Delitto e castigo

Delitto e castigo
Lo scopo e il significato della pena negli anni della malagiustizia

Delitto e castigo

Lo scopo e il significato della pena negli anni della malagiustizia

 Pochi giorni fa la Suprema Corte ha cassato per manifesta assurdità delle motivazioni la sentenza di assoluzione nei confronti di due presunti stupratori di una donna peruviana dall’aspetto particolarmente sgradevole. Tanto sgradevole da rendere secondo i giudici improbabile la violenza. Cascano le braccia: lo stupratore non è attratto dall’avvenenza della vittima ma dalla volontà di sopraffazione di cui fanno le spese anche tante povere anziane. Ciò che mi preme rimarcare è però la frequenza con cui in Italia le sentenze vengono ribaltate nel secondo o terzo grado di giudizio. Dovrebbe essere una eventualità remota, giustificata da nuovi reperti investigativi o da palesi errori di valutazione di quanto già acquisito ed è invece prassi corrente, per la gioia degli studi legali. Una prassi che scredita l’intero sistema giudiziario e induce il sospetto che nei tribunali più che la sovranità e la durezza della legge conti l’arbitrio e la discrezionalità del suo interprete.


Trovo ancora più grave l’oscillazione intorno al significato e alla funzione della pena. Si dirà che questa è materia per le facoltà di giurisprudenza. No: il giusto e l’ingiusto, il loro rapporto con la giustizia codificata, la pena come conseguenza del delitto, sono cose troppo serie per essere lasciate ai giuristi. Come tutte le questioni che toccano direttamente la vita delle persone esse non vanno demandate agli specialisti, ai competenti, agli esperti; in questi casi, come recita una fortunata formula pubblicitaria, “gli esperti siamo noi”. Anche per l’antico sofista quando si tratta di stabilire ciò che è giusto o conveniente per i singoli individui e la comunità nel suo complesso “Tutti debbono avere in sé queste virtù o in caso contrario ogni Stato dovrebbe scomparire” (Plat,Prot., 323a). S’intende che quel “tutti” va riferito ad uomini liberi, non a servi o asserviti e se si è uomini liberi non si delega a nessuno il potere di stabilire quel che è giusto e quello che non lo è, e, di conseguenza, il senso e il fine della sanzione.


Detto questo, non per appellarmi ad una autorità ma per chiarire i diversi aspetti del problema, ricordo che sulla natura e il fine o i fini della pena e sul potere e il diritto di comminarla la letteratura è sterminata e spazia dai presocratici ad Aristotele, da Tommaso a Boezio attraversando tutto il medio evo per poi incanalarsi nell’età moderna lungo i diversi filoni di pensiero razionalista, empirista, spiritualista, idealista. Pena e delitto, come i loro sinonimi, sono concetti polisemici, hanno significati diversi in contesti differenti e anche all’interno del medesimo contesto. Tuttavia quello che è costante è la presenza di una norma e insieme la necessità di salvaguardarla.

In una prospettiva laica la pena presuppone un’organizzazione e delle regole che questa si è data, la cui violazione comporta una punizione, la pena; questa e quelle sono il risultato di una convenzione.  In una prospettiva etico-religiosa la pena e il delitto, che diventa peccato, hanno al contrario un valore assoluto, come le regole, che si presentano come norme morali o comandamenti religiosi.  Tutte le società, in tempi e modi diversi, hanno attraversato o attraversano una fase di conflitto fra due piani, quello terreno, relativo, storicamente dato e quello trascendente, assoluto e immodificabile. C’è poi un terzo piano, intermedio fra i primi due, quello della moralità, a sua volta declinato nella esteriorità dei valori sociali e nella interiorità dei valori individuali. 

L’intersezione di questi piani dà luogo alla molteplicità degli scopi che si attribuiscono alla pena: risarcitorio, una riparazione, un’espiazione, una purificazione, un deterrente, un esempio, un monito, uno strumento di prevenzione, un castigo, la vendetta. 

Insomma: alla domanda sul senso della pena sono tante le risposte possibili e tutte sono plausibili. Non solo: alla stessa pena possono corrispondere fini e significati differenti con prevalenza dell’uno o dell’altro a seconda dell’autorità dalla quale viene comminata. Il genitore che colpisce con uno schiaffo il figlio sorpreso a rubare lo fa per dare sfogo alla sua rabbia ma si autogiustifica con una motivazione educativa ed una repressiva, come se ricorresse contemporaneamente a due diversi modelli di apprendimento. In questo caso la pena non ha alcun fine e ne ha due diversi. Il superiore che commina una sanzione al subordinato lo fa, al contrario, sine ira ac studio, applica le norme o il regolamento come potrebbe fare una macchina, senza altro scopo che il rispetto di quelle norme o di quel regolamento.

Che la pena abbia un valore educativo – che è cosa diversa dalla purificazione, dall’espiazione o dal risarcimento – come se fosse una sorta di terapia  e il delitto l’espressione di una malattia è un’eredità della cultura positivista, fatta propria ed esasperata nei regimi comunisti, dalla Russia bolscevica alla Cina di Mao. Si traspone sul terreno della laicità l’idea cristiana del recupero, della retta via, del delitto come deviazione quando invece il delitto è in sé un comportamento asociale, il ritorno  ad una condizione di libertà originaria, l’affermazione del diritto naturale illimitato;  come tale è un attentato all’ethos, che lo Stato reprime con una severità proporzionale alla sua gravità. 

Ma se il focus si sposta dall’azione all’attore o, peggio ancora, dal passato – ciò che è stato commesso – al futuro – la possibilità che si ripeta – si perde il senso del rapporto fra il delitto e la pena con conseguenze paradossali. L’uxoricida non potrà uccidere di nuovo la moglie, l’ha già fatto. La vittima non può essere risarcita  né il pentimento la può riportare in vita e il colpevole potrebbe essere  un membro prezioso della comunità, ben inserito di suo senza la necessità di un percorso riabilitativo. Quindi la pena non avrebbe alcun senso e non andrebbe comminata?  O dovrebbe servire a dissuadere mogli e mariti dall’attentare alla vita del coniuge? Ridicolo. La pena è semplicemente la vendetta che lo Stato ha avocato a sé. Non c’è nessuna utilità nella pena, c’è solo la vendetta. La legge del taglione, esercitata dai singoli individui in una società primitiva o in un ipotetico stato di natura viene in una società evoluta demandata all’autorità impersonale dello Stato, che punisce, non educa.

Il giudice che argomenta: l’uomo ha perso la testa, la moglie aveva tradito il patto coniugale, lo aveva provocato, era diventata un peso e una presenza insopportabili, ne aveva compromesso il prestigio sociale fa un pessimo servizio alla giustizia e al buonsenso. Quel giudice in qualche modo integra l’omicidio nell’ambito delle transazioni compatibili con la società civile, lo inserisce in un continuum che toglie al delitto il suo carattere profanatorio, di rottura del patto originario, di ritorno alla barbarie. Insomma, tolto il caso di una lite degenerata, nel caso in cui ci siano un carnefice e una vittima l’analisi della personalità dell’uno e dell’altro, la tempesta emotiva che ha sconvolto la mente del reo e tutte le possibili elucubrazioni non debbono incidere sul verdetto perché non modificano il fatto, l’azione delittuosa. Che poi in ogni azione esista un movente – il principio leibniziano di ragion sufficiente – e che sia sempre possibile mettersi nei panni di ogni essere umano, che rimane sempre un proprio simile, è banale Ma questa è un’operazione da riservare allo psicologo o, meglio ancora, al prete; non al giudice. 


In altri tempi, mi riferisco al massacro del Circeo, nessuna pietà – giustamente – per gli assassini e a distanza di tanti anni rimane l’esecrazione corale di allora. Oggi per la povera fragile ragazza entrata nella tana dell’orco nigeriano per uscirne fatta a pezzi dentro una valigia un vergognoso silenzio dei media e le incertezze, la titubanza, i distinguo dei giudici.

Rispettiamo la semplicità, la sobrietà, sia pure la freddezza e l’automatismo dello Stato di diritto: chi sbaglia paga secondo la legge, legge che è funzione della civiltà di un popolo, siano il codice di Hammurabi, il deuteronomio, le dodici tavole, le pandette giustinianee o il nostro codice. E non si attribuiscano alla pena funzioni aggiuntive come il reinserimento: questo è semplicemente dovuto a pena scontata, sia che abbia reso migliore il reo sia che lo abbia incanaglito; né si aggiunga alla pena un’ulteriore pena, quale quella insita nelle condizioni all’interno delle carceri.

  Pier Franco Lisorini  docente di filosofia in pensione

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