PROTESTA FISCALE

E’ GIUSTA LA PROTESTA CONTRO EQUITALIA 
O SAREBBE MEGLIO RIVOLGERLA VERSO IL LEGISLATORE?

E’ GIUSTA LA PROTESTA CONTRO EQUITALIA
O SAREBBE MEGLIO RIVOLGERLA VERSO IL LEGISLATORE?
Ormai in tutta Italia si è aperta la caccia contro le Agenzie delle Entrate o contro Equitalia.
Io credo che sia utile e doveroso per tutti, ed anche  per  gli organi di informazione, cercare di chiarire che la protesta deve essere rivolta nei confronti del Legislatore che, con le ultime novità in campo fiscale, sta creando e creerà  sempre di più notevoli problemi ai Contribuenti.

Le proteste di questi ultimi giorni sono causate dalla vecchia normativa e sarà utile quindi fare un richiamo alle nuovissime disposizioni in campo tributario per le quali occorrerà fare molta, molta attenzione.

Con il 1° gennaio 2012 gli accertamenti dell’agenzia delle Entrate sono ormai divenuti  tutti esecutivi.

Per i nuovi atti scompare, una volta scaduti i relativi termini, è lo stesso accertamento che diviene titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica ; esso contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso. Nel caso di proposizione del ricorso l’intimazione ad adempiere al pagamento riguarda invece gli importi pari a un terzo delle maggiori imposte accertate richieste per poter ricorrere.

In sintesi
IL NUOVO REGIME
Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate, per il periodo d’imposta in corso al 2007 e successivi, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva sono immediatamente esecutivi.

  GLI EFFETTI
Arrivato l’accertamento occorrerà fare istanza di sospensione alla competente Commissione Tributaria  Provinciale entro 60gg. Scaduto il termine per l’impugnazione, in caso di diniego della sospensione, in mancanza del pagamento,  il credito viene affidato direttamente all’agente della Riscossione, senza iscrizione a ruolo senza alcuna cartella di pagamento.

RECLAMO e MEDIAZIONE (altra  importante novità)

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, per gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, il Contribuente che ha ricevuto un accertamento da parte della Agenzia deve proporre reclamo col quale, fornendo tutte le delucidazioni del caso, può chiedere o l’annullamento dell’atto o fare una proposta di mediazione per la rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’ufficio, se non intende pervenire all’annullamento totale o parziale dell’atto né accogliere l’eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula una controproposta di mediazione.

Decorsi inutilmente 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo od il suo rigetto, esso produrrà gli effetti del ricorso per cui il Contribuente provvederà alla costituzione in giudizio nei modi e nei termini fissati dalla legge.

Questi nuovi procedimenti non precludono la possibilità per il Contribuente di applicare altri istituti come, per esempio, l’accertamento con adesione ovvero la chiusura agevolata dei processi verbali di constatazione, ma si pone come un’ulteriore opportunità per definire, in modo agevolato, il rapporto con il fisco.

Alla luce di quanto sopra, seppur con una esposizione necessariamente molto sintetica e

 

 

sommaria, è doveroso ribadire che l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono solo organi della amministrazione finanziaria per cui è del tutto inutile prendersela con loro essendo solo degli esecutori,  semmai occorre indirizzare la protesta verso il Governo e/o verso il Parlamento, unici responsabili delle normative in vigore della politica fiscale italiana .

Savona, 12 maggio 012

 

Luciano Locci



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