Turismo produttivo e cooperazione

TURISMO PRODUTTIVO E COOPERAZIONE

TURISMO PRODUTTIVO E COOPERAZIONE.

L’ANTEFATTO: in Spagna….. è proibito affittare alloggi in periodo stagionale!  In Italia … 8milioni di alloggi vuoti,…  può trasformare in alloggi anche gli alberghi!

 ED ECCO QUA! Stiamo programmando le possibili demolizioni delle strutture ricettive e abitative diventate ormai obsolete e prive di mercato!  Ma, se risulta abbastanza chiaro che, ristrutturare l’esistente è praticamente impossibile, dati gli enormi costi necessari a far rientrare questi edifici, anche solo, nella semplice categoria antisismica, … lascia molto perplessi constatare che alberghi e pensioni ancora in condizioni strutturali accettabili, vengano proposti in regalo allo Stato Italiano (che non li vuole) o avviati alla demolizione, quali uniche vie d’uscita per riuscire a disfarsene !!

La Spagna, per ovviare ai suoi problemi di gestione Alberghiera, ha disposto per Legge, che dal 24/10/2014 i proprietari di alloggi da sempre locati solo nei periodi turistici – stagionali, non possano più essere affittati saltuariamente, ma  locati annualmente, solo a “Residenti fissi”!!

L’Italia invece,  continua a consigliare caldamente, la trasformazione di alberghi e pensioni in alloggi, immaginando di affittarli stagionalmente insieme a quegli spaventosi 8milioni di alloggi vuoti  già a disposizione, per continuare quell’ “insulto turistico” che perdura da 40anni !!…e che in un mercato  di compra – vendita ormai crollato, rappresenta la vergognosa motivazione del disgustoso affanno, in cui si muovono TUTTI i nostri politicanti !! …… E ALLORA?

 Abbiamo da 60 anni investito, e continuiamo a farlo, nell’educazione e nella formazione di personale turistico alberghiero, senza mai identificare una concreta possibilità di crescita e di riscatto attraverso un vero lavoro produttivo  in questo settore, vedi su google: ”il nostro turismo di 4mesi l’anno”. E non solo per i giovani, anche per le altre migliaia di disoccupati, la BCE e le banche a loro associate, devono rendersi conto che la Cooperazione in campo turistico, abitativo e di consumo, potrebbe essere il solo, vero polmone di attrazione dei capitali necessari per il credito, e la conseguente creazione di nuove aziende, salvando anche quelle già esistenti: Workes buy out “AZIENDE SALVATE”,  vedi Papa Francesco.


Purtroppo tutti i partiti politici non riuscendo a creare posti di lavoro, annaspano ormai in una maionese impazzita, che coinvolge anche l’attuale sistema cooperativo, in quanto maledettamente legato a SERVIZI “dichiaratamente produttivi”, che però non producono in effetti né redditi reali, né lavoro indotto.         

Risulta ormai evidente che frazionare le nostre proprietà alberghiere in alloggi di 50 metri quadri, vuol dire “perdere  lavoro”, ma, se le si frazionano in monocamere residenziali per 2 persone, di 25 metri quadri, vendendole e gestendole in un semplice sistema COOPERATIVISTICO, si riuscirebbe sicuramente a salvare TUTTE le nostre  inconsistenti strutture Alberghiere,  riproponendole dotate sicuramente, di un vero LAVORO PRODUTTIVO!! Infatti l’ Aparthotel internazionale, altro non è se non una Cooperativa formata in prevalenza da persone autosufficienti, che acquistando notabilmente, una piccola residenza fornita di tutti i servizi necessari al loro vivere, possono risiedervi stabilmente, o affittarla alla Gestione Direzionale della Cooperativa che associata al vecchio gestore, si ritroverebbe sempre proprietaria dei locali necessari  alla nuova conduzione (reception, ristorazione, cucina, lavanderia, box, ecc.).

Dopo aver rivisto così, la nuova Gestione ufficiale degli 8 progetti visibili su Google caro Renzi ecco 8 progetti per dare lavoro a 1400 persone, sarebbe  necessario: 1° approvare la Legge che segue,  2° prendere  contatti  gestionali  con:

Thomson Holiday (gestione), Tour-operators USA (commercializzazione), Alitalia-Etihad-Rainayr (charterizzazione),  Baltur-Eurolines (trasporti su gomma), BNP Paribas (movimenti e garanzie bancarie), Condotte Roma (sviluppo e costruzione), pianificando i Presupposti Progettuali creati dalla  nostra equipe  tecnica.

Possiamo quindi essere certi che la Riforma del turismo che segue, ripresentata in questo preciso contesto politico strettamente connesso alle CONFCOOPERATIVE,  attrarrà  un’immediata, vertiginosa  adesione  sociale  di produzione e di lavoro veramente indeterminato!!


 La LEGGE quale:  

 “Riforma del Turismo” nei ”Piani di Sviluppo del Territorio Nazionale”

 

Oggetto:  Norme in tema di vendita di  R.T.A. nelle strutture alberghiere riconvenzionate a Confcooperative.

  RELAZIONE

Le norme delle quali si chiede l’introduzione nell’ordinamento giuridico Regionale  mirano, attraverso la possibilità di vendita di singole camere d’albergo, al reperimento di capitali da investire in ambito turistico – alberghiero, in regime di cooperativa, considerata la valenza economica che il settore turistico riveste nella nostra Regione.

Articolo  1   (Finalità)

1.La Regione Liguria promuove con la presente legge la compravendita di singole camere d’albergo R.T.A. della superficie minima di mq. 18,00 al netto dei muri perimetrali e dei balconi, al fine di favorire l’investimento di capitali in ambito turistico-alberghiero, sia attraverso un recupero ed una valorizzazione del patrimonio esistente, sia attraverso la costruzione di nuove strutture.

Articolo  2   (Facoltà del proprietario)

1. Il proprietario della struttura alberghiera, configurata come prescritto nella presente legge, ha facoltà di vendere a terzi le singole camere d’albergo quali R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera) inserendo i terzi quali soci della nuova  singola cooperativa.

Articolo 3   (caratteristiche tecniche indispensabili delle strutture alberghiere)

1.  Le strutture alberghiere interessate alla presente legge dovranno possedere i  seguenti indispensabili requisiti:  

a) Un settore destinato alla ristorazione e all’intrattenimento (cucina, sala di intrattenimento e servizi connessi;

b)  Un settore destinato alla ricezione con segreteria e direzione della struttura;

c) Idonei locali destinati alla lavanderia e adeguati servizi igienico-sanitari d’uso comune;

d)  Un adeguato numero di parcheggi commisurati alla struttura nel suo complesso;

e)  Attività sportive, ricettive, commerciali e servizi compatibili.

Articolo  4   (caratteristiche delle singole unità oggetto di compravendita)

  1.   Ogni singola camera della struttura alberghiera, formante oggetto di vendita, dovrà avere una superficie minima di mq. 18,00 (al netto dei muri perimetrali e dei balconi) comprensivi di una zona destinata alla cottura ed una al servizio dotato di w.c., lavabo, bidet e doccia;

Articolo  5   (Regolamentazione giuridica delle strutture)

1.  Tutte le parti formanti la struttura sono vincolate alla funzione d’uso alberghiera;

2.   I suddetti locali dovranno essere  necessariamente intestati alle persone fisiche o giuridiche che si faranno carico della gestione complessiva della struttura;

3. Il proprietario della singola R.T.A. oggetto di compravendita cederà, al momento  stesso dell’acquisizione notarile, la stessa in affitto alla Cooperativa di Gestione senza mai poter rivestire la figura di imprenditore turistico – alberghiero autonomo ed in concorrenza con il gestore generale qualunque sia il numero delle R.T.A. acquistate e cedute in gestione;

Articolo  6  (Regolamenti contrattuali)

  1.   Costituirà parte integrante del rogito notarile di compravendita, di una o più R.T.A., un regolamento contrattuale che dovrà regolare i rapporti intercorrenti tra la proprietà della struttura alberghiera, come meglio descritta all’ Art. 3 comma 1. lettere a),b),c), ed i proprietari delle R.T.A.;

 2.  Il regolamento contrattuale dovrà contemplare i seguenti elementi:  

a)  La determinazione di un reddito da corrispondere ai proprietari della singole R.T.A., in assenza di un loro utilizzo;

b)  La facoltà di utilizzo personale delle R.T.A. da parte dei singoli proprietari con la possibilità di stabilirvi la residenza anagrafica;

c)  Alle singole R.T.A. dovranno essere attribuiti valori millesimali necessari anche alla determinazione delle singole rendite catastali;

d) Il regolamento contrattuale dovrà essere redatto rispettando tutte le norme inderogabili previste dal Codice Civile relative alla fattispecie della cooperativa e specificando quelle derogate;

e)  Dovrà essere stabilita, nel dettaglio, la suddivisione delle spese e degli oneri fra le diverse parti contraenti.

Articolo 7  (determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte degli Enti Locali)

1.  Ai fini del conteggio degli oneri di urbanizzazione le R.T.A. oggetto di compravendita non verranno considerate come unità immobiliari a sé stanti, né come il risultato di frazionamenti.

Articolo  8  (Strutture Alberghiere esistenti)

1. Le strutture Alberghiere esistenti potranno beneficiare della possibilità di vendere parte della loro proprietà trasformandola nelle porzioni nei modi specificati dall’Art.4.

In assenza comunque dei requisiti di cui all’Art.3, e quindi nell’impossibilità di una gestione continuativa, gli acquirenti di queste nuove R.T.A. potranno stabilirvi comunque la “residenza anagrafica” con un contratto che preveda lo svincolo dei servizi gestionali e quindi del pagamento per il periodo della loro interruzione e la ripresa delle intese, contestuale agli stessi servizi.

Tale soluzione consentirà il mantenimento delle strutture esistenti, che rivitalizzate da capitali privati potranno, così modificandosi in base alle caratteristiche elencate negli Art. 3 e 4, e rientrare a loro volta nelle R.T.A. nel modo più completo e continuativo, per operare nell’arco dei 12 mesi annuali. 

Guido Luccini

lucciniguido@yahoo.it

SAVONA   05/04/2015

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