I valori supremi della Costituzione traditi dalla riforma

 
II parere di Raniero La Valle sulla riforma della Costituzione  
per ripulirci dalle banalità, dalle menzogne, dai velati ricatti e dai catastrofismi che Renzi e il suo coro ci propinano 
I VALORI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE
TRADITI DALLA RIFORMA

I VALORI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE TRADITI DALLA RIFORMA

Settimo discorso su “La verità del referendum” tenuto il 15 novembre 2016 a Vicenza

La Corte Costituzionale ha affermato che ci sono dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione, che non possono essere sovvertiti o modificati nemmeno da leggi di revisione costituzionale. Questi principi supremi affermati soprattutto nella prima parte della Costituzione sono in gioco nella seconda, che ne dovrebbe garantire l’attuazione; ma proprio questi sono ora disattesi o traditi nella riforma sottoposta al voto popolare del 4 dicembre.


La sovranità popolare

I – Il primo principio, che sta scritto all’inizio della stessa Costituzione, è quello della sovranità popolare. Dice l’art. 1: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Questo principio è il fondamento di tutta la Costituzione.  In rapporto ad esso la Costituzione sta o cade. La statuizione di questo principio è frutto di secoli di lotte, è costata lacrime e sangue, ed è il punto di svolta della storia dai regimi assoluti a ordinamenti di libertà. Passare dalla condizione di sudditi a quella di sovrani, cambia infatti la vita, cambia il destino delle persone e dei popoli. Che la sovranità sia di uno solo, di un monarca o di tutti, è decisivo anche per l’alternativa suprema, che è quella tra la guerra e la pace. Quando, più di un secolo fa, nel settembre 1911 l’Italia dichiarò guerra alla Turchia per prendersi la Libia, dando inizio a quel conflitto con l’Oriente e con l’Islam che dura ancor oggi, tutto avvenne in segreto e come se niente fosse, col Re che era in vacanza a San Rossore, Giolitti che se ne stava a Dronero e il Parlamento che era chiuso per ferie. Nel 1944 quando nel radiomessaggio del sesto Natale di guerra Pio XII fece la storica scelta a favore della democrazia disse che forse, se avessero avuto la democrazia, i popoli avrebbero potuto impedire la guerra. Nel 1969 un  popolo di sovrani in America e nel mondo diede vita a un grandioso movimento pacifista che poi costrinse gli Stati Uniti a ritirarsi dal Vietnam e a porre fine a quella guerra. Ciò mostra l’importanza del principio della sovranità popolare. Ora questo principio supremo è violato nella proposta di Costituzione sottoposta a referendum in molteplici modi. Prima di tutto il Senato, che continuerà ad avere vastissime competenze legislative e politiche, non sarà più eletto dal popolo; esso sarà designato, checché dica il documento firmato da Cuperlo,  da 904 consiglieri regionali, cioè da politici appartenenti alla nomenclatura e ai partiti che comandano nelle Regioni. In secondo luogo la sovranità popolare è violata dalla elevatissima distorsione del rapporto di proporzionalità tra i voti espressi dal popolo e i seggi attribuiti, a causa della legge elettorale maggioritaria oggi vigente che trasforma in modo ineguale i voti in seggi; si dice che sarà cambiata ma intanto la riforma si vota con quella.  Il principio della sovranità popolare è violato inoltre dalla dissuasione dalla partecipazione politica (un manifesto del PD prometteva, in cambio del Sì al referendum, la diminuzione dei “politici”). 

E poi c’è il fatto che una volta eletto il primo ministro con tutti i suoi deputati,  per il popolo sovrano non ci sarà più niente da fare per cinque anni, essendo artificialmente assicurato un governo di legislatura, e dunque i cittadini perdono di cinque anni in cinque anni il diritto sancito dall’art. 49 della Costituzione di concorrere a determinare la politica nazionale. >Inoltre è violato il principio che la sovranità popolare si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, perché tra queste forme e questi limiti la Costituzione prevede che il popolo non elegga direttamente il presidente del Consiglio, ma che questo sia nominato dal presidente della Repubblica; invece secondo la legge elettorale connessa alla riforma costituzionale  “il capo della forza politica” che vince le elezioni e ottiene il premio di governabilità è automaticamente, la sera stessa, acclamato come presidente del Consiglio, anche se il presidente della Repubblica che secondo la Costituzione lo dovrebbe nominare, sta dormendo.

  Ma la lesione più grave del principio di sovranità consiste nel portare a compimento quel passaggio della sovranità dal popolo ai mercati che da tempo ci chiedono la Trilaterale, Gelli, la banca Morgan, l’Europa, gli ambasciatori americani: una riforma che appunto, come oggi si dice, era attesa da trent’anni e che neanche Berlusconi era riuscito a realizzare. Ma questo transito della sovranità dagli uomini ai mercati, è precisamente ciò che depreca il papa quando denuncia la bancarotta di una società in cui il denaro governa invece di servire e in cui vengono salvate le banche ma non le persone.


 

Il lavoro come fondamento della Repubblica

II – Il secondo principio supremo, che figura nello stesso incipit della Costituzione, è il principio lavorista, perché’ l’Italia è concepita come una Repubblica fondata sul lavoro. È un principio straordinario che attua il rovesciamento cristiano del servo in signore. Il lavoro che era la schiavitù addossata al servo, è ora riconosciuto come la dignità stessa dell’uomo. Questo principio, insieme con l’art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e prescrive alla Repubblica, cioè alla politica, di renderlo effettivo, fa sì che siano costituzionalmente obbligatorie politiche di piena occupazione. La piena occupazione non è un’opzione facoltativa, una variabile dipendente dalle scelte ideologiche dei governanti, è un obbligo costituzionale, è ciò che la Repubblica, secondo la Costituzione, non può non fare.

Ma questo è impedito dall’art. 117 della nuova Costituzione che ribadisce in modo ancora più stringente il vincolo già previsto nel testo oggi vigente, stabilendo che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea” (prima si parlava con minore precisione di “comunità europea”). Ma l’ordinamento dell’Unione Europea è un ordinamento che trasforma in regime la scelta economica neo-liberista e l’ideologia della sovranità dei mercati. Esso tutela la competizione e la concorrenza in quello che chiama il “mercato interno”, che sarebbe poi la stessa Europa, e all’art. 107 proibisce gli aiuti concessi dagli Stati o il trasferimento di risorse statali alle imprese, cioè proibisce l’intervento dello Stato nell’economia, sotto pena di una condanna da parte della Commissione europea o di un giudizio davanti alla Corte di giustizia europea.

 Ciò vuol dire, tra le altre cose, che politiche di piena occupazione, che sarebbero costituzionalmente dovute, sono costituzionalmente proibite da questa seconda parte della Carta che vincola la legislazione ai diktat europei.

E proprio qui c’è il punto di caduta finale della nuova Costituzione. Essa modifica la forma di Stato, perché svuota il sistema delle autonomie restaurando il centralismo statale; modifica la forma di governo perché trasforma il governo parlamentare in potere monocratico elettivo di legislatura, come quello dei sindaci, e perciò in un premierato mascherato; modifica i compiti e i fini della Repubblica, perché come dice la relazione che accompagnava il disegno di legge di riforma Renzi-Boschi, l’obiettivo è di adeguare la Repubblica “alle nuove esigenze della governance europea e alle relative stringenti regole di bilancio”; e queste tre modifiche della forma di Stato, della forma di governo e dei fini della Repubblica nel loro insieme portano a compimento il lungo processo, cominciato già qualche decennio fa, di trasferimento della sovranità dal popolo ai mercati.


Una democrazia parlamentare

III – Il terzo principio fondamentale che è tradito dalla riforma è quello per il quale la nostra non è una democrazia dell’investitura, ma è una democrazia parlamentare. Nella democrazia parlamentare l’architrave di tutto il sistema è l’istituto della fiducia, perché è grazie alla fiducia del Parlamento che il governo può sorgere, ed è a causa della perdita della fiducia che un governo può cadere, come è giusto che sia se un governo, a giudizio della maggioranza parlamentare, invece del bene comune produce un male comune.

 Ma la riforma attacca e sostanzialmente distrugge l’istituto della fiducia che non sarà più la fiducia del Parlamento, perché a metà del Parlamento, che resta bicamerale, cioè al Senato, questo potere viene tolto; e quanto alla fiducia che resterà nel potere della sola Camera, essa non sarà più una fiducia parlamentare, ma un atto interno di partito, perché un solo partito, il cui segretario o il cui capo sarà il presidente del Consiglio, grazie alla legge elettorale disporrà di 340 voti alla Camera, sicché la fiducia sarà non il frutto di una valutazione politica, ma una atto dovuto per disciplina di partito.

Per cui ci sarà, almeno formalmente, una democrazia, ci sarà un Parlamento, ma non ci sarà più una democrazia parlamentare.

Il ripudio della guerra

IV – Il quarto principio supremo tradito dalla riforma è il principio pacifista, per il quale l’Italia ripudia la guerra, ogni guerra che non sia quella corrispondente al “sacro dovere” della difesa della Patria, inteso come popolo e territorio. Tale principio avrebbe dovuto semmai avere maggior tutela, dopo che il Nuovo Modello di Difesa varato nel 1991, ha spostato i confini fino ai pozzi di petrolio, alle dighe e ai popoli del Medio Oriente e la patria è stata identificata con gli interessi economici dell’Occidente da difendere anche militarmente in tutto il mondo globalizzato.

Invece la riforma rende più facile e mette in mano ad una sola persona la scelta della deliberazione di guerra, dalla quale il Senato, cioè mezzo Parlamento, è proprio quello che secondo i riformatori dovrebbe più direttamente rappresentare le popolazioni locali, è tagliato fuori; la semplificazione che dà più estesi e più facili poteri al presidente del Consiglio funzionerà anche per la decisione sull’impiego delle Forze Armate e sulla guerra, e la sovranità popolare sarà completamente esclusa dalla decisione sulla pace e sulla guerra.


Il principio internazionalista

V – Il quinto principio supremo abbandonato nella riforma è il principio internazionalista, perché in tutte le nuove norme che riguardano la formazione e l’attuazione delle prescrizioni dell’Unione Europea non c’è il minimo accenno ad una intenzione riformatrice degli stessi Trattati Europei per guardare al di là dell’Europa ai fini della costruzione di un ordine di pace e di giustizia fra le Nazioni.

Inoltre non c’è il minimo accenno a una riforma del diritto di asilo e a un’accoglienza degli stranieri e dei migranti secondo le nuove dimensioni del fenomeno che secondo alcune stime arriverà a coinvolgere 250 milioni di profughi, di fuggiaschi, di rifugiati nell’anno 2050.

Né c’è il minimo accenno all’ultima discriminazione che una Costituzione democratica dovrebbe abolire: la discriminazione della cittadinanza, la quale limita i diritti fondamentali e l’esercizio dei diritti politici e sociali ai soli cittadini, con l’esclusione degli stranieri. Una vera riforma del Senato sarebbe una riforma che non ne facesse l’ultima trincea dei vecchi localismi, ma ne facesse un Senato dei popoli, dove sedessero i rappresentanti non solo dei cittadini, ma delle persone di tutte le nazioni, le lingue e le culture che abitano in Italia e dormono sotto il suo cielo.

        RANIERO LA VALLE

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