La Rappresentatività

La Rappresentatività

La Rappresentatività

Dopo diversi anni di tensioni ed aspre polemiche, accesi dibattiti e contratti discussi e discutibili, le organizzazioni sindacali confederali insieme a Confindustria, sono finalmente giunte ad un accordo sulla rappresentatività il 31 maggio 2013. In sostanza stiamo parlando di quella misura che determina quali sindacati sono titolati a fare contratti collettivi “erga omnes”, come disciplinato dalla legge, e con quali regole.

Non è affatto un tema banale proprio perché i contratti collettivi di lavoro, con ciò che ne consegue, impattano milioni e milioni di lavoratori, con le relative imprese, e fino ad oggi si viveva una intensa discussione su chi avesse titolo per fare contratti collettivi che poi erano applicati a tutti: ho già toccato parzialmente il tema in un mio precedente articolo…LEGGI

Riferendomi in particolar modo al sindacato di categoria FIOM – CGIL, dei metalmeccanici, particolarmente incline allo scontro ideologico sulla materia della rappresentatività e della validità degli accordi.

 

 Ma entriamo nel merito: di fatto buona parte dei contenuti erano già stati definiti nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011…LEGGI, non firmato dalla FIOM, ed oggi sono stati attuati e ribaditi quei propositi; comunque sia il principio regolatore sarà fondato nella misurazione degli iscritti al sindacato in questione ed i votanti alle elezioni delle RSU. Il mix tra numero di iscritti e numero di votanti (non necessariamente iscritti) darà luogo alla valutazione della percentuale di rappresentatività sull’insieme dei lavoratori. Questi 2 fattori saranno proporzionatamente considerati per la soglia del 5% oltra la quale, se superata, il sindacato in questione potrà avere titolo a sedere al tavolo della trattativa con la controparte datoriale, ovviamente intendendosi la contrattazione nazionale.

Sul fronte giurisprudenziale, in tema di rappresentatività e di come è “normata”, si è espressa la Corte costituzionale, con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 30 del 1990. (21) E’ stata affermata, dalla Corte, la legittimità della selezione dei sindacati rappresentativi, a cui attribuire diritti e prerogative ulteriori rispetto quelli attribuiti a tutte le associazioni sindacali, “se tale selezione ha luogo in virtù di elementi giustificativi rispondenti a criteri di ragionevolezza.” : ecco che in questa definizione vi era nascosto qualche elemento poco chiaro che con gli accordi di giugno 2011 e maggio 2013 si sono chiariti in via definitiva. Temi che in qualche modo per il pubblico impiego erano già stati sanati.

E’ comunque materia delicata, di cui vi sono ampie trattazioni di diritto che peraltro ai semplici lavoratori lasciano un po’ di amaro in bocca: si discute dei loro diritti o dei diritti delle organizzazioni sindacali? La seconda, evidentemente e non tanto nei confronti delle organizzazioni dei datori di lavoro ma fra loro stesse: molte energie spese inutilmente se ci fossero meno sindacati politicizzati ed un rapporto più diretto con i lavoratori.

 La rappresentatività è un tema che va a braccetto con la rappresentanza, come la politica anche i sindacati raccolgono gruppi di interessi formati dai lavoratori che delegano un sottoinsieme di persone a “trattare” per loro, con i limiti tipici del caso, dove non necessariamente tutti sono in accordo, ma tant’è questo oggi è il sistema.

L’altro aspetto peculiare dell’accordo è il concetto di “esigibilità” di un contratto: ovvero un contratto collettivo firmato dai sindacati è effettivamente applicabile a tutti? E se uno o più sindacati non lo avessero firmato perché non in accordo, sarebbe questo ugualmente applicabile? Ebbene il principio sancito e controfirmato dalle 3 organizzazioni sindacali, la Triplice, oggi maggiormente rappresentative, è quello della maggioranza semplice ovvero il 50% + 1. Insomma se un contratto è firmato da organizzazioni sindacali, anche una sola, che misurata con il criterio di alcuni capoversi precedenti, allora tale è valido e soprattutto “esigibile” dovendosi quindi tutti adeguare e rispettare al valore normativo del contratto così firmato.

Questo mette fine a molte polemiche, agli accordi separati ed alle recriminazioni del caso con dei numeri e delle soglie ben precise cui adeguarsi. Al di là delle opinioni sul mondo sindacale, che ricordo non essere in altri paesi visto come un problema ma come una risorsa (cfr. Germania), un approccio direi “scientifico” che dà la misura concreta del peso di ogni soggetto. Un po’ come una soglia di sbarramento per accedere agli scranni del Parlamento, durante le elezioni nazionali.

Sarebbe interessante pesare certe associazioni, comitati o gruppi vari che tendono ad imporre con forza ed insistenza le proprie visioni in rappresentanza di porzioni più o meno ampie di cittadini quando in esse non sia chiaro il livello o la percentuale di rappresentatività ed il peso che, con una certa regolarità, dovrebbero ricevere.

Un po’ di regole di rappresentanza forse sarebbero utili per dirimere discussioni e lungaggini poco produttive in molti settori della società civile.

 

 

 

ANDREA MELIS        9 Giugno 2013

 

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