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Seconda puntata - Ma è vero che le leggi sono fatte per non essere rispettate?

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           di  Gilberto Costanza



E’ la volta del Comune di Loano per verificare come sono stati ripartiti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per l’anno 2008, con riferimento all’ art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) e dal comma 4-bis inserito dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007). L’art. 53, comma 20, legge n. 388/00 così recita: Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:              

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti.

Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".

Il comma 4-bis, inserito dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede: “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.  

Prendiamo in esame la delibera della Giunta Comunale del Comune di Loano n. 210 del 6 novembre 2008 per meglio entrare nel vivo della questione:

Comune di Loano

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 210  /  06/11/2008 del registro deliberazioni.

Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2008 (ART. 208 DEL D.LGS. N° 285/1992) -

Assunta nella seduta del 06/11/2008 alla ore 09:30 in Loano, nel Civico Palazzo

Alla trattazione risultano:

 

VACCAREZZA ANGELO (Sindaco)

Presente

CENERE FRANCESCO    (Vice sindaco)

Presente

ZACCARIA  REMO           (Assessore)

Presente

LETTIERI LUCA               (Assessore)

Presente

PICCININI GIACOMO     (Assessore)

Presente

MARCONI  NICOLETTA (Assessore)

Presente

PIGNOCCA LUIGI            (Assessore)

Presente

 

Totali:      7

Presenti: 7

Assenti:  0

Partecipa alla seduta il Sig. CABALLINI Dr Aldo - Vice Segretario Generale

Sotto la presidenza del Sig. VACCAREZZA Rag. Angelo   - Sindaco  

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I vigili di Loano col Sindaco Vaccarezza durante la tradizionale festa in onore di San Giovanni Battista, Patrono della parrocchia loanese matrice e Protettore della Città di Loano

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che: - l’art. 208, comma quarto, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, recante disposizioni per il nuovo codice della strada, definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

- ai sensi del predetto comma 4, una quota pari almeno al 50% dei proventi per sanzioni per violazioni al codice della strada è devoluta alle seguenti finalità: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, redazione di piani urbani del traffico veicolare, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 % della predetta quota, a interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

RILEVATO che: - la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione della giunta comunale;

- l’art. 208, comma 4, stabilisce inoltre che la determinazione della devoluzione dei proventi alle suindicate finalità sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;

 

VISTO l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 16/12/1992, n° 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi a essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice della strada con obbligo;

CONSIDERATO che la parte entrata del bilancio di previsione prevede uno stanziamento iniziale di Euro 900.000,00 relativo al gettito presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada;

ACCERTATO che risulta pertanto determinare le quote da destinare alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del codice della strada, all’interno del bilancio per l’esercizio finanziario 2008;

ACCERTATO che la quota del 50% del predetto ammontare corrisponde a Euro 450.000,00;

RITENUTO di poter determinare la destinazione della quota dei proventi per sanzioni alle violazioni del Codice della strada dell’anno 2008 come di seguito indicato;

……………………………………omissis……….…………………………………

con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

- di approvare la seguente destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada, stimati per l’esercizio finanziario 2008 in Euro 900.000,00 (Capitoli 910 e 911):

1.   di determinare in Euro 499.535,00 (55,50 %) la quota da destinare alle predette finalità, suddividendole come segue:

 

Cap. 855

Personale a tempo determinato Polizia Municipale oneri diretti

Euro  76.500,00

Cap. 856

Personale a tempo determinato Polizia Municipale oneri riflessi

Euro 21.000,00

Cap. 895

Spese vincolate 208 – Acquisto beni di consumo                                                        (*)

                                                                    

Euro 50.000,00

Cap. 896

Eco – Spese vincolate 208 – Acquisto beni di consumo                                                        (*)

Euro 1.485,00

Cap. 900

Spese vincolate 208 – Prestazioni di servizi (*)

Euro 80.000,00

Cap. 902

Spese per assicurazioni e tassa di proprietà dei mezzi della Polizia Municipale                 (*)

Euro 4.600,00

Cap. 910

Spese relative al fondo di previdenza e assistenza

Euro 4.950,00

Cap. 924

Acquisto beni di consumo                              (*)

Euro 10.000,00

Cap. 935

Restituzione spese pagate e non dovute violazioni C.d.S.                                             (*)

Euro 6.000,00

Cap. 950

Spese postali violazioni C.d.S.

Euro 50.000,00

Cap. 4656

Cap. 4714

Cap. 6380

Acquisizione e miglioramento beni del patrimonio comunale                                     (*)

Euro 195.000,00

 

……………………………….........…omissis……………..….……………………

Con successiva separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa per alzata di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

DICHIARA, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000.

***************

Riflessioni, ipotesi, domande (in attesa di risposta)

 

L’articolo 208, comma 4, così come sostituito dall’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001),  in sintesi, definisce le finalità a cui destinare almeno il 50 per cento come segue:

a)   al miglioramento della circolazione sulle strade;

 

b)  al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;

 

c)   alla redazione dei piani di cui all’art. 36;

 

d)  alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza;

 

e)   alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;

 

f)    nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.

Gli introiti al Comune di Loano, relativi ai proventi  delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada, nella parte entrate del bilancio di previsione prevede uno stanziamento di 900.000 euro e la norma prevede che almeno il 50 per cento siano destinati obbligatoriamente a quanto sopra indicato da a) a f), ossia 450.000 euro. La Giunta comunale ha approvato un importo di Euro 499.535,00 pari al 55,50 per cento.

Nella tabella sopra riportata, alle voci spese, (che nella seconda colonna abbiamo contrassegnato – per giusta comprensione dei lettori – con un asterisco fra parentesi) si riscontra una non finalità a quanto tassativamente previsto dalla norma. 

Si riscontra che quanto indicato nei 13 capitoli e voci solo tre hanno corrispondenza alle finalità indicate all’art. 208 comma 4, così come sostituito dall’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001) e integrato dall’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).  Ben 10 di detti capitoli, voci e importi devono essere riportate nelle normali voci previste a bilancio e devono essere, viceversa, indicate voci e importi come finalizzato dall’art. 208, comma 4 e 4-bis.  Riassumendo  si evidenzia che la somma  che doveva essere legittimamente indicata  era di almeno 450.000 euro ed invece è ridotta a solo 102.450 euro (?), con una differenza in meno di ben 397.085 euro, pari solo ad una percentuale di circa il 22,75 per certo anziché il 50 per cento!

Riportiamo coerentemente le stesse riflessioni che avevamo espresso nel precedente intervento inerente il Comune di Ceriale. E’ assurdo e inammissibile che una amministrazione si riduca a non ottemperare a chiare e precise norme di legge.

Il Sindaco, in primis, avrebbe dovuto, anche per il rispetto che deve nei confronti dei suoi cittadini, evitare che fosse presentata una delibera all’approvazione della Giunta comunale, con la grave carenza e illegalità in essa contenuta. Ha il dovere di predisporre la revoca della delibera n. 210 e far approvare altra delibera che abbia tutti i crismi del rispetto delle Leggi dello Stato Italiano. L’auspicio è di non essere obbligati a ritornare sull’argomento ed, eventualmente, procedere alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti per il ripristino del rispetto delle leggi in vigore.

Signor Sindaco, dia un segno chiaro di voler essere artefice di una buona gestione del Comune, come ha dichiarato in campagna elettorale! Non deluda i suoi elettori, i suoi cittadini e i turisti!

Gilberto Costanza

 

Continua nella prossima puntata.

e-mail: gilberto.costanza@alice.it