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BANCHE, USURA, PERITI
E CALCOLO
DEGLI INTERESSI
Ci scrive un consulente che prima del “caso Savona” aveva già
scoperto e denunciato la “truffa” ai danni di cittadini in mezza Italia. Una
guida pratica per “vincere” le
cause. I “trucchi” dei Consulenti tecnici dei tribunali
E’ recente (24 e 25 giugno 2008) la notizia di un’indagine a
carico di cinque banche di Savona per la questione dello sconfinamento
nell'usura dei tassi applicati sui conti correnti bancari di un imprenditore a
causa della “commissione massimo scoperto (cms)” la cui abolizione è stata
recentemente chiesta, per la sua palese irregolarità, sia dal Governatore della
stessa Banca d'Italia (Draghi) che dal Presidente dell'Antitrust (Catricalà).
Non
si tratta però di una cosa nuova perché ormai da mesi si susseguono le notizie,
di pubblico dominio, che procedure simili sono state avviate dalle Procure di
mezza Italia (cfr. elenco allegato), tanto che un cittadino normale si chiede
come mai nessun Procuratore abbia ancora avviato un’inchiesta per verificare se
esiste pure il reato di associazione a delinquere.
E
un’altra domanda che sorge spontanea (sempre sulle procedure) è perchè, negli
ormai innumerevoli casi di contestazione in sede civile della usurarietà dei
tassi bancari, i giudici ed i consulenti tecnici (che sono anch’essi pubblici
ufficiali), pur avendone notizia, non trasmettono mai il fascicolo alla Procura
competente, come prevederebbe il quarto comma dell’art. 331 del Codice di
procedura penale essendo l’usura un reato perseguibile d’ufficio (e l’omessa
denuncia sarebbe sanzionata dall’art. 361 del c.p.).
Chi
scrive è stato consulente tecnico (per la parte offesa) nel procedimento penale
per usura contro altre tre banche a Bassano del Grappa (VI), dove siamo già
nella fase dell'incidente probatorio e posso testimoniare che, a fronte di una
perizia del c.t.u. assolutamente “anomala”, la pm, la quale pure sapeva tutto
sull’usura bancaria avendo partecipato al convegno sul tema organizzato, nel
marzo di quest'anno, dall'Università di Padova (allegata sintesi), non ha
profferito parola quando, in udienza, si è trattato di contestare le assurde
risultanze del c.t.u. (nominato dal gip, non dal pm).
Il "trucco" usato dal c.t.u. del Tribunale di
Bassano per “tutelare” gli interessi delle banche (e che i magistrati forse non
hanno capito?) è consistito nel calcolare il “tasso effettivo” (TAEG), da
confrontare con il “tasso soglia” per vedere se c'è usura, direttamente sugli
estratti conto utilizzando i "numeri" (capitale x giorni) calcolati dalla banca
e non, come sarebbe corretto, sulle operazioni di credito effettuate tra banca e
cliente.
Il c.t.u. ha proceduto in questo modo “anomalo” (e
sicuramente errato, in quanto non esiste un tasso soglia per il conto corrente
!) perchè seguendo il metodo corretto avrebbe dovuto ricalcolare anche i saldi
trimestrali e con "numeri" diversi, l'usura, perpetrata per oltre un decennio
dalle banche ai danni del correntista che fatto la denuncia, sarebbe emersa in
modo inconfutabile.
La scusante ufficiale addotta dal c.t.u per
giustificare il suo “anomalo” modus
operandi è stata che il quesito del g.i.p. prevedeva espressamente il
calcolo del tasso soglia “sui conti correnti”, anche perché questo era il metodo
seguito dalle banche per le verifiche interne; a sua volta il g.i.p. ha
spiegato, in udienza, che aveva dato quella indicazione perchè il capo
d’imputazione del pm parlava di “conti correnti” e non di “operazioni bancarie”.
La scusante ufficiosa è stata che se seguiva il
metodo (corretto) propugnato dal sottoscritto qualsiasi conto corrente passivo
sarebbe risultato in usura e che i funzionari di banca (poverini !) non erano
consapevoli che i calcoli del tasso soglia si potessero fare in altri modi.
E’ evidente che la magistratura sembra non voler
vedere l’usura praticata impunemente dalle banche e i giudici danno
l’impressione di attaccarsi a qualsiasi cavillo pur di evitare che qualcuno dica
finalmente come si devono fare legalmente i calcoli degli interessi e delle
spese dovute dai correntisti sulle operazioni bancarie, in caso di contestazione
dei (falsi) crediti bancari; così in Italia abbiamo degli interessi civilistici
diversi da quelli penali e poi ogni consulente tecnico fa i calcoli secondo un
proprio metodo; ciò significa in pratica che fin'ora nessuno sembra essere in
grado di dire quali sono gli esatti debiti/crediti di un cliente delle banche;
alla faccia della certezza del diritto!
L'atteggiamento del pm di Bassano, il cui dovere
sarebbe quello di tutelare l’ordine economico, è significativo dell'ostilità
istituzionale affrontata da chi denunciando l’usura impunemente perpetrata sfida
il potere bancario che evidentemente riesce ad intimidire anche coloro che
dovrebbero fare giustizia dei perturbatori del corretto andamento del mercato
(tra l’altro puniti in modo più grave, se agiscono come bancari).
Tornando alla questione della cms, devo dire che,
pur essendo importante accertare se la cms deve essere compresa nel tasso
globale o conteggiata a parte, questo però non è l’elemento decisivo per il
calcolo esatto dell'importo (interessi e spese usurarie) che la banca, a norma
dell’art. 1815 del codice civile,
dovrebbe restituire, a titolo di penale, al correntista usurato e pertanto fa
rimanere ancora nel limbo il grande problema della quantificazione dell’usura
bancaria che riguarda praticamente
tutti (sottolineo) tutti i conti correnti delle imprese commerciali,
industriali ed artigiane e coinvolge logicamente somme enormi (nell’ordine
dei miliardi di euro).
E’ infatti da tener conto che la vera usura
bancaria non consiste nel mero superamento del tasso soglia, ma nella somma
della “furberie”
utilizzate dal sistema bancario
italiano illegalmente da oltre
cinquant'anni per i calcoli (volutamente) incomprensibili contenuti negli
estratti conto delle banche.
La cms non è “il problema”, ma solo una delle
“furberie” (un ulteriore moltiplicatore del diabolico anatocismo); per
“furberie” intendo l’applicazione di
valute e spese arbitrarie, di
interessi ultralegali e soprattutto, dell’anatocismo
(interesse composto), cioè della "magica" trasformazione, ogni tre mesi, in
capitale a credito degli interessi e delle spese arbitrariamente addebitate sui
conti correnti
Ormai è chiaro che ogni rapporto bancario
esistente è viziato da cinquant’anni di “furberie” e
pertanto
qualsiasi azione giudiziaria delle banche nei confronti dei clienti non dovrebbe
proseguire finché non si siano accertati (d’ufficio) i reali rapporti;
ad esempio: anche se la banca procede esecutivamente per le rate insolute di un
mutuo non è detto che il (vantato) credito della banca sia tale, perché può
trattarsi di un mutuo contratto per chiudere un saldo passivo, che in verità non
era tale e perciò il mutuo potrebbe essere nullo (per simulazione).
Gianni Frescura
Allegati
-
Elenco procedimenti penali per usura bancaria di cui si ha
notizia
-
Sintesi del convegno sull’usura bancaria dell’Università di
Padova