Enrico Rembado
Il pretore lo prosciolse per insufficienza di prove, ma la storia finì in Cassazione |
Il pretore lo prosciolse per insufficienza di prove, ma la storia finì in Cassazione |
Enrico Rembado |
“Nei tempi in cui viviamo che ci fanno assistere troppo sovente a turpi spettacoli di corruzione di pubblici amministratori, è singolare che un sindaco (che è stato nella nostra provincia una delle prime vittime di aggressioni per la lotta in difesa del Comune di Borgio Verezzi contro la speculazione edilizia) venga portato a giudizio sotto l’accusa di aver giurato il falso, per far risparmiare 50 mila lire, dicasi cinquantamila, al Comune amministrato”. |
Non era ieri. Eppure l’attualità non manca. Anzi, quanto ce ne sarebbe bisogno di simili comportamenti viene da dire. Da urlare ai quattro venti. Leggendo le cronache. Trenta pagine di “motivi d’appello” presentate dall’avvocato Angelo Luciano Germano, contro la sentenza del pretore di Savona con la quale si assolveva il rag. Enrico Rembado, all’epoca dei fatti contestati (13 gennaio 1981) primo cittadino di Borgio. Processato dal pretore di Savona il 25 marzo 1985 ed assolto con la formula dubitativa dall’accusa di aver giurato il falso in un giudizio civile. Rembado un democristiano, quando lo scuso crociato era al potere, con diversi esponenti e personaggi, anche savonesi, che ai nostri giorni ci “sogneremmo”. Bocciato dagli elettori quando si presentò candidato al Parlamento nazionale. Per anni l’onore si praticava con l’operato quotidiano e non con gli annunci mediatici, gli slogan ad effetto. Oggi esperti di innocenza sempre e comunque. Tutti vittime delle toghe “rosse”. Campionissimi nel motto: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Pratica diffusa soprattutto tra i pubblici amministratori. Si sbandiera: “Chiarirò tutto davanti ai giudici, nulla da nascondere perché ho la coscienza pulita… Auspico che la giustizia sia celere, sollecita”. Poi ecco scattare la deontologia dei “silenzi”, della “scena muta”, delle istanze e dei ricorsi difensivi, peraltro legittimi, per rinviare, guadagnare tempo. Confidando nella “giustizia lumaca” ridotta allo sfascio per carenze mostruose di personale e mezzi. Pur con inevitabili e davvero rare eccezioni. Scriveva il difensore dell’imputato Rembado nel ricorso di appello al tribunale di Savona: “…rinviato a giudizio per la grave imputazione di falso giuramento, non può accettare la sentenza assolutoria del pretore con la formula del dubbio….E’ singolare che tale accusa gli si stata mossa proprio dall’avvocato che, in passato, tutelava gli interessi del Comune e che, per ottenere il pagamento di somme non dovute, non aveva esitato a promuovere contro il Comune, un’azione civile…Nel corso del giudizio civile la lite si era focalizzata sulla richiesta di 50 mila lire, indicata dall’avvocato Granelli (nella parcella del 22 luglio 1977) per un congresso avvenuto nella sede del Comune di Borgio lo stesso giorno 22 luglio….la difesa (e Rembado) sosteneva che il compenso non era dovuto, rientrando tra le prestazioni nella voce “consultazione”…l’avvocato Granelli sosteneva che non si trattava della causa Comune/Bosio ed altri…e all’incontro oltre al sindaco era presente il segretario comunale e saltuariamente il capo dell’ufficio tecnico in modo saltuario…ed una terza persona individuata da Granelli in Antonio Spotorno, esponente della minoranza e precisamente del Psi….”. Da qui la richiesta di giuramento decisorio dedotto dall’avvocato Granelli….”Giuri il rag. Enrico Rembado in qualità, e giurando affermi o neghi, che il 22 luglio 1977 ebbe luogo presso la casa comunale una riunione cui parteciparono, oltre lo stesso prof Granelli, il segretario signora Agnello ed il signor Antonio Spotorno…giuri o neghi che il signor Spotorno fu dal Rembado invitato alla predetta riunione nella sua qualità di esponente della minoranza consiliare del Psi e che Granelli oltre ad illustrare gli esiti della causa promossa dai signori Bosio, Aicardi e Terragno, volle dallo stesso ragguagli per l’adozione di idonei provvedimenti di salvaguardia del piano regolatore in corso di formazione ed il Rembado si dichiarò pienamente soddisfatto delle risposte…”. |
Luciano Germano |
Il sindaco, invece, giurò che alla riunione suddetta non era presente Antonio Spotorno che non fu mai invitato…non era il capogruppo…mentre non escluse che il prof. Granelli e lo Spotorno compagni di partito possano essersi incontrati al di fuori di detta riunione…. L’avvocato Granelli per quel giuramento di Rembado (che escludeva la presenza di Spotorno e la consulenza extra, fu perseguito con denuncia-querela del 10 febbraio 1981 e segui la sentenza assolutoria (insufficienza di prove) del pretore. Da qui l’appello con richiesta di assoluzione piena per non aver commesso il fatto. |
Nella ricostruzione dei motivi di appello, l’avvocato Germano ha riscritto le affermazione della minoranza (due socialisti ed un comunista) che votarono a favore di Rembado non per motivazione politica, ma per il suo impegno – osteggiato da un gruppo di imprenditori e soci – di varare il piano regolatore e di conseguenza l’applicazione delle norme di salvaguardia ferocemente avversate con ogni mezzo da una tenacissima lobby, presente anche nelle file della maggioranza consiliare. Alla fine l’avvocato Germano riuscì a dimostrare, esibendo una planimetria degli uffici comunali e dove riceveva il sindaco, che di fatto le tesi di Granelli e del teste Antonio Spotorno erano prive di verità. Non solo, ricordava nell’appello Angelo Luciano Germano: “L’avvocato Antonio Granelli, evidentemente offeso nella dignità professionale dalla causa di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Borgio per difendere le civiche casse da chi si era scordato di segnare alcuni acconti ricevuti e che, per giunta, aveva osato proporre domanda riconvenzionale per danni da errore professionale (domanda poi respinta dal tribunale) non è andato molto per il sottile nel proporre – ab irato- la denuncia contro il sindaco di Borgio”. Altra ciliegina della vicenda che riletta fa impressione: “ …La ragione del contendere in sede civile, non era la presenza dello Spotorno alla riunione del 22 luglio 1977, quanto il fatto che lo stesso Spotorno, in quella circostanza, avessa sollecitato all’avvocato Granelli parrei ed opinioni non attinenti alla causa Comune/Bosio e…in tal modo si giustificava la richiesta di compenso stragiudiziale di 50 mila lire avanzata da Granelli….Orbene lo Spotorno, oltre a non essere capogruppo di minoranza e del Psi (era Amandola) interrogato dal pretore non aprì bocca e non si rese neppure conto perché il sindaco Rembado lo avrebbe invitato (cosa non vera)…da qui la testimonianza resa da Spotorno è assolutamente inattendibile, non si sa se per cattiva memoria o per volontà….egli inizia dicendo che all’epoca dei fatti – 22 luglio 1977 – il Psi non era in minoranza ma appoggiava il sindaco Rembado e ciò che provatamente falso…Spotorno dice che la riunione si tenne non nell’ufficio del sindaco…Spotorno dice di essere stato convocato a quella riunione per telefono al posto pubblico dove sostava con il taxi che guidava, ma il collega e teste Massimo Oddera ha dichiarato che Spotorno non stazionava a Borgio , ma a Finale Ligure, stazione ferroviaria e di quella riunione non parlò con Amandola e Rovelli, ma tenne il segreto…”. Da qui la conclusione di Germano: “L’esame critico delle deposizioni contrastanti deve far ritenere veritiere le deposizioni rese dal segretario comunale e dal capo dell’ufficio tecnico che hanno escluso la presenza alla riunione del signor Spotorno…impone l’assoluzione del sindaco Rembado per non aver commesso il fatto”. La dispusta sull’onore di Rembado sindaco non si arenò nel “dimenticatoio” che spesso fa comodo. Chiese ed ottenne che si arrivasse ad una pronuncia anche sui “danni morali”. Ma l’avvocato Germano pur battagliero, duro e tenacissimo, alla fine consigliò la rinuncia: il suo collega si trovava in fin di vita. Anche l’umanità, per un avvocato, può rappresentare un “valore aggiunto”. Ma erano altri tempi, si direbbe. R.T. |