Ventimiglia

I curiosi retroscena di una controversia, spulciando tra delibere e numeri quante sorprese!
Le date biricchine di una transazione  Comune-Consorzio nazionale servizi
Ventimiglia: bonus di 123 mila euro, ma lo “sconto”è ricco di risvolti
Niente parere ‘pro veritate’, previsto dalla legge e non quadrano parecchie cose

I curiosi retroscena di una controversia, spulciando tra delibere e numeri quante sorprese!
Le date biricchine di una transazione Comune-Consorzio nazionale servizi
Ventimiglia:bonus di 123 mila euro, ma lo “sconto”è ricco di risvolti
Niente parere ‘pro veritate’, previsto dalla legge e non quadrano parecchie cose
 

Ventimiglia (5) – Siamo sempre più convinti che i cittadini di buona volontà, attenti, diligenti e abituati ad amministrare il proprio bilancio familiare come un “buon padre di famiglia” dovrebbero dedicare un po’ del loro tempo a visionare gli atti adottati dai loro Amministratori comunali e non solo.

Dal 1 gennaio 2011 vi è l’obbligo di tutti i Comuni di pubblicare sul loro sito l’Albo Pretorio online con valenza di pubblicità legale.

Di fatto, l’Albo Pretorio cartaceo dei comuni è stato eliminato.

Seguire attentamente le delibere e le determinazioni dei Dirigenti Responsabili, in modo particolare quelle inerenti le spese, con uguale attenzione con cui viene gestito il proprio bilancio familiare, significa tenersi aggiornati sul come avvengono le scelte di spesa e come vengono gestite.

E’ necessario una mobilitazione civica che sia finalizzata a far sì che gli Amministratori comunali siano più attenti e coscienti nella gestione della cosa pubblica. A prestare più attenzione nel decidere indirizzi a carattere amministrativo evitando certi tipi di spese che si dimostrano essere fonte di sprechi e adottare procedure le più possibili trasparenti.

Più saranno i cittadini che seguiranno attivamente la gestione del proprio Comune, in forma singola o associata, più sarà l’attenzione degli Amministratori a svolgere diligentemente i loro compiti istituzionali anche per evitare eventuali diminuzione di consensi elettorali nelle elezioni Amministrative locali.

Solo così si potranno evitare sprechi del denaro pubblico (dei cittadini) che, in tanti casi, danno origine a presunti scandali di corruzione e illecite speculazioni i quali sono in forte aumento e provocano doverosi interventi della Magistratura, per ipotesi di reato penale o della Corte dei Conti, per ipotesi di danno erariale (danni alla collettività), riportati nelle cronache nazionali e locali.

Ecco un esempio pratico di come ogni cittadino può prendere visione di atti pubblicati all’Albo Pretorio online di ogni Comune.

Nel consultare l’elenco degli atti pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Ventimiglia abbiamo ritenuto meritevole di attenzione la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2011, oggetto: Approvazione schema di contratto di transazione tra Comune di Ventimiglia e Consorzio Nazionale Servizi per il servizio di refezione e mensa scolastica periodo 2001 – 2007.

Il Sindaco Scullino

Giunta comunale composta da: SCULLINO Gaetano Antonio, Sindaco e dagli Assessori: GUGLIELMI Guglielmo, MACCARIO Fabrizio, NAZZARI Roberto, SPINELLA Salvatore, Spinosi Andrea. Assente alla riunione: SPINOSI Andrea.

Assiste quale Vice Segretario il Dott. Armando BOSIO il quale provvede alla redazione del verbale.

Nella delibera si legge:    

PREMESSO CHE:

– con contratto stipulato in data 26.06.2001, repertorio n. 996, il Comune di Ventimiglia concedeva in appalto alla società Consorzio Nazionale Servizi, società cooperativa a responsabilità limitata, corrente in Bologna, via della cooperazione n. 3, il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle mense scolastiche cittadine, per il periodo dal 1 settembre 2001 al 30 giugno 2004, per un importo di euro 1.583.370,08;

– in data 31.12.2003, il Consorzio Nazionale Servizi comunicava la propria disponibilità al rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, applicando uno sconto di € 0.05 sul prezzo a pasto e proponendo la fornitura aggiuntiva di alimenti provenienti da produzioni biologiche;

– con contratto stipulato in data 5.04.2004, repertorio n. 2757, il Comune di Ventimiglia e il Consorzio Nazionale Servizi concludevano il nuovo contratto di appalto, per il periodo dal 1 settembre 2004 al 30 giugno 2007;

– alla data del 30 giugno 2007 veniva meno ogni rapporto contrattuale fra le parti, senza che vi fossero reciproche contestazioni;

– con intimazione (?) del 3.08.2010, il Consorzio Nazionale Servizi, per mezzo del proprio legale di fiducia, richiedeva al Comune il riconoscimento dell’adeguamento del corrispettivo dei contratti de quibus per l’intero periodo dal settembre 2001 al giugno 2007, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge 537/1993, come sostituito dall’art. 44 della legge del 724/1994;

– con successiva intimazione (?) del 30.09.2010, il Consorzio Nazionale Servizi quantificava la propria pretesa, a titolo di revisione prezzi, nella somma complessiva di € 153.745,23 oltre alla somma di € 2.000,00 a titolo di spese legali;

– il Comune, in merito alle predette richieste, ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza delle pretese del Consorzio;

– tra le parti sono intercorsi contatti e trattative, finalizzate a ricercare la composizione in via di accordo bonario della controversia;

L’assessore Guglielmi

DATO ATTO che il Consorzio Nazionale Servizi è disponibile ad accettare, a saldo e stralcio di tutte le proprie pretese per capitale, spese legali, interessi e rivalutazione, l’importo omnicomprensivo di € 32.000,00 oltre I.v.a., dichiarando di non aver null’altro a pretendere in relazione ai predetti contratti per qualsivoglia titolo o ragione;

DATO ATTO che, a termini di legge (?), nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione periodica del prezzo è sempre dovuta, anche nei casi in cui il contratto non lo preveda (?);

CONSIDERATO pertanto che, in un eventuale giudizio, la questione controversa con alto grado di probabilità riguarderebbe soltanto la quantificazione della somma dovuta (?);

DATO ATTO che, sotto questo profilo, il Consorzio ha notevolmente ridotto le proprie pretese, fino quasi a un quinto della somma inizialmente richiesta;

RITENUTA perciò l’opportunità (?) di definire alle predette condizioni ogni contenzioso con la società Consorzio Nazionale Servizi;

VISTO lo schema dell’atto di transazione, predisposto e concordato con il legale della controparte; (?)

[…]

DELIBERA

 

1) DI APPROVARE lo schema di atto di transazione tra questo Ente e la società Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l., a definizione di ogni contendere in merito ai contratti di appalto sottoscritti dalle parti in data 26.06.2001, repertorio n. 996, e in data 5.04.2004, repertorio n. 2757, relativi al servizio di refezione e mensa scolastica per il periodo settembre 2001- giugno 2007;

[…]

@@@

 

Il motivo della nostra attenzione è scaturito nelle diverse curiosità e presunte anomalie che ci hanno spinto ad una più attenta valutazione di come è stata gestita e risolta la problematica in oggetto.

Il tutto parte dal contratto stipulato fra le parti in data 26 giugno 2001 (periodo dal 1.09.2001 al 30 giugno 2004) che prevede un importo di spesa di euro 1.583.370,08 poi rinnovato in data 5 aprile 2004 (periodo dal 1.09.2004 al 30.06.2007) su disponibilità della Soc. Consorzio Nazionale Servizi Srl con sede in Bologna.

Analizzando le date si nota uno sfasamento nei periodi indicati, tenuto conto che il primo contratto risulta iniziato dal 1.09.2001 e termina al 30.06.2004 e il secondo inizia al 1.09.2004 e termina al 30.06.2007.

Domande: Il periodo di prestazione della Soc. Consorzio Nazionale Servizi Srl è iniziato dal 1.09.2001 o dal 1.07.2001? Il secondo contratto è iniziato dal 1.07.2004 o 1.09.2004 ed è terminato il 30.06.2007 o il 30.09.2007? L’importo è rimasto immutato dal primo al secondo contratto in euro 1.583.370,08 per cui gli importi pagati sarebbero stati in totale euro 3.166.740,16? Non vi sono stati pagamenti aggiuntivi?

L’assessore Macario

Con intimazione (?) del 3 agosto 2010 la Soc. Consorzio Nazionale Servizi Srl  aveva richiesto il riconoscimento dell’adeguamento del corrispettivo dei contratti de quibus per l’intero periodo dal settembre 2001 al giugno 2007 e con successiva intimazione (?) del 30.09.2010 quantificava la propria pretesa, a titolo di revisione prezzi , la somma complessiva di euro 153.745,23 oltre alla somma di euro 2.000,00 a titolo di spese legali.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza delle pretese del Consorzio. Perché nella delibera non è indicata la data e numero di protocollo con cui è stato comunicato al Consorzio “ l’inammissibilità e infondatezza delle pretese”, sempre nel presupposto che il Comune l’abbia fatta per iscritto? Erano indicate le motivazioni? E’ seguita una risposta in merito?

La controversia si è limitata a scambi epistolari o è stata attivata dalla soc. Consorzio Nazionale Servizi Srl con l’inizio di una causa civile?

Se così non è stato, come sono stati impostati e con quali motivazioni “- tra le parti sono intercorsi contatti e trattative, finalizzate a ricercare la composizione in via di accordo bonario della controversia;”?

La controversia è riferita solo alle due intimazioni (?) del 3 agosto 2010 e del 30 settembre 2010 (attivate dopo tre anni)?

Come è stato possibile che la soc. Consorzio Nazionale Servizi Srl, dopo aver intimato (?) una richiesta di euro 155.745,23 si è dichiarata disponibile a accettare, “a saldo e stralcio di tutte le proprie pretese per capitale, spese legali, interessi e rivalutazione, l’importo omnicomprensivo di € 32.000,00 oltre I.v.a.”? Una differenza in meno di euro 123.745,23 sull’iniziale richiesta? Agli atti del comune, vi è un parere legale “pro veritate” che “a termini di legge, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione periodica del prezzo è sempre dovuta, anche nei casi in cui il contratto non lo preveda”?

Ai consiglieri comunali di minoranza del Comune di Ventimiglia è sfuggita la delibera sopra richiamata? Cosa ne pensano?

Seguiranno risposte mirate, documentate e adeguate?

Nel dubbio, per dovere d’informazione e rispetto dei lettori ci impegniamo a pubblicarle, se ci saranno trasmesse anche tramite internet.

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

3/02/2011 – Trucioli Savonesi – n. 279

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