Dei delitti e delle pene per la Chiesa

Dei delitti e delle pene per la Chiesa

Dei delitti e delle pene per la Chiesa

Sorprende non poco il documento ufficiale datato 15 luglio 2010 in cui la Santa Sede “cataloga” con appropriati neologismi della Lingua Latina, quali siano i delitti peggiori. Quelli contro la persona? No, caro lettore, quelli contro la Fede, in primis, contro i costumi, contro i sacramenti e l’ordine. La “persona” è assente. Nessun delitto è contro la “persona”. Almeno, la parola “persona” compare diverse volte nell’originale Latino (ovviamente declinato) ma mai in relazione a “delictis” che è il termine portante del documento.  C’è anche una buona traduzione in Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco e, ovviamente, in Lingua Inglese.

Su: NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS

Potete deliziarvi con la lettura. In effetti che la pedofilia fosse considerata “delitto contro la morale” non è una novità. Sorprende che tale “mancanza al sesto comandamento” abbia la stessa valenza se la vittima ha qualche mese sotto la soglia dei diciotto anni o se la vittima è una “chierichetta” di undici anni. In effetti la “persona” (e quella che dovrebbe essere la sua “sacralità”)  non compare. Interessanti (non sono nuove ma Repetita Iuvant, specie a chi non va alle fonti originali) le chiose di padre Federico Lombardi sotto riportate:

“Le norme dell’ordinamento canonico per trattare i delitti di abuso sessuale di membri del clero nei confronti di minori sono state pubblicate oggi in forma organica e aggiornata, in un documento che si riferisce a tutti i delitti che la Chiesa considera eccezionalmente gravi e che perciò sono sottoposti alla competenza del Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede: oltre agli abusi sessuali si tratta di delitti contro la fede e conto i sacramenti dell’eucarestia, della penitenza e dell’ordine.

Le norme sugli abusi sessuali prevedono in particolare procedure più rapide per affrontare con efficacia le situazioni più urgenti e gravi, e permettono l’inserimento di laici nel personale dei tribunali; portano la prescrizione da dieci a venti anni, equiparano l’abuso su persone con limitato uso di ragione a quello sui minori, introducono il delitto di pedopornografia. Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.

Trattandosi di norme interne all’ordinamento canonico, di competenza cioè della Chiesa, non trattano l’argomento della denuncia alle autorità civili. Tuttavia l’adempimento di quanto previsto dalle leggi civili fa parte delle indicazioni impartite dalla Congregazione per la Dottrina della Fede fin dalle fasi preliminari della trattazione dei casi di abuso, come risulta dalle “Linee guida” già pubblicate in merito.”.

Questo commento di Padre Fedrico Lombardi si riassume in una riga: “nessun obbligo di denuncia di abusi di pedofilia all’Autorità Civile”.

Visto che siamo “persone” e ci interessano maggiormente i “delicta graviora contra personam” specie quelli “contra pueros” totalmente ignorati nell’ambito ecclesiale, occhio, lettore con figli,  in particolare, a parrocchie e sacrestie, .

A proposito: dei delitti abbiamo letto, e delle pene?

Salvatore Ganci

 

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