ECCO LA ‘TAV’ IN RIVIERA

ECLUSIVO TRUCIOLI/ ECCO LA ‘TAV’ IN RIVIERA
Spostamento e raddoppio ferrovia FINALE L.-ANDORA
La prima puntata (antidisinformazione) per sapere  cosa succede

ECLUSIVO TRUCIOLI/ ECCO LA ‘TAV’ IN RIVIERA
Spostamento e raddoppio ferrovia FINALE L.-ANDORA
La prima puntata (antidisinformazione) per sapere  cosa succede

Caput I

            Agli exploits primaverili dello scorso anno (dichiarazioni del Presidente Provincia di Savona; intesa Ferrovia –Comuni), sulla grave questione del raddoppio della linea ferroviaria nella tratta Finale Ligure – Andora, è seguito un silenzio sintomatico di sopraggiunti ostacoli all’incipit dell’opera in oggetto,  la cui previsione di massima, come scritto dall’ingegner Filippo Bonfiglietti,  risale al 1938 quando era in ballo il raddoppio dei 30 km (Finale-Andora) e dell’intera tratta da Genova a Ventimiglia. Negli anni ’50 la ferrovia attraversava ancora gli abitati di Varazze e Celle, Cogoleto ed Arenzano. 

 Già allora infatti appariva privo di senso avere, su di una linea lunga 150 chilometri, una trentina di chilometri a binario singolo, compromettendo così l’intero percorso con l’aumento a dismisura del tempo di percorrenza.

 Ovviamente da parte delle Ferrovie si presupponeva il raddoppio in sede, del tutto razionale dal punto di vista della gestione.  Ciò fino alla ripresa del discorso, sul finire degli anni sessanta del secolo scorso e all’intervento degli enti locali richiedenti lo spostamento a monte, al fine di raggiungere un  duplice obbiettivo:  riconquista di notevoli spazi in prossimità della costa, eliminazione della cesura dell’abitato dovuto allo sviluppo edilizio dei paesi.

         Nel protrarsi dell’inattività formale e sostanziale che caratterizza la vicenda, riprendono quota le richieste di chiarimenti e le sollecitazioni. Su “La Stampa” del 18 febbraio scorso (Primo Piano p. 61) abbiamo letto  un circostanziato lamento di Pier Paolo Cervone, già Sindaco di Finale Ligure,  e di altri amministratori locali da lui citati nell’articolo.

Al di là dell’ottimismo dell’assessore regionale Raffaella Paita e del pessimismo del Sindaco di Andora Franco Floris, riteniamo necessario, prima di tutto, chiarire a noi stessi e ai cittadini del comprensorio interessato, la situazione di fatto e di diritto, così come, dopo precisi accertamenti , è stata rilevata  da  “Trucioli Savonesi”.

Tralasciamo, per ora, la storia delle richieste, delle promesse politiche, dei progetti, delle interrogazioni parlamentari, degli interventi giornalistici e quant’altro ha preceduto, fin dal secolo scorso, il Provvedimento del CIPE  (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)  in data 29 luglio 2005, con allegato Foglio delle prescrizioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2006.

         Con questo provvedimento, viste tutte le note e gli allegati, preso atto dell’istruttoria svolta dal Ministero, E’ STATO APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE DEL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA: TRATTA FINALE LIGURE-ANDORA.

 L’opera, così come approvata, “consiste nella realizzazione di una nuova linea a doppio binario, compresa tra la stazione di Finale Ligure e la stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea storica, con un tracciato  della lunghezza complessiva di circa  31+910 Km, di cui circa 24 in galleria e 1,9 Km in viadotto…con la previsione delle stazioni di Finale Ligure, oggetto di restyling, Andora ed Albenga e di fermate impresenziate a Pietra Ligure, Borghetto Alassio, quest’ultima in galleria.”

 Il tracciato risulta definito in attuazione dell’Accordo di Programma, stipulato in data 19 gennaio 1998 tra il Ministero dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato, la Regione Liguria, le Province di Imperia e Savona e i Comuni interessati . Il progetto preliminare così approvato, sta scritto nel Provvedimento CIPE, costituisce aggiornamento  del progetto del quale era stata riconosciuta la compatibilità ambientale con decreto interministeriale  VIA (valutazione di impatto ambientale)  del 29 luglio 1996. 

 Si è dato atto di alcune modifiche progettuali su iniziativa dei Comuni di Alassio e Albenga e su proposta quindi della Regione Liguria e si è ritenuta sufficiente la valutazione d’impatto ambientale del 1996, stante il carattere non sostanziale  delle modifiche apportate successivamente.

          Si è individuato in RFI  S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana) il soggetto aggiudicatore, si sono puntualizzate le linee e la copertura finanziaria dell’opera (un miliardo e cinquecentoquarantamila €), stimandosi in 85 mesi  “i tempi di progettazione e autorizzazione residui e di messa in esercizio.”

         Contro questo provvedimento ed ogni altro preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale della Liguria  (T.A.R.)  59 soggetti controinteressati, tra i quali  tre ASSOCIAZIONI: ASSOUTENTI LIGURIA- GREEN CROSS ITALIA- VERDI AMBIENTE E SOCIETA’, che ne hanno chiesto l’annullamento  per svariate violazioni di legge.

 Tutti i soggetti, a parte le  tre associazioni sopra citate, sono privati cittadini proprietari di fondi interessati dal percorso del nuovo tracciato ferroviario,  per la massima parte nell’albenganese, ma anche nel territorio di Borghetto S.S. e di Alassio. Non si sono rilevati  ricorrenti di Pietra Ligure, Loano  e Andora evidentemente perché, essendo ivi previsto il tracciato in galleria, con perforazione delle colline a monte degli abitati, non vi sono proprietà private interessate dall’intervento. Resta peraltro, anche per tali tratti, l’azione delle associazioni ambientaliste  che  prescindono da tali presupposti.

L’avvocato Granara

 Il ricorso, in data 5 maggio 2006,  a cura e con il patrocinio dal difensore dei ricorrenti Avv.Prof. Daniele Granara di Genova,  porta il numero 476/2006 di Registro Generale e il nome del primo firmatario Briozzo Enzo di Alassio.

I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione dell’esecutività del provvedimento, istanza  che, peraltro, trattandosi di un preliminare  con il quale non si realizza sul terreno opera alcuna, conseguente solo al progetto definitivo , non sembra oggettivamente ammissibile. Comunque non si è tenuta dinanzi al TAR , fino ad oggi, nessuna udienza e anche la richiesta sospensiva è stata rimessa alla discussione di merito.

Ricordiamo che il TAR è giudice di legittimità, non giudica delle scelte della Pubblica Amministrazione, il suo esame è doverosamente limitato all’accertamento di eventuali violazioni delle leggi e dei regolamenti che governano l’azione amministrativa operate con i provvedimenti impugnati, della osservanza quindi delle procedure previste, degli atti necessari, della loro validità formale.

Ci scusiamo per tali precisazioni, ma avviene spesso di leggere titoli disinformativi e faciloni sulla stampa, come “Deciderà il Tar”, “Ora tutto è nelle mani del TAR”.  Non è vero: se il provvedimento amministrativo è annullato, la Pubblica Amministrazione può benissimo, osservate la normativa la cui violazione ha condotto all’annullamento, riproporlo, nella sostanza, tale e quale. Ciò appare ovvio  a chi ha ben chiara la distinzione tra Amministrazione e Giurisdizione, distinzione che purtroppo è stata spesso obnubilata dalla confusione politica di questi ultimi anni. Ne deriva l’opportunità della precisazione.

         Vediamo ora i motivi fondamentali del ricorso al TAR.

A PREMESSA- Si premette l’esistenza nel territorio interessato dall’intervento dei vincoli paesistici e si rilevano le sedici zone protette, ai sensi delle direttive CEE recepite dal D.P.R.  8/9/1997 e dalle leggi regionali (vedasi la L.R. n.12/1995)- in particolare:

“ Area protetta provinciale Monte Acuto-Poggio Grande –Rio Torsero;

Torrente Arroscia e Centa;

Area protetta provinciale Finalese;

Area protetta provinciale Monte Grosso;

Area protetta provinciale Rio Carenda;

Area protetta provinciale Testata Alte Valli Merula e Lerrone;

Riserva naturale regionale Rio Torsero;

Ecosistemi umidi e ripariali Torrente Varatello- Rio S. Rocco, Rio Fontana, Fiume Centa, Torrente Neva e Arroscia,

Aree carsiche  di cui alla L.R. n. 14/1990

 Si rileva che le predette aree sono destinate ad essere distrutte o danneggiate e alterate dalla realizzazione dell’opera; e ancora che l’intervento riguarda anche aree classificate  “non insediate di mantenimento”  o “non insediate di conservazione” ad alta suscettività di dissesto,  ai sensi del Piano di Bacino Provinciale.

Indicate poi le infelici collocazioni della stazione di Albenga, di Alassio, la distruzione di fiorenti attività agricole nella piana di Albenga, la perdita di una stazione nei Comuni di Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano e Ceriale con collocazione delle nuove stazioni in zone decentrate disagevoli per l’utenza, si passa alla redazione dei MOTIVI di diritto.

         Ne tratteremo qui, ovviamente , in sintesi.

BCON IL PRIMO E IL SECONDO MOTIVO  si  affermano violate, in primis, le disposizioni di legge  che, per opere di tale portata sul territorio, richiedono la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- cosiddetta   V.I.A. di competenza, per il caso in questione, del Ministero per l’Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il VIA deve individuare  gli effetti diretti e indiretti  del  progetto sull’ambiente e le sue principali alternative, ivi compresa l’alternativa. zero. Potrebbe quindi ritenersi l’assoluta incompatibilità del progetto e la sua conseguente ablazione.

 Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un VIA deciso dalla Commissione speciale su progetto del 1996, e quindi anteriore di molto al progetto ora approvato e addirittura alla normativa di riferimento- 2002- 2004- e non si sono considerate le principali alternative al progetto-ivi compresa l’alternativa zero- né si considera l’esistenza delle aree protette, tra cui tre siti di importanza Comunitaria.

 Si denuncia inoltre  come violato anche il principio di precauzione, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea, in data 2 febbraio 2000. Detto principio presuppone una valutazione scientifica del rischio che, in campo  ambientale, comporta l’onere della prova, a carico di chi intenda realizzare il progetto, prova, nella fattispecie, inesistente. Ciò malgrado i SIC ( Siti di Interesse Comunitario) investiti dal progetto stesso che sono tre: Finalese Capo NoliMonte Acuto, Poggio Grande, Rio Torsero; Torrente Arroscia e Centa

cCON IL TERZO MOTIVO DI RICORSO  si assumono altre svariate violazioni di legge e regolamenti relative alla fattibilità, ai costi, alla convenienza, alla corretta istruttoria dell’intervento, denunciandosi l’omissione di doverose valutazioni comparative con gli interessi in atto. Non si sarebbe presa nella dovuta considerazione l’esistenza del raddoppio già in atto nel tratto Loano-Albenga e quindi la possibilità e l’opportunità di procedere al collegamento in sede del tratto mancante; nemmeno si sarebbero valutati i danni alle aziende agricole della piana d’Albenga,  il pericolo di crollo di edifici in quel di Alassio,  né il disagio degli utenti per l’ubicazione decentrata delle nuove stazioni.

L’assessore Paita

Il ricorso è stato notificato al CIPE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,al Ministero per i Beni e le Attività culturali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,alla Regione Liguria, alla Rete Ferroviaria Italiana, alla Provincia di Savona, alla Provincia di Imperia,

alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio della Liguria, alla Soprintendenza Archeologica della Liguria, ai Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S.S.,  Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Alassio, Laigueglia,  Andora, nonché alla Italfer S.p.A.

 Si sono costituiti in causa per contrastare il ricorso la RFIRete Ferroviaria Italiana (Prof. Avv.Piergiorgio Alberti); l’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio, il CIPE e tutti i Ministeri notificati; la Regione Liguria  (Avv. Michele Sommariva); il  Comune di Albenga (Avv. Giovanni Troccolo).

         In sostanza gli Enti costituiti ribadiscono la legittimità del progetto e delle procedure con una serie di difese ed eccezioni formali e, per quanto attiene alla questione  relativa all’impatto ambientale, precisano che le variazioni successive alla valutazione del 29/7/1996 non sono state di carattere sostanziale e quindi tali da richiedere  una nuova VIA.

 Rilevano che la linea attualmente in esercizio non è in grado di sopperire al costante aumento dei volumi di traffico donde l’assoluta necessità dell’intervento. Ritengono inammissibili le doglianze relative all’incidenza dell’opera sulle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) per genericità e comunque tali valutazioni non possono essere effettuate in sede di progetto preliminare ma, semmai, in sede di progetto definitivo. Circa lo spostamento a monte, si richiamano  la richiesta degli enti locali, le premesse dell’accordo di programma 19/1/1998 anche al fine di liberare vaste aree in prossimità della fascia costiera. Si negano i pericoli e i rischi paventati nel ricorso, affermandosi l’espletamento di un’istruttoria comunque esauriente e sufficiente in tutti gli aspetti dell’impatto sul territorio dell’opera prevista.

         Di fatto, in attesa del progetto definitivo non è più accaduto alcunché fino all’aprile 2011.

         Ma ecco che, dopo sei anni dall’approvazione del progetto preliminare, le Amministrazioni intimate hanno avviato la progettazione definitiva, elaborata da ITALFERR S.P.A. e condivisa (con protocollo d’intesa sottoscritto in data 11/4/2011, ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale di Savona n. 91/2011) da Regione Liguria,  RFI S.p.a., Provincia di Savona , Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Giustenice, Loano,  Borghetto S.S., Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora.

         Fatte salve informative dell’ultima ora, non risulta che tale PROGETTO DEFINITIVO sia stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture, né dal CIPE nei termini previsti dalla legge.

          La deliberazione della Giunta Provinciale , lo stesso protocollo di intesa e ogni altro atto connesso, inerente ecc. , sono stati impugnati, con il deposito e la notifica di “Motivi Aggiunti”, da  tutti i soggetti del Ricorso principale in data 5 maggio 2006 e ne è stato chiesto l’annullamento per le carenze e i vizi formali degli atti  già impugnasti con il ricorso principale, nonché per vizi propri tra i quali appaiono cospicui quelli che, viste le difformità e le novità derivanti dalla revisione, in vari punti, del progetto preliminare, in modo sostanziale, affermano la necessità di valutazione rinnovata di impatto ambientale .

         In sostanza, l’accoglimento delle richieste dei vari Comuni e la delibera della Giunta Provinciale, anziché produrre una attivazione del progetto rischiano di avere ottenuto l’effetto esattamente contrario, con il rinvio sine die  dell’intervento.

         Sulla fondatezza delle contestazioni e sugli effetti che possono derivarne, nonché sui dati obbiettivi riguardanti le decisioni ministeriali, i costi,  la fattibilità e le previsioni temporali, approfondiremo nel prossimo CAPUT II.

(continua)

Stefano  Carrara Sutour

11 marzo 2012  

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