Osservatorio
pubblico – Albenga
CISA
-
Comitato Ingauno
per
la Salvaguardia dell'Ambiente
osservatorioalbenga@no-log.org
All'Ufficio Demanio
Marittimo del Comune di Albenga
Al Sindaco del
Comune di Albenga
Osservazioni sulla richiesta di
concessione demaniale al fine di costruire il porto di
Albenga
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L'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune ha indicato i
giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione
della domanda; il periodo in cui è possibile presentare
osservazioni non può coincidere con quello della
pubblicazione, altrimenti verrebbe de facto impedito di
presentare le proprie a chi, in ipotesi, prendesse
visione del progetto nell'ultimo giorno di
pubblicazione.
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La domanda presentata va considerata come “atto
prodromico” all'indizione di una “gara formale”. Il
procedimento finalizzato al rilascio della concessione
deve sottostare ai
“principi
di non discriminazione, di parità di trattamento, di
trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità”,
previsti dal Trattato CE in quanto “la Commissione
ha tenuto a precisare che le concessioni non possono
sfuggire all’applicazione delle norme e dei principi
sanciti dal Trattato”. In tal senso è orientata “ la
giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di ricorso
alle procedure concorsuali per il rilascio delle
concessioni, nonché la Comunicazione interpretativa
della Commissione delle Comunità europee sulle
concessioni nel diritto comunitario (2000/C121/02)”. A
tal proposito, per un caso analogo [domanda di
concessione da parte della Società Porto di Sperlonga
(Gaeta) - per di più, in presenza di una sola domanda
presentata], la Corte dei Conti (Sezione del controllo
di legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato, II Collegio), nell'adunanza
del 14 aprile 2005, ha rilevato che deve essere
“espletata una procedura ad evidenza pubblica per il
rilascio della concessione [...]. È noto, infatti, che
la pedissequa applicazione delle disposizioni recate
dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione
(approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327) non appare idonea
a garantire il rispetto del principio della pubblica
gara, costantemente affermato dalla giurisprudenza in
tema di concessioni di beni demaniali, alla luce
dell’evoluzione del diritto comunitario e del diritto
interno (cfr. CDS, Sez. VI n. 5365/2004)”.
La delibera della Sezione del controllo
di legittimità cita ancora la sentenza n.168/2005 del
Consiglio di Stato: “L’organo legale [...] si è dato carico
di verificare lo stato della giurisprudenza comunitaria
quale emergente sia dall’interpretazione data alla materia
delle concessioni da parte della Commissione Europea nella
[...] Comunicazione del 12 aprile 2000, sia dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con circolari n. 3944 del 1°
marzo 2002 e n. 8756 del 6 giugno 2002. [...] Il Consiglio
di Stato ribadisce che la scelta del contraente incontra i
limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di
concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e dei
principi generali del diritto comunitario, tra cui la non
discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza.
Da ciò l’Organo giurisdizionale,
richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza
amministrativa, afferma l’obbligo della gara ad evidenza
pubblica.
La Sezione, pertanto, non ha motivo per
discostarsi dalla [...] consolidata giurisprudenza e,
conseguentemente, ritiene di dover affermare, anche nel caso
all’esame, che le concessioni di beni pubblici siano da
sottoporre ai principi di
evidenza pubblica che impongono l’espletamento di gara
formale anche in presenza di una
sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico
all’indizione della gara medesima
(grassetto e sottolineatura nostri, n.d.r.). Ciò nel
presupposto che con la concessione di area demaniale
marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una
possibilità di lucro, tale da imporre una procedura
competitiva ispirata ai principi di trasparenza e di non
discriminazione. A tale proposito, va sottolineato che la
concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale
fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la
messa a disposizione del bene pubblico (dietro
corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti
convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata
in funzione dell’equilibrio economico-finanziario
dell’investimento programmato, nonché alla connessa attività
di gestione delle opere stesse”.
Secondo un normale percorso
logico-giuridico, la fonte del rapporto concessorio sta
nell’emanazione del provvedimento amministrativo; invece,
nel caso in esame, il provvedimento amministrativo viene
degradato a mero atto di approvazione del rapporto
convenzionale già originatosi e perfezionato altrimenti.
Perciò tale rapporto convenzionale deve uniformarsi ai
ricordati principi del Trattato CE.
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I SIC sui fondali del mare antistante la città si
trovano sia a Sud verso Alassio, sia a Nord verso
Ceriale. Tali SIC sono stati inseriti nell'elenco dei
siti di importanza comunitaria – G.U. dell'Unione
europea del 21.09.2006. Da un primo esame delle Tavole
risulta quanto segue:
SIC, indicato nella Tavola 9 (Fondali
Loano-Albenga) predisposta dalla Regione Liguria (pSIC
IT1324973), la cui lontananza dalla costa varia da circa
250m a circa 400m (in corrispondenza del molo della
Darsena). Escluso il primo breve tratto, esso corre
parallelamente alla costa ad una distanza compresa fra 250m
e 280m (le misure approssimative che abbiamo ricavato dalle
tavole sono: minimo 242m, intermedio 271m, massimo 414m -
zona darsena). È, quindi, a diretto contatto col molo
foraneo, la cui base, immergendosi nel mare, vi si protrude
per oltre 37m, nella parte non tracimabile, e per 27m, in
quella tracimabile.
Con la collocazione proposta, la base
della diga foranea sarebbe contigua e/o invaderebbe la
colonia di posidonie individuata nella nuova perimetrazione
della Regione Liguria, con assoluta certezza del suo
insabbiamento e, quindi, del suo degrado e della sua morte.
Questa, infatti, è la conseguenza della mancata osservanza
di una “adeguata zona di rispetto”, come si può constatare
da quanto avvenuto davanti al porto di Loano (allegata
tavola 9 pSIC 1324973 Fondali Loano – Albenga).
A tale proposito, occorre considerare la
Sentenza Corte di Giustizia Ue 14/09/2006, causa C-244/05,
secondo cui “il regime di una protezione appropriata
applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale
trasmesso alla Commissione delle Comunità europee [...]
richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che
rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche
ecologiche di questi siti...”
- Anche alla luce del principio dello sviluppo
sostenibile, bisogna analizzare la situazione del
retroporto, dal momento che con esso vengono rimesse in
discussione destinazioni importanti del territorio
comunale. Infatti, nel caso in discorso, non si tratta
soltanto di una porzione di mare interessata da SIC, ma
anche di porzioni più o meno vaste di territorio che
vengono interessate dall'intervento proposto. Tra
queste, occorre considerare che spariscono almeno 900m
di spiaggia su cui sono presenti stabilimenti balneari,
il Circolo Nautico e la Lega Navale, oltre a spiagge
libere: un tratto di costa centrale e molto fruito, sia
dai residenti, sia dai proprietari di seconde case, sia
dai numerosi ospiti di 4 campeggi,
che verrebbero privati
dell'accesso al mare. I fruitori della spiaggia
sono in numero ben maggiore rispetto ai fortunati 450
possessori di barche da 10m in su!
- Dalla darsena, il porto si sviluppa verso Ceriale per
1250m circa e, per almeno la metà della sua lunghezza,
ha come retroporto terreni agricoli. Quindi, non è vero
che le aree agricole non verrebbero interessate dalla
costruzione del porto: la presenza del porto farebbe
“naturalmente” (forzatamente)
cambiare la loro destinazione d'uso, come farebbe
cambiare anche quella delle aree a campeggio. Tra il
rilevato ferroviario, la via Aurelia, viale 8 Marzo e il
confine con Ceriale c'è un quadrilatero di circa 200
ettari: quanti di questi e in quanto tempo verrebbero
sottratti all'agricoltura, il settore di gran lunga più
importante nell'economia della città?
Stiamo assistendo a un'inversione del rapporto fra piano e
progetto: qui si decide su un progetto che avrà
necessariamente una notevole influenza sul piano urbanistico
comunale, in via di elaborazione, e che già modifica in
maniera rilevante quello vigente.
La domanda, a nostro avviso, non può
avere corso senza una Valutazione Ambientale Strategica.
Quello che viene presentato è un piano e/o programma che
disegna la città futura, non un semplice progetto: lo
afferma scopertamente l'allegata tavola denominata “sviluppo
dell'area nel futuro”, in cui già si può vedere l'appendice
del porto nel tessuto urbano. Da qui, è facile immaginare,
in un futuro non troppo lontano, l'urbanizzazione e
trasformazione del retroporto da zona agricola a zona
turistico-residenziale. Questo avverrebbe a maggior ragione
nell'ipotesi di spostamento a monte della ferrovia.
Di fronte a ciò, si può forse negare
che de facto il progetto
interferisce con le aree agricole e con quelle destinate a
campeggi? Ovviamente no;
quindi, si può affermare che il progetto contiene un piano
che risulta sottinteso e sottordinato ad esso, invece di
essere sovraordinato: data la natura di questo progetto, non
è possibile bypassare la pianificazione di livello superiore
(c'è un PRG vigente e un PUC in corso di elaborazione).
Un'opera di tale portata non richiede scorciatoie, ma il
coinvolgimento effettivo dei soggetti interessati, in primo
luogo i cittadini.
Ai sensi dell'art. 5, comma d), del
Decreto Legislativo 152/2006
come modificato dal
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 nr. 4,
per
piani e programmi
si intendono "tutti
gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati previsti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative adottati o
approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi
quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonché le loro modifiche;
salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano
altrimenti, la valutazione
ambientale strategica viene eseguita, prima
dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure,
ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle
proposte di piani o programmi giunte al grado di
elaborazione necessario e sufficiente per la loro
presentazione per l'approvazione".
Questo progetto è, in realtà, un piano di
trasformazione urbana che coinvolge pesantemente aree
destinate all'agricoltura e al turismo all'aria aperta, un
piano che si vorrebbe non fare sottostare alle norme e
procedure previste per strumenti sovraordinati.
osservatorio pubblico – Albenga
CISA – Comitato Ingauno per
la Salvaguardia dell'Ambiente
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Gianluigi Viveri
Giancarlo Dellepiane
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