Diano Marina

 Doppio incarico incompatibile?
Esposti in Procura e al ministero per il dr. Paolo Bruno
Il revisore dei conti del Comune e della GM Spa nel mirino
 del Comitato per la Legalità, dell’Ordine dei commercialisti
Parere “pro veritate” all’avv Corrado Mauceri.
 Tutti gli atti del “caso” inviati alla prefettura

 Doppio incarico incompatibile? Esposti in Procura e al ministero per il dr. Paolo Bruno
Diano Marina, il revisore dei conti del Comune e della GM Spa
nel mirino del Comitato per la Legalità, dell’Ordine dei commercialisti
Parere “pro veritate” all’avv Corrado Mauceri. Tutti gli atti del “caso” inviati alla prefettura
 

Diano Marina – Riprendiamo l’argomento già trattato su Trucioli Savonesi nr. 275 e 276 inerente il progetto dell’ampliamento del Porto e la gestione dello stesso dalla Società partecipata al 100% “Gestioni Municipali Spa”, negli atti indicata “G.M. S.p.A”.

Ci è parsa molto interessante e significativa la delibera di Giunta comunale n.163 del 12 ottobre 2010, oggetto: “Revisore unico dei Conti dell’Ente – Revisore dei Conti “G.M. Spa” – Prefettura di Imperia: Comitato Cittadino per la Legalità, esposto inerente la supposta esistenza di uno status di incompatibilità – Parere legale pro veritate – necessità urgente – individuazione e affidamento incarico a legale: Avvocato Corrado Mauceri del Foro di Genova.”

Nelle premesse della delibera si legge:

Premesso: a) che, con nota prot. n. 31419/10 Area II EE.LL: del 01.09.2010, ns prot. n. 14013 del 08.09.2010, la Prefettura di Imperia, richiamando l’attenzione sul contenuto dell’art. 236, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla problematica (presunta incompatibilità) sollevata con esposto dal Comitato Cittadino per la Legalità circa la coincidenza in capo allo stesso soggetto dell’incarico di Revisore dei Conti sia per il Comune che per la controllata “G.M. Spa”, ha richiesto urgente riscontro in merito; b) che, con nota prot. n. 14928 del 24.09.2010, l’Ente ha informato la Prefettura di quanto segue: 1) che la giurisprudenza pare escludere lo status di incompatibilità; (?) 2) che, ciò nonostante, in tempi strettissimi verrà assicurato ogni opportuno approfondimento della fattispecie;” […]

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, trasmesso dall’Avv. Corrado Mauceri, in cui si indica, fra le altre cose: … omissis… corrispettivo: euro 1.500,00, spese generali, CPA 4% ed IVA 20% compresi…omissis”;[…]

Atteso […] che l’incarico avrà per oggetto, in particolare, attività di consulenza a favore del Comune con riguardo alla seguente questione: se il sindaco di Società controllata dal Comune possa assumere e svolgere l’incarico di Revisore dei Conti dello stesso Comune, ai sensi dell’ art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L…”.

Veduta aerea di Diano Marina

Che cosa prevede l’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000?  

Ecco il testo: Articolo 236Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

2. L‘incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

 

Sembra che alla nota della Prefettura di Imperia le motivazioni addotte nella risposta dall’Amministrazione possono creare perplessità quando l’Ente evidenzia che la nomina a Revisore Unico del Comune di Diano Marina non è stato oggetto di impugnazione nei termini consentiti dalla legge e evidenzia che la giurisprudenza pare (?) escludere lo status di incompatibilità.

E’ immaginabile che le Prefetture richiamino l’attenzione degli Enti su norme previste da leggi senza la conoscenza e l’esatta interpretazione delle stesse?

Da che cosa e come pare che la giurisprudenza esclude lo “status di incompatibilità”?

Il 3° comma, art. 236 della Legge 267/2000 è più che chiaro e tassativo. Non necessita di interpretazioni nella sua applicazione, non necessita di impugnazioni in termini di legge. Vi sono dubbi che la stessa delibera adottata dalla Giunta comunale possa ritenersi del tutto legittima anche perché non si rilevano interessi della collettività dianese.

Comunque le conseguenze negative potrebbero ricadere sul Sindaco e i suoi collaboratori di Giunta che hanno votato la delibera nell’ipotesi di danni erariali.  

E’ interpretabile il comma 3 dell’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000?        

E’ stata una scelta oculata e attenta di “buon padre di famiglia” quanto deliberato dalla Giunta comunale che, comunque, comporta spese legali?

Non era saggio invitare il Revisore dei Conti, sia del Comune che della “G.M. Spa”, dott. Paolo Bruno a rinunciare all’incarico al Comune o alla “G.M. Spa”?

Nell’ imperiese non vi sono altri liberi professionisti abilitati alla nomina di Revisori dei Conti?

Le spese poste in essere su chi andranno a ricadere? Saranno i cittadini dianesi a pagare o gli Amministratori che hanno approvato la delibera in oggetto, nel presupposto di un presunto “danno erariale”? Sarà informata la Corte dei Conti della Regione Liguria?

Non è da escludere, perché a Diano Marina sono molto attivi: il Comitato Cittadino per la Legalità, il “consigliere guerriero” Dr. Bernardino Sciolli e nell’imperiese i blog www.muovileidee.net , www.beveraedintorni , www.imperia.it nonché le testate giornalistiche online www.sanremonews.it e www.riviera.it .

Non solo, ma proprio da www.muovileidee.net siamo venuti a conoscenza che l’Ordine dei Commercialisti ha aperto la procedura disciplinare a carico dell’iscritto Dott. Paolo Bruno, su iniziativa del Comitato Cittadino per la Legalità e il PD Sezione di Diano Marina i quali, a firma congiunta, hanno diramato il seguente comunicato:

“Premesso che da parte dei firmatari era stata contestata la presunta incompatibilità nel rivestire contemporaneamente la carica di Revisore dei Conti nel Comune di Diano Marina e la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società “G.M. Spa”, interamente partecipata dal Comune, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Imperia, presieduto dal Dott. Domenico Abbo, relatore Dott. Stefano Dell’Erba, sentite le parti, ha deliberato in data 14 ottobre 2010 l’apertura di procedura disciplinare a carico del Dott. Paolo Bruno. La delibera è stata inviata, oltre che agli interessati, al Procuratore Generale della Repubblica di Genova, al Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Libere Professioni di Roma e al Pubblico Ministero di Imperia.

Firmato per il Comitato: Dott. Andrea Guglieri e per il PD – Sezione Diano Marina: Dott. Marco Ghirelli, Primo Bonifazio.”

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

27/01/2011 (7) – Trucioli Savonesi n. 278

 

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