Il Comune di Noli e l’avvocato Franco Vazio
Il Comune di Noli e l’avvocato Franco Vazio
Un incarico legittimo (?) deliberato dalla giunta
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Il Comune di Noli e l’avvocato Franco Vazio
Un incarico legittimo (?) deliberato dalla giunta?
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La Finanziaria 2008 all’art. 3 comma 55 introduce l’obbligo della preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’ente di un programma ai sensi dell’art. 42 del TUEL. |
Già la finanziaria del 2005 aveva introdotto una preventiva valutazione dei revisori sugli incarichi di consulenza, ed un controllo successivo della Corte dei Conti. La successiva finanziaria aveva poi disposto che la trasmissione alla Corte fosse obbligatoria per una spesa superiore ai 5000,00 euro. Con la finanziaria 2008 l’affidamento di incarichi esterni diventa una scelta strategica, vincolata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, di competenza della Giunta, che a tal fine dovrà essere adeguato. L’ultimo periodo dell’art.3, comma 56, della legge finanziaria dispone che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi della suddetta legge, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. In questa norma pertanto oltre al precetto troviamo anche la connessa sanzione. Le disposizioni regolamentari devono fissare limiti, criteri e modalità per l’affidamento degli incarichi, nonché i limiti di spesa non solo complessiva ma anche riferita ad ogni singolo incarico,questo è un presupposto di regolarità contabile dell’atto di incarico. Il dirigente o responsabile di servizio incorrerebbe in responsabilità erariale qualora l’affidamento avvenisse in violazione di tale norma regolamentare. Per una più precisa e specifica conoscenza dei fatti riportiamo il testo di legge: Art. 3, comma 55, legge 244/2007“L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” Art. 3, comma 56, legge 244/2007 “Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione”. |
L’avvocato Franco Vazio |
Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.” Art. 3, comma 57, legge 244/2007 “Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. |
Gli Enti Pubblici rispettano regolarmente la procedura di cui sopra? Gli Enti Pubblici utilizzano sempre criteri trasparenti? Il Comune di Noli, in ottemperanza alla sopra citata legge ha adottato, con la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/06/2008, un apposito Regolamento per il conferimento delle consulenze e degli incarichi esterni; stabilendo i criteri per la c.d. “selezione pubblica”. A parte che negli ultimi anni il Comune ha sempre avuto un unico legale quale partecipante a tutte le selezioni e, pertanto, ha sempre lo stesso consulente (avv. Vallerga); proprio in questi giorni è andata agli onori delle cronache un nuovo incarico legale adottato con la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 1/02/2012; Conferimento incarico professionale all’avv. Franco Vazio per tutelare gli interessi del Comune , quale parte offesa, nel procedimento penale RGNR 6882/2009 (quello relativo ai crolli di Via Belvedere). Nella Delibera si legge che la Giunta per tale conferimento ha “VALUTATO” che tale incarico non rientra tra quelli indicati nei limiti legislativi meglio definiti all’art. 3 commi 55-56 e 57 (articolo sopra riportato); si legge, altresì, quale sia stata la modalità di scelta: si è preferito il consulente che “si è dichiarato disponibile”!!!! Stranamente tale consulente è lo stesso che ha difeso, prima dell’archiviazione, sia il Sindaco Ambrogio Repetto che il vicesindaco Piero Penner. Forse non è tanto opportuno che lo stesso difensore ora rappresenti proprio una delle parti offese che da anni sta subendo un grave danno patrimoniale e di immagine per colpa di scelte politiche, che la magistratura non ha ritenuto configurare reato, poco accurate!!! Ma poi non sembra del tutto corretto che una norma non si applichi (l’art. 3) per una “valutazione”. Per non applicare una legge occorre fare riferimento ad un’altra norma che “abroga” o “non applica” la norma in vigore. Chi ha fatto questa “VALUTAZIONE” ? Il Sindaco che fino a poco tempo fa era indagato? O il Segretario Comunale? La delibera, in ultimo, non ha alcun impegno di spesa determinato!!! Quale sarà il costo per i cittadini di Noli per tale incarico legale? Si spera che l’opposizione si faccia sentire con un’interpellanza in modo da chiarire le modalità di questo incarico (se è una delibera illegittima dovrà essere dichiarata nulla in modo che il Comune possa costituirsi parte civile regolarmente) e, soprattutto, si faccia sentire in merito all’opportunità di tale nomina! |