Sanatorie in zone vincolate: il caso di Calice Ligure
Sanatorie in zone vincolate
il caso di Calice Ligure
Come si può rilasciare un parere positivo per un abuso edilizio in zona vincolata?
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Sanatorie in zone vincolate il caso di Calice Ligure Come si può rilasciare un parere positivo per un abuso edilizio in zona vincolata? Capannone in legno e pavimentazioni in cemento e piastrelle nell’area della pro loco di Carbuta (Calice Ligure). Nel procedinento di sanatoria richiesto, la Soprintendenza rilascia il parere positivo ma senza prescrizioni in zona vincolata.
Ci domandiamo ma come si può rilasciare un parere positivo per un abuso edilizio in zona vincolata?
la legge prevede quanto:
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui: 1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti; 2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso; 3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo – generalmente i comuni – ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria. (*) fonte di riferimento: Autorizzazione paesaggistica- art 146 Allora visto che i lavori privi di autorizzazione hanno comportato la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati ma comportante superficie utile qualunque sia la sua destinazione,ma anche di pavimentazioni con cemento e pistrelle su suolo libero in area boscata Ci domandiamo: Come la Soprintendenza abbia potuto rilasciare un parere positivo se la normativa non include queste tipologie di lavori comportanti la creazione di superfici utili? Come potrà l’Amministrazione comunale rilasciare la sanatoria? R.T.
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