NOLI
Testimonianza di un ex sindaco/
L’odissea per un (mancato) “segreto di Stato”
Da Noli in Provincia dove opera la “lumaca”
Quando burocrazia e trasparenza fanno a pugni
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Testimonianza di un ex sindaco/ L’odissea per un (mancato) “segreto di Stato”
Da Noli in Provincia dove opera la “lumaca”
Quando burocrazia e trasparenza fanno a pugni
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Noli- Interessato ad un documento amministrativo della Provincia di Savona, e precisamente una Delibera di Giunta del 2007 con tanto di verbale del C.T.P. (Comitato Tecnico Provinciale) che viene richiamato integralmente e che costituisce parte integrante della stessa, volendo conoscere i contenuti, ho formulato regolare domanda di accesso, motivandola “conoscenza personale” il 21/07/2011 al protocollo della Provincia. |
Ricevo la risposta il 09/08/2011 (data di protocollo di partenza 27/07). In sostanza un diniego così motivato: “…….. A tale proposito si evidenzia che la mancanza di una motivazione giuridicamente valida e la pura conoscenza personale non è motivazione sufficiente per consentire l’accesso….”
In data 23/08/2011 ripropongo la domanda, “…motivata dal fatto che a seguito delle ripetute frane……..risulta indispensabile avere conoscenza delle stesse al fine di valutare l’operato dei soggetti coinvolti, nell’interesse pubblico e personale privato per la tutela ed il rispetto del patrimonio ambientale“.p;l 23/09/2011 arriva dalla Provincia la risposta spedita il 15/09/2011. Sarebbe interessante conoscere chi usa come mezzo di trasporto la “famosa lumaca”, constatato la recidività. La risposta:”….A tale proposito pur non rilevando nella Sua nota chiare evidenze circa un interesse diretto e concreto perseguito, in base al principio di pubblicità dei provvedimenti, questo Ente è disponibile all’invio od alla consegna di quanto richiesto previo pagamento..…” . Devo dire “GRAZIE, quale CORTESIA mi è stata concessa!!!??? Con la ricevuta del bollettino postale di avvenuto pagamento (34 € + 1,10€) per “rimborso costo riproduzione e/o diritti ricerca“, mi sono presentato il 27/09/2011 presso l’Ufficio competente, dove è stata formalizzata la procedura di consegna della copia del documento richiesto in data 21/07/2011. Sono trascorsi quasi due mesi!!! E’ la seconda volta che mi capita di conoscere burocrati, Dirigenti e Funzionari che forse non hanno recepito al 100% le nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi previste dalla legge 241/1990,oltre che al D.P.R. 184/2006, contraddicendo, con dispendio di tempo per gli addetti alla procedura, al principio previsto dalla stessa al Capo I – comma 1: l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di ECONOMICITA’, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti“. Ancora un breve cenno su ciò che è scritto all’art. 25 comma 3: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati”. Ulteriore precisazione si legge nel D.P.R. 184/2006 (definizioni e principi in materia di accesso) per quanto concerne l’art. 22, OGGETTO del DINIEGO. Al punto 3 si evidenzia:”Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24,commi 1,2,3,5e6″. Per i non addetti ai lavori, l’art. 24 specifica:” |
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato….nonchè nei casi di segreto e di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”. E li elenca tutti. Tutto ciò detto, occorre sapere che da un pò di tempo le Delibere di Giunta e di Consiglio oltre le Determine dirigenziali di spesa non vengono più “appese” all’Albo Pretorio, ma vengono pubblicate su Internet-on line. Questo vale per tutti gli organi amministrativi della Repubblica Italiana. A tal proposito ho chiesto informazioni (attendibili dalla fonte), per chiedere, in sintesi: |
A) per quanto tempo le delibere (atto pubblico) rimangono in lettura sul sito di ciascun Ente; B) cosa succede una volta scaduto il tempo di pubblicazione. Risposta A): minimo 15 giorni, sia per Noli che per la Provincia di Savona. Risposta B): per il Comune di Noli le pubblicazioni di atti amministrativi vengono catalogate e sono di libera consultazione in qualsiasi momento. Per la Provincia di Savona, se l’informazione ricevuta è corretta, come credo lo sia, il documento non è più visibile se non attraverso la richiesta di accesso agli atti. Tutto bene? Penso proprio di no. Per quale motivo devo spendere 35,10€ quando a Noli no, se possono essere leggibili su internet? Ora, e qui mi rivolgo alle persone (Funzionario e Dirigente Provinciale) che hanno creato un evidente abuso ( il primo) ed una “benevolenza” (il secondo) quando scrive (…”non rilevando nella Sua nota chiare evidenze circa un interesse diretto e concreto perseguito”), per chiedere per quale motivo la motivazione “conoscenza personale” non possa essere accettata. Perchè forse la volontà di conoscenza non è giuridicamente rilevante ai fini di valutare, se non altro, l’operato dei nostri Amministratori, di controllarli, di valutarli? Se il sottoscritto va sul sito del Comune di Noli per soddisfare la sua “conoscenza personale” entro il quattordicesimo giorno, legge la Delibera senza nessuna difficoltà. Con la stessa intenzione “conoscenza personale” (CHE NON MI PUO’ ESSERE RIFIUTATA , MAI, MAI e POI MAI), se non in contrasto con l’art. 24 della legge sulla Privacy, la 241/1990 e D.P.R.184/2006, la può leggere dal sedicesimo giorno in poi, consultando l’indice delle Delibere pubblicate. Se il sottoscritto va sul sito della Provincia di Savona entro il quattordicesimo giorno per leggere una Delibera qualsiasi (sempre atto pubblico) con verbali allegati richiamati integralmente, la legge senza nessun impedimento e soddisfa senza difficoltà la sua “conoscenza personale”. Per quale motivo dal sedicesimo giorno in poi tutto diventa così difficile? Se non in contrasto con l’art. 24 commi 1,2,3,5 e6 della legge stessa? Esattamente come la D.G.P. “non secretata” oggetto della mia ricerca. Non contesto, in questo specifico caso, l’esborso dovuto per la ricerca di un documento archiviato alla vecchia maniera , contesto le libere interpretazioni a tutto danno del cittadino che è costretto a subire al di qua della scrivania. Insomma, ricordando il Poeta, “fatti non foste per vivere come bruti , ma per seguire virtute e “CONOSCENZA”, mai, mai e poi mai nessuno mi potrà impedire la ricerca della verità (come nel caso specifico della Delibera oggetto di questo sfogo-testimonianza) sulle “FORZATURE” evidenti riscontrate una volta che ho letto il verbale. Lo stesso letto a suo tempo dal Sindaco Repetto & Co, in spregio alla legge 225/1992 ” Il Sindaco è la massima autorità comunale di protezione civile e ha il dovere primario di conoscere e riconoscere – meglio di ogni altro – i rischi presenti sul territorio”. Ecco perché spero che il tempo mi conservi la salute ed un nuovo Sindaco mi consenta di capire liberamente, assieme ad una commissione di cittadini non politicizzati, gli “affari” di questi ultimi dieci anni compiuti dalla Mente e dal Braccio & Co. , eletti e rieletti, amici nelle elezioni del 1990, perse contro il Sindaco Fois, avversari in quelle del 2000 , 2004, 2009. Molto è stato detto, purtroppo non tutto sui garages di Via IV Novembre, su quelli di Via Belvedere e assai poco sulla maxi-ottizzazione concessa a Liguria 17. (vedi archivio di Trucioli). Ottima tesi di laurea per il laureando che intende dimostrare come si può arrivare al dissesto economico/ambientale senza pagare scotto. Intanto sono quasi due anni di disagi economici e morali per chi ha perso casa in Via Belvedere e …tutto tace nei palazzi istituzionali (lo Stato). In compenso la comunità paga il “servizio navetta” necessario per sopperire alla carenza parcheggi frutto di …..(come sempre lascio al lettore l’espressione di un giudizio). Solo la giustizia di Dio (per chi crede) e quella dell’opinione pubblica che subisce in silenzio il malgoverno politico-amministrativo, non concedono sconti a nessuno, compreso prescrizioni di reato o quant’altro nel ricordo lasciato ai posteri. Carlo Gambetta 2 ottobre 2011 |