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Prima puntata - Ma è vero che le leggi sono fatte per non essere rispettate?

I soldi delle multe stradali

A Ceriale è sempre “carnevale”

<Sono rimasta impietrita di come impegnano i proventi. Ignorato il Codice della strada, piegato ad uso e consumo…>. Iniziamo un viaggio nelle città rivierasche

 

           di  Gilberto Costanza



Ceriale - Già avanzavamo dubbi su come venivano destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 all’art. 208, comma 4 e avremmo fatto le dovute ricerche per constatare come si comportava il comune di Loano. Abbiamo anticipato il tutto spronati da una e-mail pervenuta che ha posto il problema citando il Comune di Ceriale, affermando, fra l’altro:                 

Volevo dirle che ho citato l’art. 208 del Codice della Strada circa lo stanziamento dei fondi derivanti da illeciti stradali. Ho visionato le delibere di alcuni comuni “seri” che ne hanno fatto buon uso di tali proventi nel rispetto della legge e della COMUNITA’. Ho guardato poi la delibera di Ceriale e sono rimasta impietrita di come hanno impegnato i proventi delle sanzioni amministrative. Il cittadino per loro non esiste,l’art. 208 del Codice della Strada lo hanno piegato a loro uso e consumo.”.   

Abbiamo, innanzi tutto, preso visione dell’art. 208, comma 1e 4 del D.L. n.285 che di seguito si riporta: 

 

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delleregioni,delle province e dei comuni.


……………………………………..omissis……….…………………………………

 

4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e [, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,] alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.


……………………………………..omissis……….…………………………………

 

e dell’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001) che dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi in oggetto devono essere devoluti, con determinazione annuale di Giunta Municipale:

“ 20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285, e' sostituito dal seguente:
"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".

Abbiamo anche riscontrato con accesso in internet, in senso positivo, che diversi comuni hanno bene interpretato e quindi applicato, con senso civico e rispetto dei loro cittadini, la norma vigente.

Doverosamente prendiamo in esame la delibera della Giunta Comunale del Comune di Ceriale n. 195 del 21 novembre 2008 per meglio entrare nel vivo della questione:


Ennio Fazio  Sindaco di Ceriale

Comune di Ceriale

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 195 del 21 novembre 2008, ore 10:20

Risultano:

 

FAZIO Ennio                          Sindaco                         Presente

MAINERI Eugenio              Vice Sindaco                     Assente

REVETRIA Pietro                 Assessore                       Presente

PATRONE Germano            Assessore                       Presente

FASANO Marinella               Assessore                       Presente

ALESSANDRI Andrea          Assessore                       Presente

FANELLO Giuseppe             Assessore                       Assente

 

Assiste il Segretario Comunale PICCARDO Dott. Sandro

Sotto la presidenza del sig. FAZIO Ennio – Sindaco

              

   Oggetto: Codice della Strada – Violazioni – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – Destinazione.

  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il quarto comma dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, così come modificato dall’art. 53, c.20, L.23.12.2000, n. 388 il quale stabilisce che i comuni devono destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada alle finalità previste dal secondo e quarto comma del predetto art. 208 provvedendo annualmente a determinare, con delibera di Giunta Comunale, le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo per i comuni con oltre 10.000 abitanti, di comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori Pubblici;

 

VISTO l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrate e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice;

 

RITENUTO che occorre pertanto fin d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2009e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell’art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2009;

 

VISTE le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzata dal Comandante la P.M. responsabile gli uffici di Polizia Municipale e Segnaletica-Viabilità;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1)  di determinare per l’anno 2009 in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada e de regolamento di attuazione;

 

a)   l’importo  da  scrivere  nella  parte  1° -  Entrata,  Titolo III - Entrate extra-tributarie del bilancio  2009,  categoria 1°, nell’apposita risorsa denominata “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  al  Codice  della  strada e del regolamento di attuazione  è di € 260.000,00

          

       b) gli importi da scrivere nella parte 2° - Spesa – Titolo I – Spese correnti – bilancio 2009;

 

 

Entrata

Risorsa

Spesa

Intervento

 

Denominazione

Importo

Entrata

Importo

Spesa

Entrata

3010510

Polizia Municipale –Risorse finalizzate codice della strada

260.00,00

Spesa

Parte corrente

1010103

Organi Istituzionali – Prestazioni di servizi

(*)

200,00

1010403

Serv. Tributi Prestazioni di servizi Aggi e compensi concessionario

---------

1030101

Servizio Polizia municipale -Personale

(*)

56.600,00

1030102

Servizio Polizia municipale -.  Acquisto beni di consumo

(*)

15.600,00

1030103

Servizio Polizia municipale  Prestazioni di servizio

(*)

42.300,00

1030105

Servizio Polizia municipale   Trasferimenti

(*)

500,00

1030107

Servizio Polizia municipale   Imposte e tasse

(*)

3.800,00

1080102

Servizio viabilità Acquisto beni di consumo

(*)

18.000,00

1080103

Servizio viabilità Prestazione di servizi

(*)

23.000,00

1010810

Fondo svalutazione crediti

(*)

60.000,00

Parte c/capitale - Investimenti

2030105

Polizia municipale Acquisto beni mobili e attrezzature

(*)

5.000,00

2030105

Polizia municipale Acquisto automezzi

-----------

2030105

Polizia municipale Acquisto armamento

-----------

2080101

Viabilità Ammodernamento impianti semaforici

5.000,00

2080105

Viabilità Acquisto attrezzature

(*)

30.000,00

Totale Generale

260.00,00

260.00,00

 

 2) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2008 da sottoporre a deliberazione della Giunta Comunale;

……………………………………..omissis……….…………………………………

 

Riflessioni, ipotesi, domande

 

L’articolo 208, comma 4, così come sostituito dall’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001),  in sintesi, definisce le finalità a cui destinare almeno il 50 per cento come segue:

 

a)   al miglioramento della circolazione sulle strade;

b)  al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;

c)   alla redazione dei piani di cui all’art. 36;

d)  alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza;

e)   alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;

f)    nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.

 

Gli introiti al Comune di Ceriale, relativi ai proventi  delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada, ammontano a 260.000 euro e la norma prevede che almeno il 50 per cento siano destinati obbligatoriamente a quanto sopra indicato da a) a f), ossia 130.000 euro.

Nella tabella sopra riportata, alle voci spese, (che nella penultima colonna abbiamo contrassegnato – per giusta comprensione dei lettori – con un asterisco fra parentesi) si riscontra una non liceità a quanto tassativamente previsto dalla norma.  Infatti dette cifre devono essere riportate nelle normali voci previste a bilancio. Riassumendo  si evidenzia che la somma  che doveva essere legittimamente indicata  nella tabella era di almeno 130.000 euro ed invece è ridotta a solo 5.000 euro (?), con una differenza in meno di ben 125.000 euro, pari solo ad una percentuale di circa il 4 per certo anziché il 50 per cento! A ben vedere, quasi nulla è stato indicato alle voci da a) a f) di come è finalizzato dall’art. 208, comma 4! Nel fare nostro quanto scritto nella e-mail pervenutaci aggiungiamo che è inammissibile che una amministrazione si riduca a non ottemperare a chiare e precise norme di legge. Il Sindaco, in primis, avrebbe dovuto, anche per il rispetto che deve nei confronti dei suoi cittadini, evitare che fosse presentata una delibera all’approvazione della Giunta comunale, con la grave carenza e illegalità in essa contenuta. Ha il dovere di predisporre la revoca della delibera n. 195 e far approvare altra delibera che abbia tutti i crismi del rispetto delle Leggi dello Stato Italiano. Solo così operando verrà dimostrato che per gli amministratori del comune di Ceriale, alla affermazione: “Il cittadino per loro non esiste,l’art. 208 del Codice della Strada lo hanno piegato a loro uso e consumo.”, si provvede a rimediare ad un presunto errore. Il nostro auspicio è di non essere obbligati a ritornare sull’argomento ed, eventualmente, dover procedere alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti per il ripristino del rispetto delle leggi in vigore. Signor Sindaco, dia un segno chiaro di voler essere artefice di una buona gestione del Comune, come ha dichiarato in campagna elettorale! Non deluda i suoi elettori, i suoi cittadini e i turisti!

Ai nostri concittadini loanesi diamo appuntamento alla prossima puntata, con lo stesso argomento dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada.  Facciamo solo un’anticipazione con più  domande: 1°- Quale posizione pensate che il Comune di Ceriale occuperà, in una graduatoria da noi predisposta (riferita ai dati riscontrati) per le località rivierasche da Andora a Finale Ligure, considerato che introita 260.000 euro per le multe?

2°- Quale posizione pensate che il Comune di Loano occuperà, in detta graduatoria, considerato che prevede di introitare 900.000 euro per le multe?

3° - E Alassio, Albenga, Borghetto S. Spirito, Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure, quale posizione occuperanno?

4°- Chi sarà la più attiva e determinata a tartassare i suoi cittadini e i turisti?

5° - Avranno rispettato il dettato e le finalità dell’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 o i più saranno in difetto, o meglio non rispettosi delle leggi?

Costanza Gilberto

 

Continua nella prossima puntata.

e-mail: gilberto.costanza@alice.it