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Un medico di Torino ha ricorso contro la sopraelevazione dell’immobile

Il Tar annulla licenza edilizia a Orsero:

 <Gravi omissioni del Comune di Pietra>

L’autorizzazione in assenza di tavole progettuali dei fabbricati limitrofi, omessa indicazione di distanze, altezze e prescrizioni della zona sismica


Immagine del  TAR di Genova
La sede del Tar della Liguria a Genova

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Santo Balba, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

per l'annullamento

del permesso di costruire 20 novembre 2005 reg. conc. 117 – 2005 prot. n. 15158, avente ad oggetto recupero di sottotetto a fini abitativi ex legge reg. 24/01 e di ogni atto connesso;

Sul ricorso numero di registro generale 855 del 2006, proposto da:

Antonio Maria Lapenta, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Corsica 21/18-20;

Comune di Pietra Ligure;

   Alessandra Orsero, rappresentato e difeso dagli avv. Piergiorgio Alberti, Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandra Orsero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 4 ottobre 2006 Antonio Maria Lapenta impugnava, chiedendone l’annullamento, il permesso di costruire indicato in epigrafe in base al quale l’attuale controinteressata Alessandra Orsero aveva dato inizio a lavori di ristrutturazione sul suo immobile in Pietra Ligure, via della Cornice 84, lavori mirati al recupero del sottotetto onde ricavare nuovi locali abitabili per circa mq. 78 comportanti una sopraelevazione di m. 1,50.

Premesso in fatto di essere proprietario del fabbricato in fregio a quello interessato i lavori distante appena m. 5 e di non contestare lavori avviati contestualmente dalla Orsero per la creazione di autorimesse interrate, il Lapenta deduceva i seguenti motivi di diritto:

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 8 legge reg. 24/01. Eccesso di potere del difetto del presupposto, difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  In primo luogo il provvedimento è illegittimo, perché il progetto approvato è privo di tavole progettuali rappresentanti i fabbricati limitrofi con distanze e altezze di questi, perché il progetto è privo di riferimenti alla disciplina urbanistica locale, perché le tavole allegate sono prive di dati essenziali inerenti i raffronti tra stato di fatto e stato di progetto.

In ogni caso il permesso di costruire è illegittimo, perché in violazione dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444: la sopraelevazione ammessa appare infatti in contrasto con le distanze legali nei confronti dei fabbricati limitrofi e l’altezza da realizzarsi è in contrasto con le norme di piano poiché nell’area interessata vanno mantenute le altezze esistenti – art. 7.3 delle n.t.a. del p.r.g. vigente in Pietra Ligure.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 d.P.R. 380/01, nonché dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e delle deliberazioni di Giunta regionale 16 maggio 2003 n. 50030 e 8 ottobre 2004 n. 1107. Difetto di presupposto e di istruttoria.

Il Comune di Pietra Ligure e classificato zona sismica di classe 3 in base agli atti citati in rubrica. Nelle zone in questione sono richiesti una serie di allegati alle domande di costruire, allegati che devono riportare una serie di elementi inerenti il progetto e che vanno obbligatoriamente verificati appunto ai fini sismici. Nulla di tutto ciò è stato fatto.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Comune di Pietra Ligure non si è costituito in giudizio, mentre si è costituita la controinteressata Alessandra Orsero, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.


Pietra Ligure

DIRITTO

Deve essere preliminarmente affrontata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata Orsero.

La controinteressata rappresenta che il permesso di costruire impugnato le è stato rilasciato il 23 novembre 2005 e che i lavori sono stati iniziati il successivo 2 dicembre con contemporanea apposizione di cartello con gli estremi e l’oggetto del titolo edilizio; nei mesi successivi ed in particolare nel periodo marzo - aprile 2006 è stata rimossa l’originaria copertura dell’edificio e sono stati realizzati i nuovi muri perimetrali del recuperando sottotetto.

Quindi il ricorrente, pur risiedendo a Torino e utilizzando l’abitazione di Pietra Ligure come soggiorno estivo, ha certo trascorso alcuni fine settimana in loco e non poteva non rendersi conto del titolo edilizio e della consistenza dei lavori.

Sarebbe evidente che la presa in visione degli elaborati progettuali il 19 settembre e la proposizione del ricorso in data 4 ottobre 2006 dovrebbero largamente ricadere oltre il termine di legge.

Il Collegio condivide pienamente le difese svolte sul punto dal ricorrente.

In generale pacifica giurisprudenza afferma che l’inizio dei lavori e l’apposizione del cartello di cantiere non fanno decorrere il termine per l’impugnazione, dato che da questi elementi l’interessato non può avere una conoscenza realmente piena delle caratteristiche e della consistenza dell’intervento edilizio.

Inoltre la piena conoscenza del provvedimento impugnato, qualora non possa essere dimostrata da elementi documentali certi, si deve sorreggere su presunzioni incontrovertibili, quali ad esempio la sicura dimora dei ricorrenti nei pressi dei lavori e non su un’asserita e non provata frequentazione della località interessata nei fine settimana da parte del ricorrente altrove residente, il quale non ha certamente l’onere di controllare settimanalmente le attività edilizie degli stabili situati nelle prossimità di una sua seconda casa.

Nel caso di specie il controinteressato non ha fornito alcuna prova concreta ed effettiva circa la conoscenza da parte del Lapenta dei lavori nel suo immobile e soprattutto se il medesimo abbia avuto cognizione della misura della sopraelevazione da realizzare: le stesse fotografie depositate in atti dimostrano che nell’aprile 2006 il lastrico dello stabile era impegnato da pile di mattoni - presumibilmente per i nuovi muri di tamponamento - ancora da posizionare le finestre della casa del ricorrente chiuse.

Visto allora che il montaggio del tetto è stato definito nel mese di luglio del 2006, non può che concludersi che vada seguita l’uniforme giurisprudenza per la quale la decorrenza del termine per l’impugnazione non può che decorrere secondo la regola generale dal momento dell’effettiva conoscenza e cioè dalla visibilità delle nuove opere, ossia dall’ultimazione dei lavori: per cui il ricorso è stato notificato nei termini di legge.

Con il primo motivo il ricorrente solleva una serie articolata di differenti censure, alcune concernenti il procedimento di rilascio del permesso di costruire, altre quanto concretamente assentito dallo stesso permesso.

Appaiono dirimenti ai fini della decisione le omissioni contenute dal progetto approvato poi dal Comune di Pietra Ligure per quanto concerne la rappresentazione dei fabbricati limitrofi e la verificazione delle altezze degli stessi: infatti l’esibizione di tale rappresentazione era essenziale per dimostrare il rispetto dell’art. 7.3 delle norme di attuazione del p.r.g., prescrivente per le zone residenziali sature – come appunto quella interessata - la necessità di non superare le altezze degli edifici esistenti viciniori.

Tale altezza è stata superata e le stesse difese della Orsero lo ammettono implicitamente ove sostengono però che tale superamento non riguarda l’edificio del ricorrente;  tale limite al superamento di altezze in realtà è norma imposta dal piano non ai fini di tutelare il singolo confinante, ma con lo scopo di porre un limite agli incrementi di carico insediativo e lo stesso art. 2 co. 8 della legge reg. 24/01 che disciplina interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi stabilisce che le modificazioni delle altezze devono comunque avvenire nel rispetto dei massimi posti dagli strumenti urbanistici.

Dalle considerazioni sin qui svolte consegue la fondatezza del motivo e l’illegittimità dell’intero impianto progettuale edilizio che ne risulta perciò travolto, con l’annullamento del permesso di costruire impugnato.

Il ricorso deve essere quindi accolto, mentre le altre censure possono essere assorbite.

Le spese di giudizio restano a carico del contro interessato, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune.

 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a., mentre le compensa nei confronti del Comune di Pietra Ligure.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008.