La storia (incredibile) di allievo handicappato

L’Asl e storia (incredibile) da allievo handicappato
In un Istituto professionale di Savona e provincia

L’Asl e storia (incredibile) da allievo handicappato
In un Istituto professionale di Savona e provincia

Savona –Che cosa accade se un allievo handicappato si infortuna nel laboratorio di una scuola? Il quesito è assai meno peregrino di quel che sembra, come ben sa chiunque frequenti un istituto professionale, dove esistono macchinari e impianti che possono essere fonte di rischio per tutti ma in particolare per gli allievi disabili. Eppure, a tutt’oggi, rispondere a questa domanda è praticamente impossibile.

La normativa attualmente in vigore dispone chiaramente la necessità di un certificato medico, ma chi deve produrre questo certificato, in buona sostanza, si rifiuta di farlo. Allora, in caso d’incidente, chi sarà considerato responsabile?

 

Andiamo con ordine. L’articolo 2 del decreto legislativo 81/2008 equipara ai lavoratori gli studenti che accedono ai laboratori ai fini della sicurezza. Quindi anche gli allievi dovranno avere tutte le attrezzature per proteggere se stessi e gli altri dai rischi d’infortunio, sotto il controllo degli insegnanti tecnico-pratici preposti al laboratorio.

Ma nella scuola vi sono anche molti allievi affetti da disabilità fisica e/o psichica, e questo capita in particolare per gli Istituti professionali per l’industria (gli IPSIA). Anche questi studenti hanno diritto di frequentare i laboratori, e per essi la legge 104/92 prevede innanzitutto una diagnosi funzionale elaborata da un gruppo di lavoro comprendente un medico specializzato nella patologia relativa e i docenti della scuola.

Oltre a questa, la circolare 22/12/94 del ministero della pubblica istruzione dispone che: “L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap e dell’idoneità alla frequenza di istituti d’istruzione secondaria superiore, nei quali sono previste attività di laboratorio – idoneità richiesta soltanto in relazione all’incolumità dell’alunno – viene effettuata sulla base di certificato rilasciato da uno psicologo o medico specialista in servizio presso l’U.S.L.”.

La circolare, insomma, parla espressamente di un certificato preparato ai fini della frequenza in laboratorio del disabile. Ma secondo il dirigente del “Gruppo H” dell’Ufficio scolastico provinciale non è così: Da un punto di vista sostanziale – scrive in una recente nota presentata alle scuole – l’indicazione del gruppo di lavoro sottoscritta dal medico (psicologo, neuropsichiatra, fisiatra, specialista della patologia) inserita ordinariamente nella Diagnosi funzionale o in altro documento sottoscritta dallo stesso medico, deve essere recepita dalla scuola come l’idoneità richiesta, in quanto – esclusa la necessità di idoneità preventiva perché l’idoneità è richiesta solo in relazione all’incolumità dell’alunno – il medico che segue lo studente disabile potrà eventualmente negare, ove sussistano particolari patologie, l’idoneità alla frequenza della scuola tecnica o professionale”.

Un parere personale del dirigente (che non è fonte del diritto) e, si direbbe, assai opinabile visto che la diagnosi dinamico-funzionale è un documento di carattere generale mentre il certificato è richiesto per la frequenza allo specifico laboratorio. Soprattutto: una diagnosi funzionale che non dica nulla riguardo ai laboratori solleva l’ITP da ogni responsabilità in caso d’infortunio del disabile? E’ lecito dubitarne. A lume di logica, il medico firmatario della diagnosi e del profilo funzionale non dovrebbe avere remore nello stilare anche il certificato che abilita il disabile a frequentare il laboratorio. Ma, dalle informazioni in nostro possesso, i professionisti dell’Azienda Sanitaria Locale finora si sono rifiutati di farlo. La speranza è che, per sapere chi sia di fronte alla legge il responsabile in caso d’infortunio, non si debba aspettare il prossimo incidente.

 22 febbraio 2012 

 

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.