Bignami degli Ammortizzatori Sociali

Bignami degli Ammortizzatori Sociali 
 

Bignami degli Ammortizzatori Sociali

Gli ammortizzatori sociali sono lo strumento noto in Italia quale intervento a sostegno del reddito per quei soggetti lavoratori che rientrano in aziende all’interno delle quali si svolgono processi che possiamo definire in via generale di crisi o di ristrutturazione.

Lo schema di riferimento vede sostanzialmente 2 istituti: la Cassa Integrazione Guadagni, a sua volta suddivisa in Ordinaria e Straordinaria, e l’Indennità di mobilità.

Il primo istituto, noto come CIG (Cassa Integrazione Guadagni) si suddivide in cassa integrazione guadagnai ordinaria, e CIGS per la straordinaria, trova i suoi fondamenti normativi nel Decreto Legislativo Luogo Tenenziale del 9 novembre 1945, n. 788 “Istituzione della Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell’industria dell’Alta Italia” e successivamente la legge 20-05-1975, n. 164 “Provvedimenti per la garanzia del salario (art. 12) ordinaria-straordinaria”.

NOTA: per la CIGS si considerano anche le seguenti leggi: L. n. 1115 del 5 novembre 1968, L. n. 223 del 23 luglio 1991, L. n. 236 del 1993 e L. n. 92 del 28 giugno 2012.

La cassa ordinaria è attivata nei casi in cui vi siano eventi transitori e non imputabili all’imprenditore ed ai lavorati oltre che a situazioni temporanee di mercato tali per cui l’impresa sia in difficoltà nel proprio mercato di riferimento. Diversamente la “straordinaria” presuppone alcuni requisiti più gravosi quali: 

– Eventi di ristrutturazione aziendale, riorganizzazione o riconversione

– Crisi aziendale

– Procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc…)

Per l’ordinaria l’intervento può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Diversamente per la straordinaria, che spesso è purtroppo il preludio a situazioni “definitive”, può durare dai 12 ai 24 mesi a seconda della causa per cui si è attivata, si può arrivare anche a 36 mesi nell’arco di un quinquennio.

 

 

Le istituzioni responsabili all’erogazione sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); per ambedue l’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno, nell’anno corrente 2013 (circ. n. 14 del 30/01/2013) i massimali sono fissati in:

. € 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13ͣ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;

€ 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21 lordi mensili.

Come si finanzia la CIGO?

.  ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 1,90% della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, per le aziende fino a 50 dipendenti e al 2,20% per le aziende con oltre 50 dipendenti;

addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione provinciale per la CIGO ritenga l’evento oggettivamente evitabile (è il caso tipico di mancato accordo con le organizzazioni sindacali) ed è pari al 4% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale per le aziende fino a 50 dipendenti e all’8% per le aziende con oltre 50 dipendenti. L’evento è oggettivamente non evitabile e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile

 . contributo a carico dello Stato

 

Come si finanzia la CIGS?

Il finanziamento della CIGS è in misura prevalente a carico dello Stato, tramite l’INPS, per la parte rimanente del finanziamento, l’art 9 della Legge n. 407 del 1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento CIGS (circ. n. 19 del 1991).

Le aziende sono, inoltre, soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti (circ. n. 240 del 1988), salvo quelle che vertono in procedure concorsuali.

Inoltre va sottolineato che l’istituto della cassa integrazione, soprattutto la straordinaria, è indirizzato ad un insieme di realtà produttive che devono avere alcuni requisiti, come un numero minimo di dipendenti, tipologie di attività etc… ed infine che è presente la “cassa in deroga” quale forma di sostegno al reddito per quelle realtà che non rientrano nella normativa della cassa integrazione guadagni, in questo caso peraltro è pagata direttamente dall’INPS in stretto coordinamento con la Regione di pertinenza territoriale.

Passiamo brevemente in rassegna al secondo istituto, l’indennità di mobilità, conseguente ai provvedimenti di licenziamento collettivo regolati dalla legge 223/1991

Le aziende destinatarie della mobilità (industria, commercio, cooperative ed una serie di altre particolarità) hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l’iscrizione nelle liste di mobilità.
I licenziamenti devono avvenire nell’arco di 120 giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione che deve essere espressamente dichiarata nell’accordo sindacale (art.8, c.4 L.236/93)

 

La misura dell’erogazione è simile alla CIGO ed il finanziamento è dovuto dai datori di lavoro nella misura dello 0,30% calcolato sulle retribuzioni ed una somma da versare in 30 rate mensili per ciascun lavoratore posto in mobilità pari a sei volte il trattamento mensile iniziale spettante al lavoratore stesso, a questo si aggiunge la somma di un acconto pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero di lavoratori ritenuti eccedenti, una sorta di fideiussione.

Ora, da questa sintetica e non esaustiva panoramica degli strumenti più diffusi e tristemente noti è possibile fare una considerazione generale di contesto, ovvero la dinamica classica cui ora assistiamo è l’avvio della procedura di cassa integrazione ordinaria, la successiva straordinaria ed infine il licenziamento collettivo con l’indennità di mobilità. Se si aggiunge la cassa in deroga, e i livelli altissimi di aziende in crisi, è chiaro perché in questi giorni si stia parlando di fondamentale e necessaria esigenza di finanziare, da parte dello Stato, i fondi riservati alla cassa integrazione, rappresentando di fatto la parte che più pesa nel budget disponibile dall’INPS. Non è un caso peraltro che spesso negli accordi sindacali, laddove vi siano aziende che hanno qualche garanzia, sia chiesto che le aziende stesse anticipino ai lavoratori le forme di sostegno al reddito relative all’istituto della CIG. Non è raro che l’INPS si trovi in difficoltà, soprattutto quando si passa dalle Regioni nei casi di cassa in deroga, dove la carenza di fondi è cronica. In questi casi spesso i lavoratori si trovano ad attendere come minimo dai 3 ai 6 mesi per vedere l’integrazione salariale: un miraggio che nel caso di “cassa a 0 ore”, ovvero senza rotazioni, mette realmente in difficoltà le persone.

Nel prossimo articolo parleremo degli impatti che la riforma Fornero ha avuto negli ammortizzatori sociali ed in particolar modo nell’ASPI: sulla Riforma Fornero avevo già scritto facendo alcune considerazioni quanto mai profetiche …LEGGI… soprattutto laddove si parla di flessibilità in entrata che ora, pur forse con l’obiettivo nobile di ridurla preferendo contratti più duratori, di fatto ha ottenuto l’effetto contrario dimostrando che nello scenario attuale non è la riforma che serviva, o forse serviva solo ad alcuni, ma non ai lavoratori.

 

ANDREA MELIS


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