DIZIONARIO
BUROCRATESE - ITALIANO

 

Molte volte la politica usa vocaboli incomprensibili a molti. Perfino nella pubblica amministrazione, che dovrebbe essere di facile accesso, si adopera un linguaggio burocratico creando confusione nella maggior parte dei cittadini.

Con questa iniziativa cercheremo, con molta umiltà, con l’aiuto di internet e varie enciclopedie, di spiegare i termini “burocratesi” usati nella gestione della cosa pubblica.
Qualunque segnalazione di vocaboli con relativa spiegazione è ben accetta

Fonti: (Enciclopedia Encarta, Treccani, Garzanti)

A  B  C

 

D

 

Decreto legge

E’ un provvedimento che può essere adottato dal governo solo in stato di necessità ed urgenza per fronteggiare un evento imprevedibile. E’ un provvedimento provvisorio poiché, se non ottiene dalle camere la conversione in legge, anche con modificazioni entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, decade.

 

Delega

E’ l’atto mediante il quale il delegante conferisce al delegato l’esercizio dei poteri che gli competono.  I1 delegante tuttavia resta sempre titolare dei poteri che ha delegato.  

 

Deliberazione

E’ l’atto formale della giunta o del consiglio comunale nel quale si esprime la volontà degli organi collegiali in genere  dopo un ampio dibattito.  

 

Deregulation (deregolamentazione, liberalizzazione)

E’ il processo di eliminazione dei vincoli amministrativi e legislativi che rallentano attività di enti, imprese e cittadini.

 

Devolution (  devoluzione, trasferimento, passaggio)

E’ il processo che prevede il trasferimento a un livello di governo inferiore di competenze su attività relative alla fornitura di servizi e di prestazioni pubbliche.

 

Difensore civico

E’ preposto alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali operanti nel comune. E’ di nomina consiliare.

 

Direttiva comunitaria

Atto normativo previsto dall’articolo 189 del trattato istitutivo della CEE. La direttiva vincola lo stato membro per quanto attiene il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali sulla forma ed i mezzi di reperimento.  

 

Discrezionalità amministrativa

La pubblica amministrazione ogni volta che agisce, compie scelte. Discrezionalità è quella sfera decisionale entro la quale la legge consente all’amministrazione di valutare l’opportunità di scegliere i mezzi per realizzare i propri fini in relazione al pubblico interesse di volta in volta attribuito alla propria cura.