Donazioni, quando?

Un articolo scritto per la rivista della Associazione Alatel.
È un argomento che può essere utile conoscere!
Flavio Valente

Donazioni, quando?

Flavio Valente

Evitando dissertazioni troppo tecniche, ecco qualche semplice spiegazione su questo argomento tanto interessante quanto delicato.
Spesso, troppo spesso, si trasmettono bene e denaro agli eredi solo per successione, ovvero al momento del decesso.
Come già abbiamo trattato nella vostra rivista numero 1 di aprile 2022, sarebbe sempre opportuno fare testamento, meglio se con l’aiuto di un avvocato, di un notaio; facciamo però qualche considerazione:
la vita media delle persone si è per fortuna molto allungata, grazie al benessere ed alla medicina, indicativamente 82 anni per gli uomini, 86 per le donne: se si attende il pur utile testamento, vorrebbe dire che si trasmettono denaro e beni ai figli quando hanno più di 50 anni, probabilmente sarebbero più utili prima, quando un figlio inizia una attività e/o mette su famiglia…
Inoltre, oggi le aliquote sono particolarmente favorevoli rispetto alla media europea, fare oggi una donazione significa beneficiare di aliquote e soprattutto di franchigie molto interessanti.
Ecco allora utile l’approfondimento sulle donazioni.
DONAZIONI:
salvo alcuni casi che poi vedremo, le donazioni sono soggette ad imposte, vediamo cosa dice il soggetto più autorevole a parlarne, l’Agenzia delle Entrate (in data 23/03/23)
IMPOSTA DI DONAZIONE – CHE COS’È
Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta.
A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

  • ALIQUOTE
    Aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:
    4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
    • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
    • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
    •II 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
    Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.
    DONAZIONE DI BENI IMMOBILI
    Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
    • l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
    •I l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile
    Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni: in questo caso il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

PUBBLICITA’

QUANDO L’IMPOSTA NON È DOVUTA
I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:
• Stato, Regioni, Province e Comuni
Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
• Onlus e fondazioni bancarie.
COME PAGARE
La donazione va effettuata per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni e provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro nella misura fissa 200 euro. L’imposta di donazione viene versata al momento della registrazione; se la donazione non eccede i limiti della franchigia, l’imposta di registro non è dovuta.
ALLA FORMA DELL’ATTO PUBBLICO SONO PREVISTE SOLO DUE ECCEZIONI:
• la donazione di modico valore (basta la consegna)
• la «donazione in riguardo di matrimonio. (non occorre l’atto pubblico ma occorre che il matrimonio sia effettivamente celebrato e la sua efficacia è condizionata dalla validità del matrimonio).
ESEMPI DI DONAZIONE INDIRETTA SONO:
1) contestazione di un rapporto bancario (Tizio cointesta con Caio un rapporto bancario la cui provvista proviene unicamente o in massima parte dalle disponibilità economiche solo di Tizio);
2) intestazione di immobile in nome altrui tramite contratto a favore di terzo (Tizio acquista con i propri risparmi un immobile che viene intestato a suo figlio Caio);
3) rinuncia abdicativa di diritti (Tizio rinuncia a quota di comproprietà su un bene cointestato con Caio; Tizio rinuncia al diritto di usufrutto la cui nuda proprietà è di Caio);
4) contratto di assicurazione con contenuto finanziario il cui beneficiario è un terzo rispetto al contraente (Tizio stipula una assicurazione con contenuto finanziario il cui beneficiario è Caio, secondo la Corte di Cassazione se la polizza viene riqualificata come strumento finanziario «la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta»);
5) compravendita a prezzo inferiore a quello di mercato o di valore normale (Tizio vende a Caio un immobile del valore di euro 200.000 pattuendo un prezzo di euro 100.000, la differenza non pagata costituisce donazione indiretta;
6) cessione di contraenza (Tizio contraente di una polizza assicurativa cede la contraenza a Caio senza la corresponsione da parte di Caio del valore, in tutto o in parte);
7) atto unilaterale a fini liberali (Tizio paga un debito di Caio o Tizio rinuncia a pretendere il pagamento di un debito di Caio).
Ovviamente per i casi personali quanto sopra va riscontrato con il proprio commercialista, avvocato o notaio. In particolare, i professionisti di area legale dovranno essere necessariamente interpellati al fine di valutare se ed in che modo le scelte che vorrete adottare con riguardo alle donazioni si riflettano sulle disposizioni di legge in materia di successione legittima dei congiunti (coniugi e figli) che, notoriamente, sono inderogabili.
Flavio Valente

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