La legge elettorale e le maggioranze qualificate. Sta per arrivare lo “stabilicum”
Incassata la bocciatura al referendum sul Consiglio Superiore della Magistratura, il nostro alacre Esecutivo sta procedendo senza ritardi a modificare la legge elettorale. Tra le tante domande che possiamo farci una è questa: la riforma del voto in preparazione avrà ripercussioni sulle decisioni prese a maggioranza qualificata?
Quando il quorum deliberativo è superiore al 50% + 1 (maggioranza assoluta) dei componenti di un’assemblea deliberante si parla di “maggioranza qualificata”. Tali maggioranze possono essere dei 2/3, dei 3/5, o altro quorum, e la loro ragion d’essere è quella di coinvolgere le minoranze nei processi decisionali.
La Costituzione italiana dispone che le opposizioni partecipino alle decisioni in certi casi particolari. Si tratta di casi in cui il consenso ampio è richiesto per:
- prendere le decisioni fondamentali con il concorso delle minoranze, evitando che la maggioranza politica “di turno” si imponga “a senso unico”;
- dare garanzie alle minoranze;
- avere maggiore (possibilmente la massima) rappresentatività, soprattutto per quel che riguarda il Capo dello Stato (che rappresenta l’unità nazionale);

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Il sistema elettorale repubblicano è stato di tipo proporzionale puro fino al 1993. Da allora sono state approvate quattro diverse riforme del suffragio. Una di queste non è stata mai applicata perché dichiarata parzialmente incostituzionale: l’“italicum” del 2015. Le leggi elettorali italiane, nel linguaggio giornalistico e comune, prendono sempre una desinenza latina maccheronica[i]. Abbiamo quindi avuto il “mattarellum” dal 1993 al 2005, il “porcellum” dal 2005 al 2015, l’“italicum” dal 2015 al 2017 e infine il “rosatellum” dal 2017 ad oggi. La caratteristica comune delle riforme è stata quella di avere l’intento di stabilizzare i governi, ingrossandone le basi parlamentari rispetto ai voti ottenuti nelle urne.
Una volta approvata, questa sarebbe la quinta legge elettorale dopo la proporzionale pura della cosiddetta “prima repubblica”: stabilizzazione degli esecutivi + latinorum maccheronico = “stabilicum”. Ecco il nome giornalistico e popolare della nuova legge.
La Costituzione e le leggi costituzionali richiedono una maggioranza qualificata:
- per eleggere il Capo dello Stato. È necessaria la maggioranza dei 2/3 per le prime tre votazioni e la maggioranza assoluta dalla quarta: designa il Capo dello Stato il Parlamento in seduta comune con l’aggiunta di tre delegati per ogni Regione (scelti dai Consigli regionali), eccezion fatta per la Valle d’Aosta che ne delega uno solo, attualmente 664 persone: la maggioranza dei 2/3 è 443 voti, quella assoluta è 333 voti;
- per eleggere cinque membri della Corte Costituzionale (su 15). Sono richiesti almeno i 2/3 dei voti del Parlamento in seduta comune nei primi tre scrutini, almeno i 3/5 dal quarto: pari rispettivamente a 400 e 360 suffragi;
- per eleggere gli otto membri laici del Consiglio superiore della Magistratura. Il Parlamento in seduta comune deve esprimere almeno i 3/5 dei consensi, pari a 360 voti;
- per modificare la Costituzione. Ciascuna Camera si esprime a maggioranza assoluta in due distinte deliberazioni: se nella seconda votazione la legge costituzionale non raggiunge i 2/3, può essere soggetta a referendum. Attualmente con 138 voti al Senato e 267 alla Camera la revisione costituzionale passa senza essere sottoposta a referendum.
Tutto questo premesso si possono “fare due conti”: lo stabilicum prevede una maggioranza di 230 deputati e 114 senatori per la coalizione di maggioranza relativa che oltrepassi la soglia del 40% dei suffragi. Senza entrare in altri dettagli, la coalizione di maggioranza che putacaso ottenesse dalle urne il 44% dei voti, godrebbe di un premio di maggioranza tale da portarla al 57,5% alla Camera, e al 55,3% – 58% al Senato, a seconda delle decisioni prese dai cinque o sei Senatori a vita. Non vi sarebbe, quindi, nessuna maggioranza qualificata governativa. Per pochi voti, però, perché 3/5 = 60%.
Dai numeri emergono alcune importanti considerazioni: la maggioranza stabilicum è pari a 230 alla Camera e (almeno) 114 al Senato. In seduta comune questa sarebbe = 334-340, a seconda dell’atteggiamento dei 6 Senatori a vita. Basta confrontare queste cifre con:
- Parlamento in seduta comune + delegati regionali 664: maggioranza assoluta 333;
- Parlamento in seduta comune: maggioranza assoluta attuale 606/2 + 1 = 304; maggioranza a 2/3 = 404, maggioranza a 3/5 = 364;
- Maggioranza dei 2/3 al Senato = 138;
- Maggioranza dei 2/3 alla Camera = 267.
Cosa dunque si potrebbe fare con il ricavo elettorale assicurato dal premio di maggioranza?
In primo luogo, eleggere il Presidente della Repubblica dalla quarta votazione, al netto dei franchi tiratori, anche senza il concorso dei delegati regionali (i cui voti, sicuramente, saranno sempre parzialmente concordanti con la maggioranza governativa). Non è “cosa da poco”: il Capo dello stato nomina il Presidente del Consiglio e Ministri e i ministri su proposta di questi, cinque Senatori a vita, cinque Giudici della Corte Costituzionale e presiede il Consiglio Supremo di Difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura… (nota: un Capo dello Stato eletto a maggioranza assoluta sarebbe poco rappresentativo dell’unità nazionale).
Per eleggere ciascun membro laico del CSM occorrono 364 voti. L’esecutivo avrebbe dalla sua parte dai 334 ai 340voti: ne servirebbero altri 24 – 30.
Idem per designare cinque giudici costituzionali dalla terza votazione, senza dimenticare che altri cinque giudici sono nominati dal Capo dello Stato e che quest’ultimo potrebbe essere eletto a maggioranza governativa.
Infine, per modificare la Costituzione senza “incappare” nel referendum confermativo occorrono 267 voti alla Camera: rispetto alla maggioranza stabilicum ce ne vorrebbero altri 37 e 138 al Senato (ne occorrerebbero altri 18 -24 a seconda delle decisioni dei Senatori a vita).
Quel che colpisce immediatamente è l’esiguità dei differenziali numerici suddetti. Ne discende un fatto inoppugnabile: al di fuori dell’impianto elettorale proporzionalistico puro, le garanzie costituzionali date dalle maggioranze qualificate sono divenute un po’ traballanti. Le procedure a maggioranza qualificata e in parte a maggioranza assoluta erano state pensate per un impianto elettorale di tipo proporzionale puro e per un Parlamento di maggiori dimensioni. Con la riduzione delle Camere a circa 605 membri totali e le continue riforme elettorali (disproporzionali), queste garanzie sono state parecchio indebolite. Se, per rimanere nei fatti recenti, l’elettorato non avesse bocciato la legge costituzionale sulla Magistratura, questa sarebbe stata approvata dai rappresentanti di circa il 44% dell’elettorato votante di quattro anni fa, senza il concorso di nessuna delle minoranze, in palese inosservanza dello “spirito” della Costituzione. Tale 44%, per effetto della legge “rosatellum”, ha fruttato all’esecutivo più o meno un 56-59% parlamentare con un guadagno del 15% circa rispetto ai voti realmente espressi nel 2022.
Le garanzie maggiori per le opposizioni sembrano trovarsi proprio nella procedura di revisione costituzionale: reperire tra le minoranze una quarantina di Deputati e una ventina di Senatori non è semplice (ma non impossibile).
Potrebbe essere meno difficile accordarsi per eleggere i Giudici costituzionali e i Membri laici del CSM, mancando soltanto 25-30 voti. Con qualche concessione in cambio questi voti si potrebbero trovare.
Quattro riforme elettorali più una in arrivo in trentatré anni, “fa” in media una riforma ogni 6-7 anni e la legislatura dura 5 anni. Questo significa che praticamente ogni Governo si è fatto la sua riforma, peraltro talvolta senza raggiungere i propri obiettivi, anzi… (Italia Viva + Azione, per esempio, è stata la coalizione politica più penalizzata dalla “renziana” legge Rosato).
Per la legge di riforma del suffragio non ci sarà nessun referendum confermativo: noi Italiani non potremo dire se lo stabilicum ci piace o meno, perché le leggi elettorali non sono di livello costituzionale, sebbene riguardino il Paese nella sua interezza.
Nelle riforme delle leggi elettorali sarebbe opportuno coinvolgere le minoranze, visto che riguardano tutti. A memoria, però, sono state costantemente modificate dalle maggioranze contingenti, ignorando le minoranze. Sembra che tale deprecabile tradizione continui e che neppure questa volta ci sarà il concorso delle opposizioni.
Infine, bisogna dirlo molto chiaramente: il sistema politico deve garantire le minoranze e non deve comprimerle, sminuirle e perfino “schiacciarle”. L’esigenza di stabilizzare gli esecutivi è comprensibile però, allora, si devono rinforzare le garanzie costituzionali.
Nota conclusiva: anche chi non si interessa di aspetti tecnico-politologici, percepisce chiaramente che le continue riforme elettorali sono pensate ad esclusivo beneficio di chi le approva. Tale percezione potrebbe essere uno degli elementi che concorre alla sempre più scarsa partecipazione al voto.
[i] La desinenza deriva dalle sarcastiche critiche che il compianto politologo Giovanni Sartori riservò alla prima riforma della serie: la definì, appunto “mattarellum” dal cognome dell’attuale Presidente della Repubblica, relatore della legge.
Fabio Tanghetti