Fognolo e non fognatura

Singolare vicenda edilizia per un allacciamento alla rete fognaria
Fognolo e non fognatura, sbagliata la condanna
Tre cittadini di Savona assolti in appello e dal Tar
La piccola, grande odissea tra uffici comunali, processi, spese, burocrazia

Singolare vicenda edilizia per un allacciamento alla rete fognaria
Fognolo e non fognatura, sbagliata la condanna
Tre cittadini di Savona assolti in appello e dal Tar
La piccola, grande odissea tra uffici comunali, processi, spese, burocrazia
 

Savona – Hanno realizzato 196 metri di fognatura, con l’autorizzazione del Comune “Settore Qualità e Dotazioni Urbane”, ma sono stati denunciati dallo stesso Comune in quanto non avevano richiesto il “permesso di costruzione”. Il tribunale di Savona (giudice monocratico) aveva dato ragione all’accusa. Aveva condannato la proprietaria e committente, il titolare dell’impresa e il progettista, direttore dei lavori, alla pena di un mese di arresto, 10 mila 500 euro di ammenda, oltre le spese processuali. Colpevoli, in concorso, di “aver eseguito, in assenza del permesso a costruire, un tratto di rete fognaria, costituente intervento di urbanizzazione primaria, …intervento considerato di nuova costruzione “.

E’ seguito il ricorso del difensore degli imputati e la Corte d’appello di Genova ha sancito il proscioglimento. Ha scagionato i tre imputati. Con motivazioni articolate, ricordando anche che già il Tar della Liguria aveva, a sua volta, ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione.

Si trattava di rete fognaria o di un semplice fognolo, che secondo la definizione del regolamento del servizio pubblico del Comune è la tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze alla fogna? E non già la qualificazione di fogna vera e propria, tale da servire tutte le abitazioni limitrofe. Per il giudice d’appello è pacifico che si tratta di fognolo.

Quando si dice: bisogna avere fiducia nella giustizia! Ma è costata cara la disavventura giudiziaria a tre cittadini savonesi. Incolpati dal loro Comune, dai suoi uffici competenti del settore urbanistico. Alle prese con un giudizio davanti al Tar e sul fronte penale. Arrabbiature, spese legali, giornate vissute nei panni di usurpatori delle norme edilizie e delle leggi dello Stato, a rodersi il fegato.

Una storia difficile da dimenticare per Nicoletta Ferrari, 83 anni, proprietaria, Paolo Vezzoso, 40 anni, costruttore edile, e Pietro De Nicolò, 43 anni,  geometra, tutti residenti a Savona; i primi due  difesi dall’avvocato penalista Nazzareno Siccardi, il terzo assistito dall’avvocato Daniela Giaccardi.

Il 25 novembre 2009 il giudice Mario Rossi del tribunale di Savona li aveva condannati, dopo essere stati denunciati alla procura della Repubblica dal Comune di Savona. Responsabili di aver realizzato un raccordo fognario lungo 196 metri, 140 mm di diametro, profondo un metro e 25, collegando un edificio in via Priocco 43 alla fognatura comunale.

Il giudice del tribunale aveva ritenuto che il manufatto, per le sue dimensioni, ha comportato “ la trasformazione permanente del territorio al pari di un’opera di urbanizzazione primaria”. E ancora, il condotto “debba qualificarsi come fogna e non semplice fognolo. La qualificazione di fogna era confermata dalla collocazione della conduttura, tale da poter servire tutte le abitazioni limitrofe al numero 43 di via Priocco”.

Da qui l’obbligo, secondo il tribunale, del permesso di costruire e di conseguenza “non ha alcun valore l’autorizzazione che fosse stata rilasciata dall’ufficio del Comune, Settore Qualità e Dotazioni Urbane, nonostante detto ufficio sia deputato alla gestione degli allacci alla rete fognaria e senza l’obbligo (altro aspetto curioso del caso) di informare i cittadini delle necessità di dotarsi anche dell’autorizzazione edilizia”.   Gli avvocati Siccardi  e Giaccardi hanno contrapposto quattro motivi di appello, argomentando sia nel merito, sia in diritto.

Il collegio di Genova (presidente relatore Salvatore Sinagra, a latere Guido Macchiavello e Vincenzo Papillo) , ha dichiarato fondati i motivi di appello. Hanno ricordato “che il primo giudice, per dimostrare che il manufatto doveva essere munito del permesso a costruire, ha utilizzato due argomenti: la natura dell’opera di urbanizzazione e la natura di fogna e non di fognolo. “Ma i due argomenti – è scritto – sono entrambi fallaci. …Il giudice di primo grado ha disapplicato la chiara definizione di fognolo…come definito dal regolamento del Comune…ovvero tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze nell’allacciamento con la fogna, dando esclusivamente rilievo alla funzione, senza indicare limiti dimensionali se non di lunghezza, che il manufatto in questione rispetta. Una disapplicazione – rilevano i giudici d’appello – non consentita al giudice ordinario che non abbia incidenter accertato la illegittimità dell’atto amministrativo regolamentare”.

E’ pacifico, per la Corte d’appello, che secondo il regolamento comunale si tratta di fognolo e non fogna, non può definirsi opera di urbanizzazione in quanto non comporta una trasformazione urbanistica del territorio. Tale da incidere sull’assetto della zona. Sia nel senso di intervento innovativo sul tessuto urbanistico o di potenziamento degli esistenti.

Orbene – viene precisato – l’allacciamento alla fognatura pubblica di uno stabile, già edificato, legittimamente, non presenta assolutamente caratteri tali da modificare l’assetto urbanistico, …il manufatto non è opera di urbanizzazione, non può che definirsi fognolo…non abbisognava del permesso di costruire”.

Infine non poteva considerarsi, come è accaduto nel giudizio di primo grado, irrilevante la circostanza che gli imputati avessero chiesto ed ottenuto l’autorizzazione al Settore Qualità e Dotazione Urbane. Presentando una documentazione tecnica idonea. E qui un altro aspetto interessante della sentenza. Scrivono i giudici di Genova: “…Era dunque onere dell’amministrazione pubblica informare il cittadino del regime giuridico…ovvero la necessità di una concessione edilizia….E su tale onere di buona fede di carattere pubblicistico imposto all’ente pubblico dalla legge, gli amministrati debbono ragionevolmente fare affidamento…come è accaduto nel caso di specie”.

R.T.

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