versione stampabile Un medico di
Torino ha ricorso contro la sopraelevazione dell’immobile
Il Tar annulla licenza edilizia a Orsero:
<Gravi
omissioni del Comune di Pietra> L’autorizzazione in assenza di tavole progettuali dei fabbricati limitrofi, omessa indicazione di distanze, altezze e prescrizioni della zona sismica |
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria(Sezione
Prima) ha
pronunciato la presente SENTENZA
Santo Balba,
Presidente
Raffaele
Prosperi,
Consigliere, Estensore
Oreste Mario
Caputo,
Consigliere |
per l'annullamento del permesso di
costruire 20 novembre 2005 reg. conc. 117 – 2005 prot. n. 15158,
avente ad oggetto recupero di sottotetto a fini abitativi ex legge reg.
24/01 e di ogni atto connesso; Sul ricorso numero
di registro generale 855 del 2006, proposto da:
Antonio Maria
Lapenta,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Massa, con domicilio
eletto presso Francesco Massa in Genova, via Corsica 21/18-20;
Comune di
Pietra Ligure; Alessandra
Orsero, rappresentato e difeso dagli avv. Piergiorgio Alberti,
Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti
in Genova, via Corsica 2/11; Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Alessandra Orsero; Viste le memorie
difensive; Visti tutti gli
atti della causa; Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Raffaele
Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO
Con ricorso notificato il 4 ottobre 2006
Antonio Maria Lapenta impugnava, chiedendone l’annullamento, il
permesso di costruire indicato in epigrafe in base al quale l’attuale
controinteressata Alessandra Orsero aveva dato inizio a lavori di
ristrutturazione sul suo immobile in Pietra Ligure, via della
Cornice 84, lavori mirati al recupero del sottotetto onde ricavare nuovi
locali abitabili per circa mq. 78 comportanti una sopraelevazione
di m. 1,50. Premesso in fatto
di essere proprietario del fabbricato in fregio a quello interessato i
lavori distante appena m. 5 e di non contestare lavori avviati
contestualmente dalla Orsero per la creazione di autorimesse
interrate, il Lapenta deduceva i seguenti motivi di diritto:
In ogni caso il permesso di costruire è
illegittimo, perché in violazione dell’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n.
1444: la sopraelevazione ammessa appare infatti in contrasto con le
distanze legali nei confronti dei fabbricati limitrofi e l’altezza da
realizzarsi è in contrasto con le norme di piano poiché nell’area
interessata vanno mantenute le altezze esistenti – art. 7.3 delle n.t.a.
del p.r.g. vigente in Pietra Ligure. 2. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 93 d.P.R. 380/01, nonché dell’ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003 e delle deliberazioni di Giunta regionale 16 maggio 2003 n. 50030 e
8 ottobre 2004 n. 1107. Difetto di presupposto e di istruttoria. Il Comune di
Pietra Ligure e classificato zona sismica di classe 3 in base agli
atti citati in rubrica. Nelle zone in questione sono richiesti una serie
di allegati alle domande di costruire, allegati che devono riportare una
serie di elementi inerenti il progetto e che vanno obbligatoriamente
verificati appunto ai fini sismici. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Il ricorrente
concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Il Comune di
Pietra Ligure non si è costituito in giudizio, mentre si è
costituita la controinteressata Alessandra Orsero, sostenendo
l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Alla odierna
udienza pubblica la causa è passata in decisione. |
Pietra Ligure |
DIRITTODeve essere
preliminarmente affrontata l’eccezione di tardività del ricorso
sollevata dalla controinteressata Orsero. La controinteressata rappresenta che il permesso di costruire impugnato le è stato rilasciato il 23 novembre 2005 e che i lavori sono stati iniziati il successivo 2 dicembre con contemporanea apposizione di cartello con gli estremi e l’oggetto del titolo edilizio; nei mesi successivi ed in particolare nel periodo marzo - aprile 2006 è stata rimossa l’originaria copertura dell’edificio e sono stati realizzati i nuovi muri perimetrali del recuperando sottotetto. |
Quindi il
ricorrente, pur risiedendo a Torino e utilizzando l’abitazione di Pietra
Ligure come soggiorno estivo, ha certo trascorso alcuni fine
settimana in loco e non poteva non rendersi conto del titolo edilizio e
della consistenza dei lavori.
Il Collegio condivide pienamente le difese svolte sul punto dal ricorrente. In generale pacifica
giurisprudenza afferma che l’inizio dei lavori e l’apposizione del
cartello di cantiere non fanno decorrere il termine per l’impugnazione,
dato che da questi elementi l’interessato non può avere una conoscenza
realmente piena delle caratteristiche e della consistenza
dell’intervento edilizio. Inoltre la piena conoscenza
del provvedimento impugnato, qualora non possa essere dimostrata da
elementi documentali certi, si deve sorreggere su presunzioni
incontrovertibili, quali ad esempio la sicura dimora dei ricorrenti nei
pressi dei lavori e non su un’asserita e non provata frequentazione
della località interessata nei fine settimana da parte del ricorrente
altrove residente, il quale non ha certamente l’onere di controllare
settimanalmente le attività edilizie degli stabili situati nelle
prossimità di una sua seconda casa. Nel caso di specie
il controinteressato non ha fornito alcuna prova concreta ed effettiva
circa la conoscenza da parte del Lapenta dei lavori nel suo
immobile e soprattutto se il medesimo abbia avuto cognizione della
misura della sopraelevazione da realizzare: le stesse fotografie
depositate in atti dimostrano che nell’aprile 2006 il lastrico
dello stabile era impegnato da pile di mattoni - presumibilmente per i
nuovi muri di tamponamento - ancora da posizionare le finestre della
casa del ricorrente chiuse. Visto allora che il
montaggio del tetto è stato definito nel mese di luglio del 2006, non
può che concludersi che vada seguita l’uniforme giurisprudenza per la
quale la decorrenza del termine per l’impugnazione non può che decorrere
secondo la regola generale dal momento dell’effettiva conoscenza e cioè
dalla visibilità delle nuove opere, ossia dall’ultimazione dei lavori:
per cui il ricorso è stato notificato nei termini di legge. Con il primo motivo il ricorrente solleva una serie articolata di differenti censure, alcune concernenti il procedimento di rilascio del permesso di costruire, altre quanto concretamente assentito dallo stesso permesso. Appaiono dirimenti
ai fini della decisione le omissioni contenute dal progetto
approvato poi dal Comune di Pietra Ligure per quanto concerne la
rappresentazione dei fabbricati limitrofi e la verificazione delle
altezze degli stessi: infatti l’esibizione di tale rappresentazione era
essenziale per dimostrare il rispetto dell’art. 7.3 delle norme di
attuazione del p.r.g., prescrivente per le zone residenziali sature –
come appunto quella interessata - la necessità di non superare le
altezze degli edifici esistenti viciniori. Tale altezza è stata superata e le stesse difese della Orsero lo ammettono implicitamente ove sostengono però che tale superamento non riguarda l’edificio del ricorrente; tale limite al superamento di altezze in realtà è norma imposta dal piano non ai fini di tutelare il singolo confinante, ma con lo scopo di porre un limite agli incrementi di carico insediativo e lo stesso art. 2 co. 8 della legge reg. 24/01 che disciplina interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi stabilisce che le modificazioni delle altezze devono comunque avvenire nel rispetto dei massimi posti dagli strumenti urbanistici. Dalle
considerazioni sin qui svolte consegue la fondatezza del motivo e
l’illegittimità dell’intero impianto progettuale edilizio che ne
risulta perciò travolto, con l’annullamento del permesso di costruire
impugnato. Il ricorso deve essere
quindi accolto, mentre le altre censure possono essere assorbite. Le spese di giudizio restano
a carico del contro interessato, mentre possono essere compensate nei
confronti del Comune.
P.Q.M. Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, sez.1^, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Condanna
la controinteressata al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a i.v.a.
e c.p.a., mentre le compensa nei confronti del Comune di Pietra
Ligure. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/12/2008.
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