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PRIMA PUNTATA/ La Rapallizzazione di Verzi a Loano descritta da un ex assessore

 LA LEGALITA’ CERCA CASA

NELLO STUDIO DELL’ARCHITETTO

Tempi passati quando Cenere gridava: <VIVERI E’ COME PREVITI> ,da Secolo XIX del 10 marzo 1998. Tempi recenti quando il sindaco Vaccarezza si faceva fotografare (Il Secolo XIX pubblicava) con il procuratore capo della Repubblica, Scolastico, che in due occasioni pubbliche ha puntato l’indice contro gli scempi edilizi e lo sfruttamento devastante del territorio. Eppure la storia edilizia che documentiamo, al di là dei controlli a campione, a passo di lumaca, iniziati il 12 ottobre 2007 (riportavano le cronache locali), non ci dicono se la “legge è uguale per tutti”, oppure a Loano ci sono privilegiati e forse anche impuniti. Magari potrebbe intervenire la Procura generale di Genova. Visto che i “topi ballano” e “cantano”!

  di Gilberto Costanza


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Loano - Come già anticipato in  precedenti mie lettere aperte pubblicate su www.truciolisavonesi.it  (con la pubblicazione dell’elenco proprietari di azienda agricola che hanno richiesto uno o più piani aziendali di sviluppo agricolo e approvati dalle Giunte comunali presiedute dai sindaci Francesco Cenere e Angelo Vaccarezza) e n. 163, rispettivamente del 6 luglio 2008 e del 14 luglio 2008,  inizia la prima puntata sui Piani aziendali di sviluppo agricolo  (in seguito denominati, per brevità, P.A.S.A.), con doverose premesse di richiamo Leggi e normative vigenti.

La legge n. 9 del 9 gennaio 1963, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi:

Requisiti oggettivi: a) il fabbisogno lavorativo del fondo non deve essere inferiore alle 104 giornate annue; b) l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento del bestiame.

Requisiti soggettivi: a. le attività agricole devono essere esercitate direttamente con carattere di manualità; b. i soggetti interessati devono dedicarsi in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole.

Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

La legge n. 41 del 1977, all’art. 5, così recita: “ E’ considerato imprenditore esercente l’attività agricolo a titolo principale colui che dedica almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola e che da questa trae almeno i due terzi del proprio reddito globale di lavoro. I limiti di cui al comma precedente possono essere ridotti al 50 per cento del reddito e del lavoro complessivamente ricavato e dedicato all’agricoltura purchè alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola raggiunga il limite di 2.300 ore annue per una unità lavorativa uomo (ULU) ed il reddito raggiunga quello comparabile.

E’ altresì considerato imprenditore esercente l’attività agricola a titolo principale colui che avendo l’azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zona svantaggiata dedica almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola e che da questa trae almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro. I soci delle cooperative agricole costituite a norma delle vigenti disposizioni e quelli delle associazioni di imprenditori che presentano un piano comune devono ricavare dall’attività singola e da quella associata almeno il 50 per cento del proprio reddito e devono dedicare all’attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.”


Casa Agricola Pietro Oliva
Considerato che le delibere di Giunta comunale di approvazione di P.A.S.A., in premessa, richiama gli art. 27 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (in seguito denominati, per brevità, NTA) della Variante Generale al P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvata con D.P.R.G. n. 372 del  04.12.1998, prevedono che l’edificazione nelle zone agricole si attui “a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della Giunta Comunale, esteso all’integrale pertinenza di almeno una azienda agricola”. A prescindere che sembra non esserci coerenza e facili diverse interpretazioni nel Capitolo V – Zone agricole – fra gli articoli dall’art. 24 all’art. 38.

L’art. 24 definisce le zone agricole: 1) Le zone agricole individuate all’interno del territorio comunale si suddividono in 4 categorie:

·        Zone agricole “EI”, per agricoltura intensiva;

·        Zone agricole “ES”, per agricoltura tradizionale;

·        Zone agricole “EE”, per attività agro – silvo – pastorali e difesa idrogeologica;

·        Zone agricole “S”, agricole di salvaguardia anbientale.

2) Per gli interventi assentibili in ciascuna di queste zone si danno le seguenti definizioni::

1) Fondo rustico: E’ l’insieme dei terreni, di un unico proprietario, ricadenti in zona agricola omogenea, anche non contigui, costituenti la stessa azienda.

2) Azienda agricola: E’ l’azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato, avente una superficie agraria (Sa) pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle zone agricole.

3) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo: E’ il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione del fondo aventi tipologia rurale e precisamente:

  - deve essere collocata in edifici di norma unifamiliari o, al massimo, in edifici con non più di tre alloggi;

- deve avere una superficie lorda (comprensiva delle murature) non superiore a mq. 200,00;

- …

L’art. 25 definisce la destinazione d’uso: 1) La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici nonché parte dei medesimi sono esclusivamente connesse alla conduzione agraria dei fondi salvo i casi già caratterizzati alla data di adozione del PRG da diversa destinazione d’uso rispetto a quella comune alla conduzione delle attività agricole. Nelle zone agricole sono consentiti interventi esclusivamente per le seguenti destinazioni d’uso: 1) abitazioni connesse alla conduzione agraria del fondo; 2) annessi rustici; 3) … .

2) in tutti i casi si intervenga sul patrimonio edilizio esistente, la S.I.u minima degli alloggi non può essere inferiore a mq. 70,00 lordi, fatta salva la minima superficie netta di norma.

L’art. 26 definisce Interventi edilizi in zone agricole: norme generali: 1) … e seguenti … 8) Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell’energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge. (continua nella prossima puntata).

Il rinvio si rende necessario per non tediare il lettore nel richiamare leggi e NTA.

Già le premesse sopra riportate consentono di iniziare a fare riflessioni, ipotesi e domande.

Ci si chiede e si chiede (agli amministratori tutti e responsabili di settore degli Enti: Comune, Provincia e Regione  che hanno l’obbligo/dovere, nelle rispettive competenze, di effettuare i controlli ed interventi a norma di Leggi vigenti):


Case Agricole Giancarlo Rebella

1) Quanti, in realtà, i proprietari che hanno richiesto l’approvazione di P.A.S.A. avevano ed hanno i  requisiti di legge ?

2) Come è possibile che avessero i requisiti di legge: non residenti (49), società di imprese edili (4) e residenti (60) che (notoriamente) svolgevano o svolgono altra attività prevalente come: insegnanti e politici, liberi professionisti, commercianti (alcuni titolari di supermercato), proprietari di stabilimenti balneari, amministratori di condomini, impiegati di Enti, di banca, ecc. e pensionati ?

3) Quali requisiti avevano ed hanno quei proprietari (4) che hanno dichiarato di essere domiciliati presso lo Studio dell’ Ing. Ferruccio MASI ?

4) A prescindere dai requisiti (sicuramente prioritari!), quali sono i motivi per cui i seguenti proprietari richiedenti (residenti e non residenti) hanno usufruito più di una delibera di approvazione di P.A.S.A. da parte della Giunta comunale di Loano: Francesco Costanzo(2) (residente a Brandizzo (TO), Rossella Dal Bello (3) (residente a Asti), Modesto Dellagaren (3) (residente a Asti), Rosolino Ferraro (2) (residente a Loano), Gino Garabello (2) (residente a Prunetto(CN), Pier Paolo Garabello (2) (residente a Prunetto (CN), Pietro Oliva (3) (residente a Boissano), Giovanni Battista Porro (2) (residente a Loano),  Rocca Davide (2) (residente a

Loano), Stefanie Rembado (2) (residente a Pietra Ligure) ?

Probabilmente non seguiranno chiarimenti in merito, non solo per chi scrive ma per tutti i cittadini loanesi, (da chi di dovere!). In oggi sono rimasti inevasi  quelli già enunciati su precedenti articoli o lettere aperte.

Il seguito alla prossima puntata.

Gilberto Costanza