Loano

Piani di sviluppo agricolo (44) – Rapallizzazione (senza vergogna?) Loano e Verzi
Illustre ministro Tremonti, a Loano un secondo Bingo
Esenti da imposte e tasse, basta essere “falsi agricoltori”
Nessuna paura, la legalità si occupa solo di “mafiosità vera” e non finta.
Terrore tra i cittadini, lo Stato c’è?

Piani di sviluppo agricolo(44) – Rapallizzazione (senza vergogna?) Loano e Verzi
Illustre ministro Tremonti, a Loano un secondo Bingo
Esenti da imposte e tasse, basta essere “falsi agricoltori”
Nessuna paura, la legalità si occupa solo di “mafiosità vera” e non finta.
Terrore tra i cittadini, lo Stato c’è?
 

Loano – Nel precedente intervento, pubblicato su Trucioli Savonesi n. 278 del 30.01.2011, titolo… In tre anni 36 “revoche”: il “ballo delle ville agricole” avevamo riportato l’elenco di titolari di 36 revoche di cui, in prevalenza, con contestuale approvazione di un nuovo Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo. Una procedura che, da subito, ci è parsa incomprensibile, tenuto conto anche delle motivazioni riportate nelle delibere.

Non solo, avevamo riscontrato che diecine di “case agricole” erano già state costruite e che risultavano all’Agenzia del Territorio di Savona, al catasto fabbricati, in categoria Ville A/7 classe 1 e 2, diverse con tanto di piscina.

Le prime domande che ci siamo posti sono state: Perché la “revoca”? Perché la“contestuale approvazione di un nuovo Piano di sviluppo agricolo”?

Abbiamo cercato di darci una risposta cercando di capire le ragioni della procedura adottata della “revoca” e, di conseguenza, tentare di ipotizzare i motivi che hanno indirizzato la Giunta comunale all’approvazione e rilascio di un nuovo Piano.

Grazie ad Internet , consultando il sito http://www.wikipedia.org/ italiano, abbiamo trovato la seguente probabile esauriente risposta:

La Revoca amministrativa è un atto amministrativo di 2º grado (avente ad oggetto, cioè, un precedente atto amministrativo), con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè “da ora, da questo momento”), un atto amministrativo “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” (art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005).

La pubblica amministrazione può dare luogo alla revoca di un atto affetto da vizi di merito, sempre in presenza del presupposto fondamentale del pubblico interesse. A differenza dell’annullamento dell’atto amministrativo, che ha come presupposto vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza relativa), la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni rispetto alla tutela dell’interesse pubblico che quell’atto amministrativo deve perseguire, oppure valutati come inopportuni a seguito di una successiva valutazione dei vari interessi coinvolti dall’atto stesso.  

La revoca non ha efficacia retroattiva; quindi gli effetti dell’atto sono mantenuti ed hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca.

In sede di adozione di un atto di revoca di un provvedimento preesistente, sotto il profilo procedimentale l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento analogo a quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto da revocare.

Applicabilità

La revoca può intervenire solo su atti ad efficacia continuata che non abbiano ancora terminato di esplicare i loro effetti e su atti che abbiano efficacia solo istantanea ma che non siano già stati portati ad esecuzione.”

Abbiamo quindi dedotto che il principio primario della “revoca” è stato quello di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse…” e la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni rispetto alla tutela dell’interesse pubblico…. Ci siamo quindi poste altre due domande seguite da nostre spontanee risposte: sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse? Ci sembra di no! Sono stati rilevati atti viziati nel merito? Forse.

Una cosa è certa: La revoca non ha efficacia retroattiva; quindi gli effetti dell’atto sono mantenuti ed hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca.

Alla luce di quanto sopra, sembra scontato che chi ha edificato, in difformità dei Permessi di Costruire, una o più ville categoria A/7 cl. 1 e 2 (alcune con più di 7 vani) e tanto di piscina potrà legittimamente abitarle oppure venderle (come sembra già avvenuto). Ovviamente, quasi nessuno ha ultimato la realizzazione primaria del Piano aziendale di sviluppo agricolo.

Bingo, è come aver vinto un fortunato terno al lotto? Esente da imposte e tasse?

Se così è, l’Amministrazione comunale ha fatto gli interessi della collettività loanese o dei privati? Sembra che non sussistano motivi di interesse pubblico per cui la risposta è chiara. E allora, perché il Sindaco, unitamente alla Giunta, hanno adottate le delibere in oggetto? Sarebbe utile per trasparenza, da tutti invocata a parole, una risposta nel merito.

Se così è, come non citare il proverbiale detto: “Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”.

Ben 18 delle 36 delibere di “revoca” sono riferite al periodo di approvazione dal 1999 al 2005, ossia più di 5 anni fa. I più hanno costruito una Villa (non una casa agricola!). Stiamo procedendo ad una ricerca e, molto presto, saremo nella condizione di predisporre un elenco dei titolari, con tanto di documentazione fotografica e dati catastali rilevati al N.C.E.U.

Una precisazione forse è doverosa a questo punto: non apparteniamo ai talebani che lottano contro gli “amerikani” (con la k), ben venga la crescita, meglio se basata su un’economia sana e non dragata (vedi generale crisi del turismo alberghiero e di qualità, conseguenza prima del degrado ambientale non pare troppo gradito ai vacanzieri, soprattutto quello dei paesi più sviluppati culturalmente), ma perché un’intera comunità dovrebbero applaudire gli amministratori comunali che hanno agevolato i più furbi?

Finendo per mettere sulle stesso piano piccole infrazioni, con macroscopiche violazioni urbanistiche, e forse perpetrato gravi reati tipici della “corruzione ambientale e dell’associazione a delinquere a fini di aggirare la legge” e chi invece nella vita la rispetta e fa il suo dovere di cittadino.      

Allora, perché la contestuale approvazione di un nuovo Piano aziendale di sviluppo agricolo?

Ipotesi di risposte: a) perché non hanno dato avvio alla realizzazione del Piano economico agricolo; b) perché con la “revoca”, di fatto, si è cancellato l’obbligo e la possibilità di fare i dovuti controlli.

Perché nelle delibere di approvazione di un nuovo Piano economico agricolo non è indicato un termine ben definito per l’attuazione dello stesso? E’ possibile che chi ha già costruito con il primo Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo possa edificare una seconda “casa agricola” (che probabilmente non sarebbe tale)?

Si continuerà a rilasciare nuovi Permessi di Costruire (a non coltivatori diretti!) di cosiddetti “magazzini agricoli” con metratura maggiore a 27 mq? L’Ufficio Tecnico Comunale non ha l’obbligo di controlli sui cantieri per quanto è la materia di attività edilizia (con o senza la partecipazione della Polizia Municipale)?

Gli attuali Amministratori sino ad oggi non hanno né smentito, né querelato di fronte a precise descrizioni nel corso di più di due anni e mezzo.

Si deve dare atto al ministro Brunetta che alcune iniziative hanno favorito una maggiore trasparenza a favore dei cittadini (buon ultimo, dopo anni di gestazione e rinvii, l’obbligo di tutti i Comuni di pubblicare sui propri siti l’Albo Pretorio online). E molte, mirate alla trasparenza, sono state boicottate da tanti Sindaci.

E’ sufficiente accedere nei siti dei comuni del ponente ligure (provincie di Savona e Imperia) per constatare le carenze in merito.

Un esempio: il Comune di Imperia, sino al dicembre 2010, non aveva pubblicato sul proprio sito internet le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Nel mentre abbiamo notato la buona volontà di adempiere alla norma da parte dei Sindaci di molti piccoli comuni, sia dell’imperiese che del savonese, i quali, notoriamente, hanno limitati mezzi finanziari e carenze di personale.  

Vi sono casi che, in alcuni Comuni, all’Albo Pretorio online (obbligatorio dal 1 gennaio 2011) pubblicano il testo delle delibere, non gli allegati. Fatto grave, perché i più degli allegati contengono i testi su cui è stato deciso il deliberato. Ne consegue che il cittadino non può valutare con cognizione di causa ed è posto nell’impossibilità di far valere i propri diritti, nei termini e nelle forme previste.

E’ bene ricordare che dal 1 gennaio 2011 l’Albo Pretorio online, di fatto, ha sostituito l’Albo Pretorio cartaceo e quindi ha assunto la funzione di pubblicità legale.

Riprenderemo l’argomento inerente le delibere di “revoca e contestuale approvazione di un nuovo Piano economico agricolo” nella prossima puntata che riserverà nuove curiosità.  

 Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

3/02/2011 – Trucioli Savonesi – n. 279                    

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