Porcellum Incostituzionale – parte 2

Porcellum incostituzionale – Parte 2

 

Porcellum Incostituzionale – parte 2

Pochi giorni fa è uscita la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità del premio di maggioranza e delle “liste bloccate” della legge elettorale nota come Porcellum.

 
La sentenza della Consulta conferma tutto ciò che avevo esposto nel pezzo precedente (qua: Porcellum incostituzionale – Parte 1), ossia, oltre alla già citata illegittimità dei due meccanismi di cui sopra, la piena legittimità del Parlamento, la nuova disciplina elettorale vigente dopo le censure applicate (proporzionale e ripristino preferenza) e il considerare le elezioni fatto concluso. Tralasciando tutta la premessa per cui la Corte ha dichiarato accoglibile il ricorso, in quanto tecnicamente articolata (anche se fondamentale in quanto supera il cd. divieto di fictio litis, citato nel precedente articolo, per la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, ma che per un motivo o per l’altro sono sottratti al giudizio della Corte), mi focalizzerò sui punti appena elencati.

 
I punti salienti della sentenza
La sentenza della Corte ha una forza dirompente e implicazioni politiche non da poco conto, ma andiamo con ordine:
 
illegittimità del premio di maggioranza, in quanto, in sostanza, totalmente irragionevole. L’assegnazione d’ufficio di 340 seggi (55%) alla Camera per la forza politica che, non avendo ottenuto come risultato l’assegnazione dello stesso numero di seggi, ma che ha comunque conseguito la maggioranza relativa è oltremodo distorsivo della rappresentanza parlamentare. La mancanza, infatti, di una soglia minima per l’ottenimento di tale premio ledeva l’uguaglianza del voto, in quanto comprimeva troppo un diritto costituzionalmente tutelato (il voto eguale, appunto). Testualmente “il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008)”. Le stesse considerazioni valgono per il Senato, dove il premio è assegnato su base regionale e pertanto la composizione del Senato è viziata dalla somma dei risultati regionali, producendo un effetto ancor più distorsivo (l’esempio è con le ultime elezioni, dove il PdL pur avendo un risultato nazionale del 22%, inferiore al M5S, 23%, ha avuto quasi il doppio dei senatori, grazie alla vittoria in regioni più grosse);
 
illegittimità del “listino bloccato”, in quanto la mancanza della possibilità di esprimere il voto di preferenza, comprime (a mio avviso viola totalmente) il suffragio universale diretto e di conseguenza la libertà di voto. Perché non solo l’elettore dovrebbe essere libero di scegliere il gruppo politico che lo deve rappresentare, ma, soprattutto, dovrebbe avere il potere di incidere sulla composizione dell’Assemblea elettiva. Infatti, oltre ad esistere liste predeterminate a tavolino dai partiti, esistendo la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni e conseguentemente, dopo le elezioni, di optare a propria discrezione per l’uno o l’altro collegio, l’elettore non ha la certezza dell’esito del suo voto. Anche qui è importante citare questo passaggio della sentenza, secondo cui “tale libertà risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito”.

 
Questi i due punti giudicati illegittimi dai giudici costituzionali. La Consulta, censurando queste norme, ha però sancito anche altri punti, che è bene riportare e spiegare per ben capire la portata della sentenza.
 
Innanzitutto il Parlamento è legittimo. Seppur vero che le sentenze della Corte dispiegano efficacia ex-tunc (fin dall’inizio), in quanto dispongono l’annullamento delle norme dichiarate illegittime, è altrettanto vero che il fatto giuridico delle elezioni è un fatto concluso al momento della proclamazione degli eletti. La convalida è infatti un atto interno alle Camere, non sindacabile dalla Consulta, previsto dai regolamenti parlamentari. Inoltre esiste il principio di continuità dello Stato, che non può permettere, proprio per il pieno rispetto della Costituzione, che un organo costituzionale venga reso vacante. Difatti, con il contorto ragionamento di invalida fin dall’inizio, tutto ciò che è stato prodotto dal Parlamento (leggi e nomine) sarebbe annullato e di conseguenza l’elezione doppia di Napolitano, i governi Prodi, Berlusconi, Monti e Letta e i rispettivi provvedimenti. E tutte le nomine e provvedimenti indiretti, dovute ad espresse disposizioni degli organi viziati dal Porcellum dal 2006 ad oggi. In pratica getterebbe nel caos l’intero Paese e non si potrebbe nemmeno ricorrere a nuove elezioni, in quanto non ci sarebbe un governo costituzionalmente legittimo per sovrintendere alle operazioni di voto. Ma anche la stessa sentenza della Consulta perderebbe a sua volta di validità, visto che anche la sua composizione sarebbe viziata dagli effetti di tale pronuncia. Quindi, molto saggiamente e in maniera costituzionalmente legittima, la Corte ha ribadito che la disciplina elettorale fuoriuscita dalla sentenza n. 1/2014 dispiegherà i suoi effetti dalla prossima tornata, qualora il Parlamento non ne approvi un’altra.
 
La legge elettorale attualmente in vigore è un sistema elettorale proporzionale puro (sono mantenuti gli attuali sbarramenti), con il voto di preferenza ripristinato. Questa è quella sentenza che viene chiamata di tipo additivo, in quanto aggiunge una disposizione che garantisce la coerenza della legge alle norme censurate in base ai principi enunciati nella sentenza.
 
Possiamo però focalizzare ulteriormente un paio di puntualizzazioni della Consulta:
 
-il listino bloccato può essere ammesso qualora il numero di candidati sia talmente esiguo da permettere la conoscibilità dei candidati (come i collegi uninominali);
-l’effetto distorsivo della rappresentatività deve essere commisurato ad un criterio di ragionevolezza e del “minor sacrifico possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”;
-la legge deve rispettare le finalità che sottende al suo interno, in quanto occorre garantire la certezza del diritto (non la certezza del vincitore delle elezioni), ossia la certezza che il voto “costruisca” qualcosa.
 
Quest’ultimo punto ha una certa importanza all’interno della sentenza, in quanto il Porcellum aveva come obiettivo la formazione di maggioranze salde e certe. Ma la legge stessa cadeva in contraddizione con gli effetti reali del Porcellum. La diversità di attribuzione del premio di maggioranza tra Camera e Senato non garantisce infatti la simile ripartizione percentuale di seggi, ma anzi agevolano molto il “ribaltamento” del risultato, in quanto ottenendo risultati pressoché simili tra Camera e Senato a livello nazionale, in virtù del premio di maggioranza regionale per il Senato basta vincere in quelle tre-quattro regioni più grosse per distorcere esageratamente la composizione della camera alta rispetto al reale risultato. Si pensi alle elezioni del 2006, dove il governo Prodi si reggeva per un pugno di senatori, o a quelle del 2013, dove, come già detto, il PdL ha ottenuto un numero di senatori quasi doppio al M5S pur essendo arrivati appaiati e di poco inferiore al PD, pur se quest’ultimo arrivò sopra di poco.
 
La sentenza lascia spazio sicuramente ad un sistema maggioritario, ammettendo però che l’impianto costituzionale è basato per funzionare con un sistema proporzionale. Il sistema maggioritario deve però garantire al massimo la rappresentanza, il che legato ai presupposti di illegittimità del premio di maggioranza, implicherebbe che per sacrificare la rappresentanza “a specchio” (proporzionale), occorra raggiungere appunto una soglia minima di voti. Il maggioritario a doppio turno proposto da Renzi sarebbe dunque irragionevole e, probabilmente, incostituzionale, in base a quanto scritto in questa sentenza (del perché se ne parlerà nel prossimo articolo).
 
Di conseguenza, molto velatamente, le coalizioni non sembrano rispondere alla Costituzione, in quanto formando maggioranze fittizie che non hanno alcun legame giuridico vincolante, non vanno nella direzione del formare maggioranze solide e non garantiscono la tanta cara “stabilità” di Letta, Renzi e Berlusconi. Il sistema tedesco è un esempio da seguire, dove l’alleanza si forma DOPO, in sede parlamentare, grazie al cd. Contratto di Coalizione (o Patto di Coalizione), dove il voto sancisce la composizione del Bundestag e, in base a questa, le forze politiche che hanno i numeri per avere una maggioranza, si accordano sulle linee politiche in maniera chiara e pubblica, assumendosi la responsabilità di fronte al popolo della loro scelta. Col Porcellum invece si diceva in soldoni che la coalizione vincente sarebbe stata assieme per sostenere il governo: abbiamo invece visto cos’è successo alle ultime elezioni, con partiti come SEL, UdC, Centro Democratico e Fratelli d’Italia sarebbero rimasti fuori dal Parlamento (la Lega non avrebbe avuto rappresentanza solo al Senato), se avessero corso da soli ed hanno ricevuto una sovra-rappresentazione grazie ai premi di maggioranza, nonché la separazione degli stessi partitini dalla coalizione con cui si sono presentati nella corsa elettorale.
 
I partiti sono i responsabili di tutto ciò, per 7 anni, consci di avere una legge elettorale palesemente viziata, non l’hanno cambiata, ma sono andati in TV e sui giornali a criticarla. Questo non cambia oggi, dove le dichiarazioni sono le stesse di ieri. Nemmeno il pericolo M5S delle elezioni scorse ha portato i partiti a modificare la legge elettorale, semplicemente perché era ritagliata su loro misura. Al momento nessuna legge elettorale dà ai partiti la possibilità di “vincere” le elezioni, perché non sono più in grado di leggere la situazione storica, sociale ed economica del Paese. Cercano solo di tirare a campare il più a a lungo possibile. La loro soluzione sarà probabilmente di tirar fuori un “Porcellum 2“, in quanto c’è una curiosa particolarità delle sentenza della Consulta: le sentenze sono immediatamente esecutive, in quanto “alterano” immediatamente il contenuto delle norme, ma il legislatore ha sempre e comunque ampia discrezionalità di intervento e può riproporre anche norme molto simili a quelle censurate, si pensi infatti al Lodo Schifani (o Maccanico), censurato dalla Consulta, ed al successivo e simile Lodo Alfano, ri-censurato dalla Consulta, e l’altrettanto simile legittimo impedimento, in parte costituzionale ed in parte censurato ancora, poi abrogato grazie al referendum del 2011.
 
Occhio, quindi, non facciamoci prendere in giro nuovamente!
 
PS: nel prossimo pezzo si analizzeranno nel merito le proposte di legge elettorale, vagliandone la rispondenza ai principi enunciati nella sentenza!

Manuel Meles

il cittadino frustrato

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