Loano

Per il Palariviera, scampato a Palarock e Palacoop
Vaccarezza promette querela all’avvocato Garassini
E un commento di Trucioli alle notizie (inedite) del sindaco e di Puleo

Per il Palariviera, scampato a Palarock e Palacoop
Vaccarezza promette querela all’avvocato Garassini
E un commento di Trucioli alle notizie (inedite) del sindaco e di Puleo
 

Loano – La seduta dell’ultimo Consiglio comunale del 5 aprile 2011 si è caratterizzata e ha assunto uno scontro verbale nella trattazione dei punti indicati all’Ordine del Giorno: “10 – Assenso all’approvazione del progetto di realizzazione di una residenza turistico alberghiera nello stabile denominato “Palariviera” (in origine “Palarock” ndr).

11 – Assenso all’approvazione del progetto di ampliamento della struttura turistico ricettiva “Hotel Garden Lido”.

“12 – Variante allo S.U.A. Di iniziativa privata ricadente in zona FV25bis (ex zona FV25) di P.R.G. denominata “I Pozzi” in Viale S. Amico – Adozione e pronunciamento di assenso, ai sensi dell’art. 59 della L.R. 04.09.1997, n. 36.”  

“13 – Adozione della variante al vigente P.R.G, ai sensi della L.R. n. 38/2007, finalizzata all’introduzione nello S.U.G. Della disciplina urbanistica dell’edilizia residenziale sociale (ERS).”

Nella discussione della delibera n. 10 – Assenso all’approvazione del progetto di realizzazione di una residenza turistico alberghiera nello stabile denominato “Palariviera” (in origine “Palarock” ndr) (leggi… la delibera consiliare) si è verificato uno scontro al “calor bianco” iniziato dal Sindaco-Presidente Angelo Vaccarezza quando, a seguito del puntuale e documentato intervento fatto dal Consigliere Dino Sandre – pubblicato sul n. 288 di Trucioli Savonesi – ha dichiarato: “sono stati pubblicati i comizi elettorali, quindi siamo in campagna elettorale” e, in chiusura del Consiglio, lo stesso Sindaco ha dichiarato: “Sì, volevo solo informare il Consiglio Comunale che la frase “comportamento contrario alla legge finalizzato ad alterare la campagna elettorale” sarà oggetto di querela. Basta.”

La consigliere Avv. Elisabetta Garassini – Capogruppo della lista civica “E’ LOANO” – nel corso del suo intervento ha sollevato il primario problema della norma che prevede che nei Consigli comunali, nei 45 giorni antecedenti le elezioni, l’adozione di atti debbano essere tassativamente a carattere urgenti e prioritari, ai sensi dell’ art. 38 comma 5 del Testo Unico n. 267/2000.

Ha quindi dichiarato: “ … la risoluzione 8/2009 resa dal Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte – alla quale fanno eco – ho visto anche altri pareri di analogo tenore resi da altre regioni, come – per esempio – quella resa dalla regione Friuli Venezia Giulia. L’oggetto di questo parere sono gli atti urgenti ed improrogabili e dunque l’interpretazione dell’art. 38, comma 5 del Testo Unico 267/200 … .

Il Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte dice: “ai sensi dell’art. 38”, che è più – questo lo voglio dire – richiamato nelle deliberazioni di urbanistica che sono oggi all’attenzione del Consiglio comunale – leggo il parere: “ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, i Consigli Comunali durano in carica fino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali – ed è quindi il nostro caso – ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Elisabetta Garassini

Con tale norma il legislatore ha voluto evitare che l’organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare, alterando così la “par conditio” tra le forze politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative e favorire gli stessi Consiglieri comunali in carica, che potrebbero rivestire anche la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio comunale.”

Questa che ho letto poco fa è una sentenza del TAR del Veneto e c’è un’altra sentenza di analogo tenore del Consiglio di Stato che sono proprio indicati nel parere:

 “Altro principio giuridico che ha indotto il legislatore ad operare tale limitazione è il principio secondo il quale i poteri dell’Amministrazione si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, per evitare che un organo in scadenza di mandato con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro, vincolando così o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative.”

Anche questa è una sentenza TAR.

“Su cosa si debba intendere con la nozione di atti urgenti e improrogabili da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su: a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere; b) nomina di rappresentanti del Consiglio comunale imposti da termini perentori presso enti, istituzioni o aziende; c) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; d) ratifica delle variazioni di bilancio.

La giurisprudenza, oltre ai casi sopraelencati, ha cercato di definire la nozione di atti urgenti ed improrogabili e di individuare l’organo a cui compete la valutazione della loro sussistenza, esprimendosi nel seguente modo: quando l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nei quali siano coinvolti diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge, oppure rischi di rilevante danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio comunale può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi”, sentenza del TAR.

“Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il Ministero dell’Interno” – quindi non un Tribunale – “con circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito che l’estensione della nozione di urgenza e di improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, che ne assume la responsabilità politica, tenendo presente che l’adozione degli atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purchè corredati da adeguata motivazione.

In materia urbanistica il Ministero, nella medesima circolare conferma, come stabilito dal TAR Umbria, che l’adozione di una variante al Piano Regolatore Generale viene ritenuta sufficientemente motivata con l’esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico.

Da quanto sopra espresso emerge chiaramente che anche adozione definitiva di una variante parziale al Piano Regolatore vigente può essere adottata dal Consiglio comunale nei 45 giorni antecedenti le elezioni, qualora sussistano i presupposti logico giuridici sopra richiamati.

In materia di varianti urbanistiche, ad avviso di chi scrive, l’adeguata motivazione, oltre i casi sopra contemplati, può sussistere nei casi obiettivamente documentati e motivati di tutela di livello occupazionale, urgente riorganizzazione produttiva o urgente necessità di adattamento del mercato”.

 

Ho voluto leggere per intero questo parere perchè restasse agli atti di questo Consiglio comunale. Mi sembra che i presupposti per adottare e per assumere deliberazioni nei 45 giorni antecedenti le elezioni, presupposti elencati in questo parere, non siano ravvisabili in nessun senso.

Signor Sindaco, le chiedo se questa, per esempio, è una variante urbanistica o non è una variante urbanistica ed è semplicemente una variante di destinazione d’uso.

Comunque, nell’uno o nell’altro caso credo assolutamente che non si ravvisino i presupposti e le dico di più: come dire?

Non mi sembra che si possa ravvisare assolutamente neanche un’adeguata motivazione sotto il profilo occupazionale, perchè qui il parere è molto chiaro, si dice: “devono essere…”, è una tutela di un livello occupazionale e quindi il livello occupazionale ci dovrebbe già essere, dovrebbe essere tutelato e dovrebbe essere obiettivamente documentato e motivato, cosa che non mi sembra ci sia in questa deliberazione.

Detto questo, che è secondo me, l’aspetto prevalente di queste pratiche che vengono portate oggi in Consiglio comunale e che secondo me è censurabile, credo che tra l’altro nel dettaglio, io non voglio entrare più di tanto nel merito del progetto, ma mi sembra assolutamente che, se si tratta di variante urbanistica, l’interesse pubblico non sia minimamente ravvisabile.

Per cui, al di là del fatto che questa pratica ha un iter più che ventennale, perché parte dal 1988, Turisport ha chiesto nel 2009 il cambio di destinazione d’uso della struttura, non vedo innanzitutto perché si debba oggi portare in Consiglio comunale, posto che non ha i requisiti dell’urgenza e dell’improrogabilità e poi chiedo spiegazioni in ordine e dove si ravvisa eventualmente l’interesse pubblico, perché a me sembra assolutamente che non ci sia.” Fin qui la dichiarazione.

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R – Chiara e inconfutabile è la sentenza del TAR del Veneto in cui si legge: Con tale norma il legislatore ha voluto evitare che l’organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare, alterando così la par conditio tra le forze politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative e favorire gli stessi Consiglieri comunali in carica, che potrebbero rivestire anche la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio comunale.

Il Palazzo comunale di Loano

D – Le delibere n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 ricadono nelle ipotesi e probabili vantaggi definiti nella sentenza del TAR del Veneto? E del Consiglio di Stato che solitamente fa giurisprudenza? 

E’ possibile, in ipotesi, che gli assessori in carica: Pignocca Luigi, Zaccaria Remo, Lettieri Luca, Oliva Pietro e i Consiglieri: Bocchio Gianluigi, Rocca Enrica – i quali hanno votato a favore – e che sono candidati al rinnovo del Consiglio comunale, possono trarre presunti vantaggi elettorali?

Sarebbe stata alterata la “par conditio” tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011? Perché – tenuto conto che la riunione dell’ultimo Consiglio comunale si è svolta il 26 novembre 2010 (oltre 4 mesi fa) – e per quali motivi il Consiglio comunale in oggetto non è stato convocato entro il termine legittimo del 31 marzo 2011?

Può verificarsi che, a seguito ricorsi e/o segnalazione alle Autorità competenti, possano seguire provvedimenti che potrebbero sancire la non regolarità delle stesse elezioni per presunte alterazioni della “par conditio” tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative?

Il Sindaco-Presidente Angelo Vaccarezza rispetterà la dichiarazione di presentare querela nei confronti della Capogruppo della lista civica “E’ LOANOAvv. Elisabetta Garassini che (a suo dire) avrebbe dichiarato (così riportata a verbale): comportamento contrario alla legge finalizzato ad alterare la campagna elettorale” sarà oggetto di querela. Basta.” ?

La dichiarazione della Garassini non è forse la seguente: “ … Io mi limito ad esprimere una dichiarazione di voto contraria per il ruolo svolto dall’Amministrazione comunale e quindi per la censurabile scelta politica-amministrativa contraria, a mio modo di vedere, a norme di legge, finalizzata ad alterare la campagna elettorale e quindi trovo che sia un comportamento illegittimo …” ? Quando non viene rispettata una norma di legge (nel caso specifico) la legge 267/2000, comma 5) non è definibile un comportamento illegittimo?

Non è il TAR del Veneto che ha sentenziato: “Con tale norma il legislatore ha voluto evitare che l’organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare, alterando così la par conditio tra le forze politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative e favorire gli stessi Consiglieri comunali in carica, che potrebbero rivestire anche la qualità di candidati al rinnovo del Consiglio comunale.” ?

I pubblici amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nella sede deputata non hanno diritto di esprimere opinioni, ed eventualmente censurare, la gestione del proprio comune? La nuova legge del federalismo fiscale dei comuni non è impostata fondamentalmente sul giudizio (anche severo) dei propri cittadini?

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

17/04/2011 – Trucioli Savonesi n. 289    

  

Nota di redazione: i cittadini interessati possono leggere, a completezza di informazione, la delibera consiliare consultabile nell’allegato vedi (….).

Contiene affermazioni pubbliche che svelano alcuni retroscena, anche inediti – come al solito sconosciuti per mancanza di spazio dei quotidiani locali e giornali on line più letti – sulla travagliata storia dei 23 anni di iter della grandiosa struttura della famiglia Provaggi di Loano che finalmente, si sancisce, sarà trasformata in residenza turistico alberghiera, di cui c’è bisogno come il pane, dopo aver assistito per lustri, nell’indifferenza, alla morte di importanti strutture alberghiere.

Il consigliere Santino Puleo, ad esempio, ha ricordato al sindaco Vaccarezza di non arrogarsi tutti i meriti che non ha. Infatti, per Puleo, è stato soltanto merito dei commercianti loanesi i quali “si sono fatti giustizia da soli, scongiurando pure con raccolta di firme l’apertura di un grande centro commercialenel palarock”.

E il sindaco Vaccarezza ha voluto far sapere due concetti importanti e pure inediti: “Loano ha avuto più investimenti privati di tutte le città con noi competitors e ci sarà un motivo….Dopo 23 anni abbiamo risolto una pratica che si trascina dal maggio 1988….C’è un albergo….darà posti di lavoro…noi abbiamo detto no a Palacoop….perché siamo contrari ai supermercati…che trovano terreno fertile nei comuni dove…governano….”.

Ben vengano le medaglie per il dinanismo dell’iniziativa privata, purché si tratti di ‘economia sana’ e non drogata. Anzi, tifiamo per imprenditori che si distinguono per un profilo basso, niente passerelle e trombe, ma duro lavoro, fare (e bene) più che apparire, meglio schivi e vincenti che primedonne. E ancora, capaci di promuovere lavoro per i giovani e con caratteristiche imprenditoriali di serietà, di legalità. Dando prima di tutto il buon esempio.

Per il discorso dei centri commerciali, formidabile incoerenza di Angelo Vaccarezza. Basta ascoltare quanto ha dichiarato, di fronte a tre-quattro mila persone, all’inaugurazione, lo scorso anno, del nuovo mega-centro commerciale di Vado Ligure. Parole di elogio alla scelta del Comune, della Provincia, della Regione, degli imprenditori, delle banche mentre i commercianti di Vado ed il Pdl (il suo partito) hanno aspramente criticato, via media e comunicati stampa, la  nuova cittadella del commercio – dove si è trasferita ed ingrandita la stessa Coop – in quanto avrebbe ucciso decine di piccole attività famigliari. Compreso il centro storico già in difficoltà.

Chissà se il Vaccarezza bipartisan, tra Loano e Vado, e oggi quanto mai in vena di querele, denuncerà anche Trucioli per “aver scritto e sostenuto il falso, dunque diffamatorio della sua onorabilità”! (l.c.)    

 

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