TRUCIOLI SAVONESI spazio di riflessione per Savona e dintorni
Prima
puntata
-
Ma è vero che le leggi sono fatte per non essere rispettate?
I soldi delle
multe stradali
A Ceriale è sempre “carnevale”
<Sono
rimasta impietrita di come impegnano i proventi. Ignorato il Codice
della strada, piegato ad uso e consumo…>. Iniziamo un viaggio nelle
città rivierasche
di
Gilberto Costanza
Ceriale - Già avanzavamo dubbi su come venivano
destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
all’art. 208, comma 4 e avremmo fatto le dovute ricerche per constatare
come si comportava il comune di Loano. Abbiamo anticipato il tutto
spronati da una e-mail pervenuta che ha posto il problema citando il
Comune di Ceriale, affermando, fra l’altro,: …
“Volevo dirle che ho citato l’art.
208 del Codice della Strada circa lo stanziamento dei fondi derivanti da
illeciti stradali. Ho visionato le delibere di alcuni comuni “seri” che
ne hanno fatto buon uso di tali proventi nel rispetto della legge e
della COMUNITA’. Ho guardato poi la delibera di Ceriale e sono rimasta
impietrita di come hanno impegnato i proventi delle sanzioni
amministrative. Il cittadino per loro non esiste,l’art. 208 del Codice
della Strada lo hanno piegato a loro uso e consumo.”.
Abbiamo, innanzi tutto,
preso visione dell’art. 208, comma 1e 4 del D.L. n.285 che di seguito si
riporta:
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
4. I proventi spettanti
agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui
al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e
[, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,] alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè,
in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza
stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti,
bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i
comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
e dell’art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388(Legge
Finanziaria 2001) che dispone che una quota pari al 50 per cento dei
proventi in oggetto devono essere devoluti, con determinazione annuale
di Giunta Municipale:
“ 20. Il comma 4
dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285, e'
sostituito dal seguente:
Abbiamo anche riscontrato con accesso in internet, in senso positivo,
che diversi comuni hanno bene interpretato e quindi applicato, con senso
civico e rispetto dei loro cittadini, la norma vigente.
Doverosamente prendiamo in esame la delibera della Giunta Comunale del
Comune di Ceriale n. 195 del 21 novembre 2008 per meglio entrare nel
vivo della questione:
Comune di Ceriale
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 195 del 21 novembre 2008, ore 10:20
Risultano:
FAZIO Ennio
Sindaco
Presente
MAINERI Eugenio
Vice Sindaco
Assente
REVETRIA Pietro
Assessore
Presente
PATRONE Germano
Assessore
Presente
FASANO Marinella
Assessore
Presente
ALESSANDRI Andrea
Assessore
Presente
FANELLO Giuseppe
Assessore
Assente
Assiste il Segretario Comunale PICCARDO Dott. Sandro
Sotto la presidenza del sig. FAZIO Ennio – Sindaco
Oggetto:
Codice della Strada – Violazioni –
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – Destinazione.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
il quarto comma dell’art.
208 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, così come modificato
dall’art. 53, c.20, L.23.12.2000, n. 388 il quale stabilisce che i
comuni devono destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie per le
violazioni al Codice della Strada alle finalità previste dal secondo e
quarto comma del predetto art. 208 provvedendo annualmente a
determinare, con delibera di Giunta Comunale, le quote da destinare alle
suindicate finalità, con obbligo per i comuni con oltre 10.000 abitanti,
di comunicare tali determinazioni al Ministero dei Lavori Pubblici;
VISTO
l’art. 393 del regolamento
di esecuzione del Codice della Strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere
nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrate e di uscita dei
proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del Codice;
RITENUTO
che occorre pertanto fin
d’ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative
pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell’anno 2009e determinare
le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma
dell’art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2009;
VISTE
le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta avanzata dal Comandante
la P.M. responsabile gli uffici di Polizia Municipale e
Segnaletica-Viabilità;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) di determinare per l’anno
2009 in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 208 del
Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e relativamente ai proventi
delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle norme del
Codice della Strada e de regolamento di attuazione;
a)
l’importo da
scrivere nella
parte 1° -
Entrata, Titolo III -
Entrate extra-tributarie del bilancio
2009, categoria 1°,
nell’apposita risorsa denominata “Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al
Codice della
strada e del regolamento di attuazione
è di € 260.000,00
b) gli importi da scrivere nella parte 2° - Spesa – Titolo I –
Spese correnti – bilancio 2009;
2)
di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per
l’esercizio 2008 da sottoporre a deliberazione della Giunta Comunale;
……………………………………..omissis……….…………………………………
Riflessioni, ipotesi, domande
L’articolo 208, comma 4, così come sostituito
dall’art. 53, comma 20, della Legge 23
dicembre 2000, n. 388(Legge Finanziaria 2001),
in sintesi, definisce le finalità a cui destinare almeno il 50
per cento come segue:
a)
al miglioramento della circolazione sulle strade;
b)
al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;
c)
alla redazione dei piani di cui all’art. 36;
d)
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza;
e)
alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
f)
nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad
interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
Gli introiti al Comune di Ceriale, relativi ai proventi
delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni alle
norme del Codice della Strada, ammontano a 260.000 euro e la norma
prevede che almeno il 50 per cento siano destinati obbligatoriamente a
quanto sopra indicato da a) a f), ossia 130.000 euro.
Nella tabella sopra riportata, alle voci spese, (che nella penultima
colonna abbiamo contrassegnato – per giusta comprensione dei lettori –
con un asterisco fra parentesi) si riscontra una non liceità a quanto
tassativamente previsto dalla norma.
Infatti dette cifre devono essere riportate nelle normali voci
previste a bilancio. Riassumendo
si evidenzia che la somma
che doveva essere legittimamente indicata
nella tabella era di almeno 130.000 euro ed invece è ridotta a
solo 5.000 euro (?), con una differenza in meno di ben 125.000 euro,
pari solo ad una percentuale di circa il 4 per certo anziché il 50 per
cento! A ben vedere, quasi nulla è stato indicato alle voci da a) a
f) di come è finalizzato dall’art. 208, comma 4! Nel fare nostro quanto
scritto nella e-mail pervenutaci aggiungiamo che è inammissibile che una
amministrazione si riduca a non ottemperare a chiare e precise norme di
legge. Il Sindaco, in primis, avrebbe dovuto, anche per il rispetto che
deve nei confronti dei suoi cittadini, evitare che fosse presentata una
delibera all’approvazione della Giunta comunale, con la grave carenza e
illegalità in essa contenuta. Ha il dovere di predisporre la revoca
della delibera n. 195 e far approvare altra delibera che abbia tutti i
crismi del rispetto delle Leggi dello Stato Italiano. Solo così operando
verrà dimostrato che per gli amministratori del comune di Ceriale, alla
affermazione: “Il cittadino per loro non esiste,l’art. 208 del Codice della
Strada lo hanno piegato a loro uso e consumo.”,
si provvede a rimediare ad un presunto errore. Il nostro auspicio è di
non essere obbligati a ritornare sull’argomento ed, eventualmente, dover
procedere alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti per il
ripristino del rispetto delle leggi in vigore. Signor Sindaco, dia un
segno chiaro di voler essere artefice di una buona gestione del Comune,
come ha dichiarato in campagna elettorale! Non deluda i suoi elettori, i
suoi cittadini e i turisti!
Ai nostri concittadini loanesi diamo appuntamento alla
prossima puntata, con lo stesso argomento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada.
Facciamo solo un’anticipazione con più
domande: 1°- Quale posizione pensate che il Comune di Ceriale
occuperà, in una graduatoria da noi predisposta (riferita ai dati
riscontrati) per le località rivierasche da Andora a Finale Ligure,
considerato che introita 260.000 euro per le multe?
2°- Quale posizione pensate che il Comune di Loano occuperà,
in detta graduatoria, considerato che prevede di introitare 900.000 euro
per le multe?
3° - E Alassio, Albenga, Borghetto S. Spirito, Pietra Ligure,
Borgio Verezzi e Finale Ligure, quale posizione occuperanno?
4°- Chi sarà la più attiva e determinata a tartassare i suoi
cittadini e i turisti?
5° - Avranno rispettato il dettato e le finalità dell’art.
208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 o i più
saranno in difetto, o meglio non rispettosi delle leggi?
Costanza Gilberto
Continua nella prossima puntata.
e-mail:
gilberto.costanza@alice.it
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