La storia infinita tra il Comune e la famiglia Giordano

 BORGATA PRIOCCO
La storia infinita tra il Comune e la famiglia Giordano -Ferrari
Dopo la fognatura ora una sbarra che il Comune vuole abbattere con una spesa di 1306 euro

BORGATA PRIOCCO

LA STORIA INFINITA TRA IL COMUNE
E LA FAMIGLIA GIORDANO – FERRARI
Dopo la fognatura ora una sbarra che il Comune vuole abbattere
 con una spesa di 1306 euro
 
 Trucioli aveva già scritto,  nel  novembre 2010 e nel  marzo del 2011, su un contenzioso tra il Comune e la famiglia Giordano – Ferrari riguardante una fognatura.
Venerdì il SecoloXIX…leggi… ha parlato di una lite giudiziaria tra i due contendenti  per una sbarra di troppo e martedì si prevede ancora una battaglia quando la ditta incaricata dal Comune  (Trevisiol di Varazze) con una spesa di Euro 1306 euro …leggi il preventivo…. proverà ad abbattere la sbarra, di mezzo c’è anche un pezzo di terreno di 30 metri.

Anche nel  caso della sbarra elettrica non vogliamo prendere le parti di nessuno ma, come cittadini, ci chiediamo se qualcuno in Comune non debba pagare  se ancora una volta i Giudici daranno ragione alla famiglia Giordano.

Riproponiamo i due articoli pubblicati da Trucioli riguardanti il contezioso sulla fognatura

Singolare vicenda edilizia per un allacciamento alla rete fognaria
Fognolo e non fognatura, sbagliata la condanna
Tre cittadini di Savona assolti in appello e dal Tar
La piccola, grande odissea tra uffici comunali, processi, spese, burocrazia 

Savona – Hanno realizzato 196 metri di fognatura, con l’autorizzazione del Comune “Settore Qualità e Dotazioni Urbane”, ma sono stati denunciati dallo stesso Comune in quanto non avevano richiesto il “permesso di costruzione”. Il tribunale di Savona (giudice monocratico) aveva dato ragione all’accusa. Aveva condannato la proprietaria e committente, il titolare dell’impresa e il progettista, direttore dei lavori, alla pena di un mese di arresto, 10 mila 500 euro di ammenda, oltre le spese processuali. Colpevoli, in concorso, di “aver eseguito, in assenza del permesso a costruire, un tratto di rete fognaria, costituente intervento di urbanizzazione primaria, …intervento considerato di nuova costruzione “.

E’ seguito il ricorso del difensore degli imputati e la Corte d’appello di Genova ha sancito il proscioglimento. Ha scagionato i tre imputati. Con motivazioni articolate, ricordando anche che già il Tar della Liguria aveva, a sua volta, ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione.

Si trattava di rete fognaria o di un semplice fognolo, che secondo la definizione del regolamento del servizio pubblico del Comune è la tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze alla fogna? E non già la qualificazione di fogna vera e propria, tale da servire tutte le abitazioni limitrofe. Per il giudice d’appello è pacifico che si tratta di fognolo.

Quando si dice: bisogna avere fiducia nella giustizia! Ma è costata cara la disavventura giudiziaria a tre cittadini savonesi. Incolpati dal loro Comune, dai suoi uffici competenti del settore urbanistico. Alle prese con un giudizio davanti al Tar e sul fronte penale. Arrabbiature, spese legali, giornate vissute nei panni di usurpatori delle norme edilizie e delle leggi dello Stato, a rodersi il fegato.

Una storia difficile da dimenticare per Nicoletta Ferrari, 83 anni, proprietaria, Paolo Vezzoso, 40 anni, costruttore edile, e Pietro De Nicolò, 43 anni,  geometra, tutti residenti a Savona; i primi due  difesi dall’avvocato penalista Nazzareno Siccardi, il terzo assistito dall’avvocato Daniela Giaccardi.

Il 25 novembre 2009 il giudice Mario Rossi del tribunale di Savona li aveva condannati, dopo essere stati denunciati alla procura della Repubblica dal Comune di Savona. Responsabili di aver realizzato un raccordo fognario lungo 196 metri, 140 mm di diametro, profondo un metro e 25, collegando un edificio in via Priocco 43 alla fognatura comunale.

Il giudice del tribunale aveva ritenuto che il manufatto, per le sue dimensioni, ha comportato “ la trasformazione permanente del territorio al pari di un’opera di urbanizzazione primaria”. E ancora, il condotto “debba qualificarsi come fogna e non semplice fognolo. La qualificazione di fogna era confermata dalla collocazione della conduttura, tale da poter servire tutte le abitazioni limitrofe al numero 43 di via Priocco”.

Da qui l’obbligo, secondo il tribunale, del permesso di costruire e di conseguenza “non ha alcun valore l’autorizzazione che fosse stata rilasciata dall’ufficio del Comune, Settore Qualità e Dotazioni Urbane, nonostante detto ufficio sia deputato alla gestione degli allacci alla rete fognaria e senza l’obbligo (altro aspetto curioso del caso) di informare i cittadini delle necessità di dotarsi anche dell’autorizzazione edilizia”.   Gli avvocati Siccardi  e Giaccardi hanno contrapposto quattro motivi di appello, argomentando sia nel merito, sia in diritto.

Il collegio di Genova (presidente relatore Salvatore Sinagra, a latere Guido Macchiavello e Vincenzo Papillo) , ha dichiarato fondati i motivi di appello. Hanno ricordato “che il primo giudice, per dimostrare che il manufatto doveva essere munito del permesso a costruire, ha utilizzato due argomenti: la natura dell’opera di urbanizzazione e la natura di fogna e non di fognolo. “Ma i due argomenti – è scritto – sono entrambi fallaci. …Il giudice di primo grado ha disapplicato la chiara definizione di fognolo…come definito dal regolamento del Comune…ovvero tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze nell’allacciamento con la fogna, dando esclusivamente rilievo alla funzione, senza indicare limiti dimensionali se non di lunghezza, che il manufatto in questione rispetta. Una disapplicazione – rilevano i giudici d’appello – non consentita al giudice ordinario che non abbia incidenter accertato la illegittimità dell’atto amministrativo regolamentare”.

E’ pacifico, per la Corte d’appello, che secondo il regolamento comunale si tratta di fognolo e non fogna, non può definirsi opera di urbanizzazione in quanto non comporta una trasformazione urbanistica del territorio. Tale da incidere sull’assetto della zona. Sia nel senso di intervento innovativo sul tessuto urbanistico o di potenziamento degli esistenti.

Orbene – viene precisato – l’allacciamento alla fognatura pubblica di uno stabile, già edificato, legittimamente, non presenta assolutamente caratteri tali da modificare l’assetto urbanistico, …il manufatto non è opera di urbanizzazione, non può che definirsi fognolo…non abbisognava del permesso di costruire”.

Infine non poteva considerarsi, come è accaduto nel giudizio di primo grado, irrilevante la circostanza che gli imputati avessero chiesto ed ottenuto l’autorizzazione al Settore Qualità e Dotazione Urbane. Presentando una documentazione tecnica idonea. E qui un altro aspetto interessante della sentenza. Scrivono i giudici di Genova: “…Era dunque onere dell’amministrazione pubblica informare il cittadino del regime giuridico…ovvero la necessità di una concessione edilizia….E su tale onere di buona fede di carattere pubblicistico imposto all’ente pubblico dalla legge, gli amministrati debbono ragionevolmente fare affidamento…come è accaduto nel caso di specie”.

 R.T.  13 novembre 2010

Telenovela senza fine che chiama in causa “ignoti”
Via Priocco a Savona: dove inquinare è lecito
Ci sarà una segretaria influente nel palazzo? 

Savona – Prima un processo, con condanna davanti al tribunale di Savona (25 novembre 2009), poi l’assoluzione in appello a Genova “perché il fatto non sussiste” (13 ottobre 2010). Oggi una grottesca situazione: da una parte il provvedimento dei giudici non viene rispettato sul fronte amministrativo (Comune); dall’altra gli stessi uffici dell’ente pubblico continuano ad interpretare in modo curioso, che merita di essere conosciuto, raccontato, una serie di norme sugli scarichi urbani.

Arrivando ad autorizzare o tollerare un inquinamento in atto, oltre alla mancata “sanificazione”. C’è un‘ordinanza alla quale non è mai stato dato seguito ed un’autorizzazione di scarico fognario di civile abitazione in un corso d’acqua.

 

Ed ancora, una palese disparità di trattamento tra cittadini. Mentre si sarebbe imposto ad un privato l’obbligo di allaccio alla fognatura comunale che dista 220 metri dall’abitazione, ad altri a 223 metri non pare sia stato riservato analogo trattamento. La legge regionale dice che scatta l’obbligo di allacciarsi alla rete fognaria pubblica quando l’edificio è a meno di 300 metri? In questa condizione, già dal 1998, si trovavano una dozzina di famiglie della zona di via Priocco e Borgata Giribone.

Tutti hanno dovuto adeguarsi, con l’eccezione di tre famiglie che tuttora scaricano nel torrente, pur in presenza di fossa “biologica”. Si pensi, ad esempio, che nella Regione Piemonte viene imposto alle stalle di dotarsi di sistemi di fitodepurazione.

La vicenda, al di là della presenza di contrasti di lunga data tra vicini (la peggiore cosa che possa accadere in comunità, a star bene sono gli studi legali, si fa per dire), lascia assai perplessi su più fronti. Arriva da lontano, primi anni ’90 con espropri da parte delle Ferrovie per eliminare due passaggi a livello e di conseguenza ampliare la strada da 2 a 3 metri. Si raggiungeva le case solo a piedi. Nel 1998 c’è stata pure una frana. Sono gli anni in cui un fienile si trasforma in abitazione. A regolarizzare provvedono i condoni edilizi. Poi storie di sottotetti baciati dalla fortuna.

Può accadere proprio a Savona che per costruire una fogna viene richiesto, in via Priocco, la concessione edilizia. Sarebbe interessante, ai fini statistici, conoscere in quanti altri casi si è seguito lo stesso metodo. Tra l’altro, il regolamento comunale recita che in presenza di una fognatura privata, il Comune obbliga all’allaccio chi non si adegua. Per due case, inoltre, nella concessione di ampliamento è stato previsto la presentazioni dei relativi progetti per smaltire le acque reflue.

 

La fogna a cielo aperto di via Priocco Borgata Giribone

Si racconta pure di una storiella nell’ambito delle distanze. Per alcuni si applica l’asse dritto, per altri si conteggiano i metri della strada. C’è più attenzione per certuni rispetto ad altri? Da cosa nasce questa palese disparità di trattamento? Interpretazioni diverse degli uffici comunali, dei funzionari addetti dello stesso Comune di Savona?

Non sappiamo quali siano gli atti in possesso dell’autorità giudiziaria, come siano stati “iscritti” alcuni esposti e a che punto sia l’iter.

Non è pensabile che una fogna possa sfociare in un corso d’acqua. Anche di fronte ad un’autorizzazione comunale, la cui genesi sarebbe tutta da approfondire. E i terreni da disinquinare esistono o è frutto di allucinazioni? E che dire delle acque nere a cielo aperto di via Priocco? Tutto secondo legge? Quale magistrato l’ha stabilito? 

 

 La vicenda ha visto, nel corso degli anni, chiamati in causa, per competenze, l’assessore Livio Di Tullio, il superdirigente del Comune ing. Pesce, e più marginalmente l’architetto Maccario che ha sostituito Campagnolo. In pratica si autorizzava le fosse “imof” fino a quando il Comune non avesse realizzato la fognatura. Ora l’impianto è funzionante, ma c’è chi scarica ancora nel torrente.

Mentre per qualcuno sono stati dolori e processi, cause, grane; per altri la dea bendata è stata magnanime. Le vasche dovrebbero essere pulite almeno ogni 3 mesi. Chi controlla? Chi accerta?

Non solo, nel marzo del 2010, un dirigente trova acque nere di fogna lungo la strada. Non si è più avuto notizie del seguito. Come è andata a finire?

A questo si aggiunga la diligenza del Comune (Pesce) nel proseguire l’iter di esproprio di una piccola area (pare una trentina di metri) e questo accade mentre era in corso il processo penale, con imputati, poi assolti.

Non è semplice dipanare tutta la matassa, i retroscena anche perché è caratterizzata da parecchi risvolti oscuri. Apparentemente inspiegabili.

Non si riesce a stare dietro a tante voci, indiscrezioni che parlano della presenza-ombra di una segretaria (di un sindaco? di un assessore?), ma anche di un agente di polizia in servizio a Savona, di un vigile urbano. Non sappiamo in quali ruoli. Ognuno avrà pure i suoi diritti, le sue buone ragioni da far valere, ma nel 2011 non può essere certo portato di esempio una “simile giungla”. Diciamo pure mortificante spettacolo. Qualcuno sostiene che se ne sia già parlato sui giornali, in un’unica direzione, magari per colpire persone scomode (?).

Per concludere: non si capisce dove iniziano i diritti, i doveri, il rispetto della legge, con la discrezionalità, a doppio peso e su questo, gli atti e lo stato dei luoghi dovrebbero documentare. Carta canta, si suole dire.

Non si tratta di parteggiare, simpatizzare per gli uni o per gli altri. Semmai far sapere all’opinione pubblica cosa può accadere a Savona, tra le mura di uffici pubblici, tra presunto disinteresse o quantomeno acquiescenza.

Speriamo che il “sistema legalità berlusconiana” non faccia né troppa strada, né scuola. È una questione di civiltà europea, prima di tutto. Contro lo strapotere o la “legge non scritta dei più furbi”.

R.T.  5 marzo 2011

 PREVENTIVO APPROVATO PER La  RIMOZIONE DELLA  SBARRA






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