PRIMA PUNTATA/ La Rapallizzazione di Verzi a Loano descritta da
un ex assessore
LA LEGALITA’ CERCA CASA
NELLO STUDIO DELL’ARCHITETTO
Tempi passati quando Cenere
gridava: <VIVERI E’ COME PREVITI> ,da Secolo XIX del 10 marzo 1998.
Tempi recenti quando il sindaco Vaccarezza si faceva
fotografare (Il Secolo XIX pubblicava) con il
procuratore capo della Repubblica, Scolastico, che in due occasioni
pubbliche ha puntato l’indice contro gli scempi edilizi e lo
sfruttamento devastante del territorio. Eppure la storia edilizia
che documentiamo, al di là dei controlli a campione, a passo di
lumaca, iniziati il 12 ottobre 2007 (riportavano le cronache
locali), non ci dicono se la “legge è uguale per tutti”, oppure a
Loano ci sono privilegiati e forse anche impuniti. Magari potrebbe
intervenire la Procura generale di Genova. Visto che i “topi
ballano” e “cantano”!
di
Gilberto Costanza
Loano - Come già
anticipato in precedenti
mie lettere aperte pubblicate su
www.truciolisavonesi.it
settimanale n. 162 (con la pubblicazione dell’elenco proprietari
di azienda agricola che hanno richiesto uno o più piani aziendali di
sviluppo agricolo e approvati dalle Giunte comunali presiedute dai
sindaci Francesco Cenere e Angelo
Vaccarezza) e n. 163, rispettivamente del 6 luglio 2008 e
del 14 luglio 2008,
inizia la prima puntata sui Piani aziendali di sviluppo agricolo
(in seguito denominati, per brevità, P.A.S.A.), con doverose
premesse di richiamo Leggi e normative vigenti.
La legge n. 9 del 9
gennaio 1963, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore
diretto richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e
soggettivi:
Requisiti oggettivi:
a) il fabbisogno lavorativo del fondo
non deve essere inferiore alle 104 giornate annue; b) l’effettiva
prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore
ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle
coltivazioni del fondo e per l’allevamento del bestiame.
Requisiti soggettivi:
a. le attività agricole devono essere esercitate direttamente con
carattere di manualità; b. i soggetti interessati devono dedicarsi
in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole.
Per attività
prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto
per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso
la maggior fonte di reddito.
La legge n. 41 del
1977, all’art. 5, così recita: “ E’ considerato imprenditore
esercente l’attività agricolo a titolo principale colui che dedica
almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo
all’attività agricola e che da questa trae almeno i due terzi del
proprio reddito globale di lavoro. I limiti di cui al comma
precedente possono essere ridotti al 50 per cento del reddito e del
lavoro complessivamente ricavato e dedicato all’agricoltura purchè
alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all’attività
agricola raggiunga il limite di 2.300 ore annue per una unità
lavorativa uomo (ULU) ed il reddito raggiunga quello comparabile.
E’ altresì
considerato imprenditore esercente l’attività agricola a titolo
principale colui che avendo l’azienda ubicata per la maggior parte
in territorio montano o in zona svantaggiata dedica almeno il 50 per
cento del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola
e che da questa trae almeno il 50 per cento del proprio reddito
globale di lavoro. I soci delle cooperative agricole costituite a
norma delle vigenti disposizioni e quelli delle associazioni di
imprenditori che presentano un piano comune devono ricavare
dall’attività singola e da quella associata almeno il 50 per cento
del proprio reddito e devono dedicare all’attività aziendale ed
associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.”
Considerato che le
delibere di Giunta comunale di approvazione di P.A.S.A., in
premessa, richiama gli art. 27 e 32 delle Norme Tecniche di
Attuazione (in seguito denominati, per brevità, NTA) della Variante
Generale al P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvata con
D.P.R.G. n. 372 del
04.12.1998, prevedono che l’edificazione nelle zone agricole si
attui “a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della Giunta
Comunale, esteso all’integrale pertinenza di almeno una azienda
agricola”. A prescindere che sembra non esserci coerenza e facili
diverse interpretazioni nel Capitolo V – Zone agricole – fra gli
articoli dall’art. 24 all’art. 38. L’art. 24 definisce le
zone
agricole: 1) Le
zone agricole individuate all’interno del territorio comunale si
suddividono in 4 categorie:
·
Zone
agricole “EI”, per
agricoltura intensiva;
·
Zone
agricole “ES”, per
agricoltura tradizionale;
·
Zone
agricole “EE”, per
attività agro – silvo – pastorali e difesa idrogeologica;
·
Zone
agricole “S”, agricole di
salvaguardia anbientale.
2) Per gli
interventi assentibili in ciascuna di queste zone si danno le
seguenti definizioni::
1) Fondo rustico:
E’ l’insieme dei terreni, di un unico
proprietario, ricadenti in zona agricola omogenea, anche non
contigui, costituenti la stessa azienda.
2) Azienda agricola:
E’ l’azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato,
avente una superficie agraria (Sa) pari almeno a quella minima
stabilita in ogni singola articolazione delle zone agricole.
3) Abitazione connessa alla
conduzione agraria del fondo:
E’ il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza,
finalizzate ad una corretta conduzione del fondo aventi tipologia
rurale e precisamente:
- deve essere
collocata in edifici di norma unifamiliari o, al massimo, in edifici
con non più di tre alloggi;
- deve avere una
superficie lorda (comprensiva delle murature) non superiore a mq.
200,00;
- …
L’art. 25 definisce
la destinazione d’uso:
1) La destinazione d’uso
dei suoli e degli edifici nonché parte dei medesimi sono
esclusivamente connesse alla conduzione agraria dei fondi salvo i
casi già caratterizzati alla data di adozione del PRG da diversa
destinazione d’uso rispetto a quella comune alla conduzione delle
attività agricole. Nelle zone agricole sono consentiti interventi
esclusivamente per le seguenti destinazioni d’uso: 1) abitazioni
connesse alla conduzione agraria del fondo; 2) annessi rustici; 3) …
.
2) in tutti i casi si intervenga sul patrimonio edilizio esistente, la
S.I.u minima degli alloggi non può essere inferiore a mq. 70,00
lordi, fatta salva la minima superficie netta di norma.
L’art. 26 definisce
Interventi edilizi in zone
agricole: norme generali: 1) … e seguenti … 8) Ogni entità
realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con
strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con
la rete di distribuzione dell’energia elettrica e garantire lo
smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a
soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge. (continua
nella prossima puntata).
Il rinvio si rende
necessario per non tediare il lettore nel richiamare leggi e NTA.
Già le premesse
sopra riportate consentono di iniziare a fare riflessioni, ipotesi e
domande.
Ci si chiede e si chiede
(agli amministratori tutti e responsabili di settore degli Enti:
Comune, Provincia e Regione
che hanno l’obbligo/dovere, nelle rispettive competenze,
di effettuare i controlli ed interventi a norma di Leggi vigenti):
1) Quanti, in
realtà, i proprietari che hanno richiesto l’approvazione di P.A.S.A.
avevano ed hanno i
requisiti di legge ?
2) Come è possibile
che avessero i requisiti di legge: non residenti (49), società di
imprese edili (4) e residenti (60) che (notoriamente)
svolgevano o svolgono altra attività prevalente come:
insegnanti e politici, liberi professionisti, commercianti (alcuni
titolari di supermercato), proprietari di stabilimenti balneari,
amministratori di condomini, impiegati di Enti, di
banca, ecc. e pensionati
?
3) Quali requisiti
avevano ed hanno quei proprietari (4) che hanno dichiarato di essere
domiciliati presso lo Studio dell’ Ing.
Ferruccio MASI ?
4) A prescindere
dai requisiti (sicuramente
prioritari!), quali sono i motivi per cui i seguenti
proprietari richiedenti (residenti e non residenti)
hanno usufruito più di una
delibera di approvazione
di P.A.S.A. da parte della Giunta comunale di Loano:
Francesco Costanzo(2) (residente a Brandizzo (TO),
Rossella Dal Bello (3)
(residente a Asti), Modesto
Dellagaren (3) (residente a Asti),
Rosolino Ferraro (2)
(residente a Loano), Gino
Garabello (2) (residente a Prunetto(CN),
Pier Paolo Garabello (2)
(residente a Prunetto (CN), Pietro Oliva (3) (residente a Boissano),
Giovanni Battista Porro (2) (residente a Loano),
Rocca Davide (2)
(residente a
Loano),
Stefanie Rembado (2) (residente a Pietra Ligure) ?
Probabilmente non
seguiranno chiarimenti in merito, non solo per chi scrive ma per
tutti i cittadini loanesi, (da
chi di dovere!). In oggi sono rimasti inevasi
quelli già enunciati su precedenti articoli o lettere aperte.
Il seguito alla
prossima puntata.
Gilberto Costanza