Liberi tutti: cyberbullismo 4° serata

LIBERI TUTTI:
CYBERBULLISMO
Quarta serata

LIBERI TUTTI: CYBERBULLISMO 

Quarta serata

 Venerdì 4/11.2017 si è svolto alla Sala Congressi del Palace di Spotorno il quarto incontro del programma Liberi Tutti.

Questa volta si è parlato ampiamente e dettagliatamente della legge n°71/2017 contro il cyberbullismo e la relatrice era l’Avvocato Penalista Anna Maria Gottardi.

Questa legge è nata a causa della tragedia successa a Carolina Picchio, una ragazza quattordicenne che si è suicidata perché aveva subito ed era perseguitata da atti di cyberbullismo.


È stata voluta dal padre della ragazza Paolo Picchio e dalla professoressa della stessa, nonché parlamentare del PD Elena Ferrara, che è stata la prima firmataria per l’approvazione della stessa.

Prima di parlare di questa legge, occorre fare una premessa: Identikit del cyberbullo

Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo.

Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.


COSA DEVE FARE CONCRETAMENTE LA SCUOLA

Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole.

In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità.

Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet.

LA SCUOLA DOVRÀ SEMPRE VIGILARE E NEL CASO CHE CIÒ NON SUCCEDA, COME MOLTO E TROPPO SPESSO AVVIENE, SARÀ POSSIBILE FARE UN ESPOSTO AD AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PER FAR SÍ CHE LA SCUOLA NON POSSA PIÚ ASSERIRE DI NON AVER VISTO O NON AVER SAPUTO DI ATTI O SITUAZIONI DI BULLISMO AL SUO INTERNO.


COME AGISCE CONCRETAMENTE LA LEGGE

In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

questa è la prima legge in Europa che mette al centro i giovani ed è una legge di prevenzione che è stata adottata sia per le vittime di bullismo, sia per i bulli.

Il primo caso in cui è stata adottata questa legge è avvenuto ad Imperia.

È una legge che si applica su ragazzi/e dai 14 anni in su, in quanto prima di suddetta età, il minore non è imputabile e non può essere ammonito dal questore.

Se ci sono spettatori in caso di atti di bullismo e non intervengono, ma restano spettatori, non saranno imputati di nulla, se invece agiranno saranno considerati imputabili e punibili come il bullo stesso che ha commesso l’atto.

  Laura Candelo


 

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.