TRUCIOLI SAVONESI
spazio di riflessione per Savona e dintorni
Denuncia di una consulente legale del Movimento Consumatori: non
chiedo favori, ma un diritto
Marciapiede
negato,
a
Ceriale “casus belli”
(storia senza precedenti, tra diffide al Comune, al prefetto, alla
Provincia)
Ceriale
–
Sarebbe sbagliato considerarla la solita “guerra privata” tra un
cittadino italiano e le istituzioni democratiche, in questo caso
periferiche. E’ sicuramente uno dei tanti, dei troppi casi che in
ogni parte d’Italia vedono il cittadino al centro o vittima di un
“diritto negato”. O dell’arroganza di chi è chiamato a “servire la
comunità” all’insegna del buon senso e della trasparenza. E semina
ostacoli, su ostacoli.
Spesso sono casi che non
fanno notizia perché i media non ne sono a conoscenza, o
preferiscono occuparsi di altro. Il problema-marciapiedi nelle
nostre cementificate città, il diritto alla tutela del pedone,
quantomeno nelle zone centrali più trafficate, passa quasi sempre in
secondo piano.
I
cittadini, residenti o proprietari di seconde case, non conoscono
soprattutto i loro diritti, i doveri di chi è chiamato ad
amministrare la cosa pubblica, sia come eletto dal popolo, sia
funzionario-dipendente. Vivono nei loro bunker sempre più bunker.
I
cittadini del resto ignorano la sorte dei tanti soldi che i comuni
incassano con le multe stradali. Milioni e milioni di euro nel corso
del tempo. L’obbligo del loro impiego prioritario a tutela della
pubblica incolumità viene sistematicamente disatteso.
Una
cittadina italiana, trasferitasi a Ceriale, con la sua pubblica
denuncia, dopo mesi di attesa, chiede indirettamente giustizia anche
per tante altre situazioni analoghe. Possiamo farcela a battere il
burocratismo, l’indifferenza, l’inosservanza di norme, leggi e
regolamenti. Ma bisogna essere preparati ed informati. Proponiamo ai
lettori di Trucioli Savonesi, ai cittadini, ai pubblici
amministratori senza paraocchi, cosa significa rivendicare non
privilegi, favori, prebende, consulenze, piaceri, ma un
diritto-dovere di civile convivenza.
Ceriale non sarà una
pecora nera, tuttavia non si può far finta di niente.
Leggete
una sequenza che non ha bisogno di ulteriori commenti e che
continueremo a seguire in modo più approfondito. Per informare
compiutamente i cittadini.
Spett. Dott. Arch. Luca Spada
Presso comune di
Ceriale
Al Segretario
Generale del Settore Viabilità della Provincia di SAVONA
All’Assessore ai
lavori Pubblici del Comune di
Ceriale
e.p.c.
A Sua Eccellenza
il Prefetto di SAVONA
e.p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Ceriale
e.p.c
AL Difensore Civico del Comune di Ceriale
Spett. Avv Gandolfo
Ceriale 28.12.2008
OGGETTO :
SEGNALAZIONE AL PREFETTO DI
PERPETRATE VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART.
97 DELLA COSTITUZIONE , COMMESSE
DAL FUNZIONARIO DEL COMUNE DI CERIALE ARCH.
LUCA SPADA -
CIRCA LA STESURA DI ATTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARANZA E
AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AI DANNI
DEL CITTADINO.
In data 16.12.2008 prot. 42395, ho ricevuto una nota da parte dell’Arch. Luca Spada, funzionario del Comune di Ceriale, carente come la precedente stilata dallo stesso in data 13.10.2008 sia degli elementi di fatto sia delle argomentazioni di diritto, contenute nel DM 11.5.2001, in violazione della legge 241/1990. Si relazione quanto segue al fine di evidenziare all Avv.Gandolfo, in qualità di Difensore Civico, e a Sua eccellenza il Prefetto le irregolarità procedurali che questo funzionario continua a perpetrare in forza della sua funzione in qualità di Pubblico Ufficiale, tanto da far presumere una condotta dolosa, al fine di arrecare un ingiusto danno ad un cittadino che in questa fattispecie, come innanzi sarà chiarito difende un interesse pubblico e non privato. E’ impensabile infatti che un funzionario che rivesta un’alta carica in un Comune possa perseverare in una condotta di mera “negligenza” quando già gli è stato spiegato dallo scrivente che in base alla già citata legge 241/1990 ogni atto, che egli emette, in forza del suo ufficio deve essere motivato,ovvero deve riportare per relationem, ex art. 3 della medesima legge , gli estremi dell’atto o l’atto stesso cui fa riferimento, al fine di permettere al destinatario di eccepirne i contenuti. All. Avv. Gandolfo (al quale comincio anticipare i fatti e i documenti ) e a sua Eccellenza Il Prefetto di Savona che leggono la presente per conoscenza, si illustrano i fatti accaduti e opportunamente documentati al fine del ripristino nel Comune di Ceriale dei principi di “Trasparenza, efficienza e non aggravamento del procedimento ” presupposti che devono intercorrere tra Comune e il cittadino per un giusto rapporto fiduciario, fermo restando che l’operato dei funzionari e dei i rappresentanti della P.A. è sempre soggetto all’art. 97 della Costituzione
FATTO 1 In data 25.3.O8 (all. 1) lo scrivente in qualità di amministratore pro tempore dell’abitazione ubicata in Via Aurelia 9 scriveva , al Sindaco del Comune di Ceriale al fine che venisse accertato lo stato di grave pericolo esistente nel tratto stradale davanti alla propria abitazione e valutare se costruire una protezione per i pedoni (si segnala che già altri marciapiedi sono stati costruiti in tale Comune e in certi punti la carreggiata della Strada Aurelia è inferiore a quella esistente davanti all’abitazione di chi scrive). Successivamente l’arch. Spada dichiarerà (all. 4) che per “mero errore “la pratica non è stata assegnata al Suo ufficio, anche se il Comune di Ceriale è munito di un protocollo elettronico ed i meri errori sono quasi impossibili nell’assegnazione degli atti.
2 Non avendo ricevuto risposta alcuna , dopo 6 mesi e precisamente in data 9.9.08 (all .2 ) scrivevo nuovamente Sindaco e per conoscenza alla provincia di Savona al fine di sapere che iter procedurale aveva seguito la mia richiesta
3 Non avendo ricevuto risposta alcuna, dal Sig. Sindaco in data 11.10. 08 (all. 3) lo scrivente chiedeva chiarimenti ai sensi della legge 241.90 in merito all’ingiustificato silenzio della P.A.
4 In data 13.10.08 ( all. 4 ) L’arch Spada con una nota carente dei requisiti previsti dalla legge 241.90, circa la stesura di atti destinati al cittadino , liquidava gli interessi evocati dallo scrivente dichiarando che tale tratto stradale era già stato soggetto a valutazione con la locale Provincia.
5 In data 18.10.08 (all 5) chi scrive chiedeva delucidazioni in merito a tale valutazione, e il documento che conteneva gli apprezzamenti di valutativi sia tecnici che discrezionali, atto comunque che in base all’ art. 3 legge 241.1990 doveva essere prodotto dal funzionario in questione.
6 Ancora Una volta l’amministrazione, nella fattispecie l’Arch. Spada ha assunto un illegittimo silenzio.
7 In data 24.11.08, trascorsi i 30 giorni previsti per legge, per la segnalazione in sede penale dell’ingiustificato silenzio( mentre in sede di giurisdizione amministrativa ex lege 15/2005, potevo già impugnare l’ingiustificato silenzio presso il T.A.R.) procedevo a formale diffida nei confronti dell’Arch. Spada (all .6) spiegandogli sia in fatto che in diritto che il diritto evocato da chi scrive era conforme ad un interesse pubblico. 8 In data 16.112.08 (all. 7) L’Arch. Spada mi rispondeva con nota carente ancora una volta sia in fatto sia in diritto dichiarando che era stato effettuato un sopralluogo, in concerto con un funzionario della Provincia di Savona, in data 11.12.08 senza indicarmi , il verbale nel quale recepire i contenuti conseguenti all’accertamento in questione. Tale sopralluogo deve essere contenuto in un atto ufficiale e riportare oltre agli apprezzamenti tecnici previsti dal D.M. 11.5.2001 ( classificazione della strada, larghezza della corsia , larghezza della banchina, punti campioni della misurazione) anche quelli discrezionali, che hanno portato alla decisione di non costruire una protezione per i pedoni, in quanto il altri tratti stradali nel Comune di Ceriale e nella Provincia di Savona, esistono tratti stradali con carreggiate più strette e meno rettilinee rispetto a quella ubicato in adiacenza di via Aurelia 9 e munite di protezione per i pedoni. 9 Tali apprezzamenti discrezionali sono essenziali allo scrivente, poiché ,oltre aver verificato preventivamente la larghezza della corsia , la larghezza della banchina le cui misure rientrano nei dettami del sopra citato DM (vedi nota datata 9.9.08) ha bisogno della valutazione discrezionale che sia l’Arch. Spada, sia il Segretario Generale del settore viabilità della Provincia di Savona Dott. Mario Tatantino (a cui le precedenti richiesti erano indirizzate in qualità di responsabile del settore viabilità ) non hanno fornito. Tale dichiarazione è infatti l’elemento più importante a difesa del cittadino, poiché è l’unico elemento impugnabile, a livello giurisdizionale, per far valere i propri diritti soggettivi ed interessi legittimi . tale carenza di motivazione si sostanzia in un grave danno a chi vanta un interesse, poiché non può impugnare un atto discrezionale che non esiste, violando il diritto costituzionalmente protetto della “difesa” SI CHIEDE 1. E’ appena il caso ricordare all’Arch Spada che nella diffida a lui inviata in data 24.11.08 era richiesto il verbale del “primo sopralluogo” con l’amministrazione Provinciale , che dovrà essere prodotto a chi scrive (pena il deposito di denuncia querela ai sensi dell’art. 479 c.p) per comparare i dati tecnici e discrezionali, con quello effettuato in data 11.12.08, pertanto si chiede allo stesso, ai sensi dell’art, 25 della legge 241/1990 di produrre entro i 3O giorni previsti dalla legge i due verbali di sopralluogo completi di tutti i requisiti del “provvedimento” amministrativo (atto finale di un procedimento che liquida le aspettative chi vanta un interesse) : luogo, data protocollo, funzionari incaricati, apprezzamenti tecnici e discrezionali specificati sia in fatto che in diritto , responsabile del procedimento, organo giurisdizionale presso il quale ricorrere.
2. Al Segretario Generale del settore viabilità della Provincia di SAVONA - cui la presente è in aggiunta indirizzata, è invitato agli stessi adempimenti richiesti all’Arch. Spada, in base alla medesima legge , in quanto in base al silenzio assunto ha avvallato tutte le dichiarazione prodotte dallo stesso ovvero prendere un’autonoma posizione circa le dichiarazioni rese da quest’ultimo.
3. All’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ceriale, cui la presente è in aggiunta indirizzata, di valutare la richiesta dello scrivente in considerazione all’art. 1 del Nuovo Codice della strada che prevede che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale , rientra nelle finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, concetto che trova supporto nell’art. 208 del medesimo codice, nella parte in cui prevede appositi stanziamenti, da parte dei Comuni, al fine di raggiungere tale finalità.
A sua Eccellenza il Prefetto si è relazionato quanto sopra esposto, poichè come si evince dalla documentazione prodotta, anche il Sig. Sindaco non ha fornito le garanzie costituzionali tali da permettere al cittadino di interloquire nei giusti temine di legge con le garanzie fornite dalla legge 241.1990 Sarà mia cura contattare L’Avv Gandolfo per rimettere tutta la controversia, non appena avrò ricevuto sia dall’Arch, Spada sia dal Responsabile della Provincia , quanto innanzi richiesto.
Dott.ssa Paola Bernuzzi
Consulente legale presso Movimento
per i diritti del Consumatore
Della Provincia di Pavia tel 338
4602928
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