TRUCIOLI SAVONESI
spazio di riflessione per Savona e dintorni
Seconda puntata
-
Ma è vero che le leggi sono fatte per non essere rispettate?
Cittadini loanesi, vi insegno
come “dissipare” i soldi delle multe
Illegalità a Palazzo Doria, dove finiscono i 900 mila euro di sanzioni
stradali
di
Gilberto Costanza
E’ la volta
del Comune di Loano per verificare come sono stati ripartiti i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada
per l’anno 2008, con riferimento all’ art. 208, comma 4 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 53, comma 20, della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) e dal comma 4-bis
inserito dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007).
L’art. 53, comma 20, legge n. 388/00 così recita: Il comma 4 dell'articolo
208 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui
al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per
la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili pedoni e ciclisti.
Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni
la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore
a diecimila abitanti".
Il comma
4-bis, inserito dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria
2007) prevede: “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente
destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle
strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme
di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
Prendiamo in esame la delibera della Giunta Comunale del Comune di Loano n.
210 del 6 novembre 2008 per meglio entrare nel vivo della questione:
Comune di Loano
VERBALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 210 /
06/11/2008 del registro deliberazioni.
Oggetto: PROVENTI DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA PER
L'ANNO 2008 (ART. 208 DEL D.LGS. N° 285/1992) -
Assunta nella seduta del 06/11/2008
alla ore 09:30 in Loano, nel
Civico Palazzo
Alla trattazione risultano:
Totali:
7
Presenti: 7
Assenti:
0
Partecipa alla seduta il Sig. CABALLINI
Dr Aldo - Vice Segretario Generale
Sotto la presidenza del Sig. VACCAREZZA
Rag. Angelo -
Sindaco
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO
che: - l’art. 208, comma quarto, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°
285, recante disposizioni per il nuovo codice della strada, definisce i
criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;
- ai sensi del predetto comma 4,
una quota pari almeno al 50% dei proventi per sanzioni per violazioni al
codice della strada è devoluta alle seguenti finalità: studi, ricerche e
propaganda ai fini della sicurezza stradale, miglioramento della
circolazione sulle strade, redazione di piani urbani del traffico veicolare,
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 % della predetta quota, a interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
RILEVATO
che: - la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
previste dal codice della strada deve essere determinata annualmente con
apposita deliberazione della giunta comunale;
- l’art. 208, comma 4, stabilisce
inoltre che la determinazione della devoluzione dei proventi alle suindicate
finalità sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da
parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila
abitanti;
VISTO
l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica il 16/12/1992, n° 495, secondo
il quale gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel bilancio annuale un
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi a essi spettanti a
norma dell’art. 208 del codice della strada con obbligo;
CONSIDERATO
che la parte entrata del bilancio di previsione prevede uno stanziamento
iniziale di Euro 900.000,00 relativo al gettito presunto per sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada;
ACCERTATO
che risulta pertanto determinare le quote da destinare alle finalità
previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del codice della strada,
all’interno del bilancio per l’esercizio finanziario 2008;
ACCERTATO
che la quota del 50% del predetto ammontare corrisponde a Euro 450.000,00;
RITENUTO di poter determinare la
destinazione della quota dei proventi per sanzioni alle violazioni del
Codice della strada dell’anno 2008 come di seguito indicato;
……………………………………omissis……….…………………………………
con voti unanimi e favorevoli,
legalmente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di approvare la seguente
destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni previste dal Codice della strada, stimati per l’esercizio
finanziario 2008 in Euro 900.000,00 (Capitoli 910 e 911):
1.
di determinare in Euro 499.535,00 (55,50 %) la quota da destinare alle
predette finalità, suddividendole come segue:
……………………………….........…omissis……………..….……………………
Con
successiva separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa per
alzata di mano,
LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA,
stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di quanto previsto dall'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000.
***************
Riflessioni, ipotesi, domande (in attesa di risposta)
L’articolo 208, comma 4, così come sostituito
dall’art. 53, comma 20,
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001),
in sintesi, definisce le finalità a cui destinare almeno il 50 per
cento come segue:
a)
al miglioramento della circolazione sulle strade;
b)
al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;
c)
alla redazione dei piani di cui all’art. 36;
d)
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza;
e)
alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
f)
nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad
interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
Gli introiti al Comune di Loano, relativi ai proventi
delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme
del Codice della Strada, nella parte entrate del bilancio di previsione
prevede uno stanziamento di 900.000 euro e la norma prevede che almeno il 50
per cento siano destinati obbligatoriamente a quanto sopra indicato da a) a
f), ossia 450.000 euro. La Giunta comunale ha approvato un importo di Euro
499.535,00 pari al 55,50 per cento.
Nella tabella sopra riportata, alle voci spese, (che nella seconda colonna
abbiamo contrassegnato – per giusta comprensione dei lettori – con un
asterisco fra parentesi) si riscontra una non finalità a quanto
tassativamente previsto dalla norma.
Si riscontra che quanto indicato nei 13 capitoli e voci solo tre hanno
corrispondenza alle finalità indicate all’art. 208 comma 4, così come
sostituito
dall’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge
Finanziaria 2001) e integrato dall’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Legge Finanziaria 2007).
Ben 10 di detti capitoli, voci e importi devono essere riportate nelle
normali voci previste a bilancio e devono essere, viceversa, indicate voci e
importi come finalizzato dall’art. 208, comma 4 e 4-bis.
Riassumendo si evidenzia
che la somma che doveva essere
legittimamente indicata era di
almeno 450.000 euro ed invece è ridotta a solo 102.450 euro (?), con una
differenza in meno di ben 397.085 euro, pari solo ad una percentuale di
circa il 22,75 per certo anziché il 50 per cento!
Riportiamo coerentemente le stesse riflessioni che avevamo espresso nel
precedente intervento inerente il Comune di Ceriale. E’ assurdo e
inammissibile che una amministrazione si riduca a non ottemperare a chiare e
precise norme di legge.
Il Sindaco, in primis, avrebbe dovuto, anche per il rispetto che deve nei
confronti dei suoi cittadini, evitare che fosse presentata una delibera
all’approvazione della Giunta comunale, con la grave carenza e illegalità in
essa contenuta. Ha il dovere di predisporre la revoca della delibera n. 210
e far approvare altra delibera che abbia tutti i crismi del rispetto delle
Leggi dello Stato Italiano. L’auspicio è
di non essere obbligati a ritornare sull’argomento ed, eventualmente,
procedere alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti per il
ripristino del rispetto delle leggi in vigore.
Signor Sindaco, dia un segno chiaro di voler essere artefice di una buona
gestione del Comune, come ha dichiarato in campagna elettorale! Non deluda i
suoi elettori, i suoi cittadini e i turisti!
Gilberto Costanza
Continua nella prossima puntata.
e-mail:
gilberto.costanza@alice.it
|