stampa locale e dell’esposto presentato da un amministratore di condominio, sarebbero stati fatti i sopraluoghi dalla Polizia Municipale?

La stragrande maggioranza dei cittadini sanremesi è rispettosa delle leggi e si aspetta dai suoi Amministratori, dai Responsabili degli Uffici e dalla Polizia Municipale una maggiore attenzione, diligenza e controlli adeguati alle stesse. Senza ma e senza se! 

Tutto dipende dal Capo dell’Amministrazione, il Sindaco Maurizio Zoccarato.  

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it 

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.