Legittima difesa o legittimo impedimento a difendersi?
Legittima difesa
o legittimo impedimento a difendersi?
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Legittima difesa
o legittimo impedimento a difendersi?
di Paolo Bongiovanni
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La nuova polemica scoppiata dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, della modifica alla legge di Legittima Difesa con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti, giovedì 4 Maggio appena passato, ha già generato dubbi, perplessità, ma soprattutto tantissima ilarità.
Ora il testo passerà all’esame del Senato.
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Come possa un testo tanto semplice da stilare, quanto ovvio, ingenerare tante incomprensioni e ridicoli giochi di parole, travalicando ogni logica dei benpensanti o fautori del buonismo come viene nominato ora, e rendere vano ogni tentativo di giustificare un testo tanto impreciso quanto raffazzonato?
Il classico testo all’Italiana, ma più precisamente in dialetto come lo diciamo noi liguri, alla “Belin di cane!”. |
La norma vuole dare al magistrato uno strumento in più per valutare con un proscioglimento tutti quei casi limite che ora finiscono, per l’inadeguatezza delle norme attualmente presenti, con una condanna per eccesso colposo di legittima difesa, quando c’è una reazione eccessiva. Non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva. Con la nuova normativa potrebbe non essere punito chi, in casa, di notte, magari con bambini che dormono nella stanza accanto, reagirà in preda a ‘un grave turbamento’, anche sparando, per reagire a un assalto ‘violento, con minaccia e inganno’, che mette a rischio la sua incolumità fisica e quella dei suoi cari. La legge in oggetto cita poi, l’art. 2, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ammette la liceità dell’uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.
Fin qui tutto bene, direte voi, ma la norma non considera nemmeno, come si possa giustificare il possesso di armi da fuoco, se non richieste esplicitamente per la propria incolumità o per ragioni inerenti alla professione, (Polizia, F.d.O. Esercito, Guardie giurate ecc.) e nemmeno giustifica le ragioni per cui si possa detenere un’arma di offesa in una famiglia. Già oggi si presume che vi sia proporzione se la difesa anche con armi riguarda un’aggressione domiciliare che mette in pericolo la propria o l’altrui incolumità oppure, ma in questo caso solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, se si difende il proprio patrimonio. In relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito dall’azione illecita; b) deve sussistere il pericolo di aggressione. La proposta di legge, qualora dovesse essere approvata in via definitiva dal Parlamento italiano, andrà a modificare gli articoli 52 e 59 del codice penale, il primo riguarda proprio la legittima difesa mentre il secondo tratta le circostanze del reato. Se si viola la proporzionalità si cade nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione, per chi eccede: La vittima di un furto che, eccedendo, uccida un ladro, invece di essere processato per omicidio volontario viene processato per omicidio colposo, punito meno severamente. Ma veniamo al contenuto della Legge proposta: La proposta approvata dalla Camera consta di due articoli che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità. Il primo articolo interviene sugli artt. 52 e 59 del codice penale. La modifica all’art. 52 considera legittima difesa, nei casi di violazione di domicilio:
Tale modifica è integrata da un ulteriore intervento sull’art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte. In particolare, viene aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all’art. 52, secondo e terzo comma comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
L’articolo 2 della proposta di legge pone, poi, a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità. Per cui: Turbamento esclude colpa (modifica dell’art 59 c.p): nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l’errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall’aggressore. Assistenza legale a carico dello Stato: nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l’erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017. Così ecco a voi l’ultima (definitela voi): “Si considera legittima difesa, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno” Cioè, fatemi capire? Come dovrei essere tutelato io, proprietario, se dò una pentolata in testa, e mi tengo basso, senza pensare a pistole o polvere da sparo, e tramortisco un intruso? No prima devo sincerarmi se è tramontato il sole… Poi, secondo ma importantissimo, devo sincerarmi con lui, se ha intenzioni malevole o no… Terzo devo essere consapevole di subire veramente un aggressione… In ogni caso, preparo un bel caffè e ragioniamo tra uomini e vediamo semmai di farlo desistere… Overdose di OVVERO… ovvero ha funzione esplicativa. Ci offre un comodo esempio la Treccani: “[è] equivalente a cioè, ossia: la città della Torretta, ovvero di Savona“. Ma il punto è però un altro: Per poter funzionare efficacemente, una legge deve essere chiara e comprensibile. E questa non lo è, come testimonia il marasma di interpretazioni sorte, anche da parte di esperti in materia immediatamente dopo la sua approvazione.
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Eppure era semplice bastava copiare cosa fanno gli altri paesi Europei: In Francia la legittima difesa è disciplinata dall’articolo 122-5 del codice penale, che recita: «Non è penalmente responsabile chi, di fronte a una minaccia ingiusta per la propria o altrui incolumità, produca, nel medesimo tempo, un atto comandato dalla necessità di autodifesa, a meno che non ci sia una sproporzione tra le modalità della difesa e la gravità dell’offesa». |
Il secondo comma aggiunge: «Non è penalmente responsabile chi, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un reato contro il patrimonio, compia un atto di difesa, eccezion fatta per l’omicidio, strettamente necessario a conseguire il fine perseguito, a condizione che i mezzi utilizzati siano proporzionati alla gravità del reato da sventare». In sostanza, la legge francese pone tre limiti al diritto di legittima difesa: 1) la reazione dev’essere compiuta nell’imminenza della minaccia (ciò significa che, per esempio, se l’aggressore è in fuga non può essere legittimamente colpito); 2) deve sussistere una condizione di pericolo per l’incolumità personale; la difesa dev’essere proporzionata all’offesa. 3) Il secondo comma si riferisce in particolare al caso di chi voglia fermare un reato contro il patrimonio. Anche qui valgono per il cittadino francese gli stessi tre vincoli, con in più l’esplicito divieto di ricorrere all’omicidio. Anche in Spagna il diritto di legittima difesa è sottoposto ad alcune condizioni essenziali, specificate nel codice penale all’articolo 8, comma 4. Il cittadino che si difende può farlo solo in presenza di un’offesa ingiusta, la sua reazione dev’essere ragionevole rispetto alla gravità dell’aggressione, chi si difende non deve aver provocato lui stesso l’aggressione. Ricorrere alla legittima difesa è lecito per difendere se stessi, i propri diritti legali tra cui la proprietà, l’incolumità dei propri familiari oppure degli estranei. Anche secondo il codice penale tedesco chi compie un atto di legittima difesa non viola la legge, intendendo con tale termine qualsiasi azione difensiva necessaria a scongiurare un’aggressione imminente che minacci la propria o l’altrui incolumità. Cosa succede però al cittadino tedesco in caso di eccesso di legittima difesa? Se il soggetto supera il limite in preda a uno stato di «confusione, paura o terrore», non può essere ritenuto penalmente responsabile dei suoi atti. Tutto però dipende dal bilanciamento degli interessi in gioco. La difesa, in altre parole, è legittima a patto che il bene giuridico protetto ‘superi’ sostenzialmente quello violato dall’atto compiuto per difenderlo. La legittima difesa, inoltre, si applica «solo se e nella misura in cui l’atto commesso è un mezzo adeguato per scongiurare il pericolo». |
L’argomento è alquanto delicato e “Mons.” Maurizio Lupi, di Area Popolare, che oggi lascia stare i denti e fa l’agnello mettendoci del “suo”, perchè per lui è da sempre una questione di voti, e di gradimento elettorale (lui deve fare il piaccione e piacere alle famiglie), invece di pensare ad essere un ex Ministro della Repubblica Italiana e legiferare come Deputato adeguatamente. |
E non stiamo parlando di un codicillo, ma di una legge normativa primaria per la sicurezza delle persone, che deve altresì garantire che non si sviluppi un vero e proprio Far West giustizialista. |
Notevole ed esplicativa poi la dichiarazione ai mass-media subito dopo il voto, da parte del Presidente del Senato Grasso che ha detto: “Meno male che abbiamo il Senato”. |
Meno male che abbiamo votato NO al Referendum, altrimenti sai dov’era il Senato ora?)
In allegato ampia documentazione dalla Camera dei Deputati: http://www.camera.it/leg17/126?tab&… http://documenti.camera.it/leg17/do… (13 novembre 2015 ) http://documenti.camera.it/leg17/do... (Ermini 13 aprile 2017 ) http://documenti.camera.it/leg17/do… (Molteni 3 marzo 2016 ) |