Loano

Piani di sviluppo agricolo(34) – La Rapallizzazione (senza vergogna?) a Verzi
La mia casetta di 28 mq è diventata una villa. Come ho fatto?
Ho salvaguardato la “flora e la fauna selvatica” di Loano
Vi raccontiamo un altro caso da manuale istruttivo anticorruzione all’italiana

Piani di sviluppo agricolo(34) – La Rapallizzazione (senza vergogna?) a Verzi
La mia casetta di 28 mq è diventata una villa. Come ho fatto?
Ho salvaguardato la “flora e la fauna selvatica” di Loano
Vi raccontiamo un altro caso da manuale istruttivo anticorruzione all’italiana

Loano – Prosegue l’esame delle ultime delibere di revoca e contestuale approvazione di nuovo Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo, approvate dalla Giunta comunale di Loano, che riservano anomalie e curiosità.

4. Richiedente: Pizzo Danilo – Delibera n. 84 del 30 aprile 2010, oggetto: Revoca deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 13 febbraio 2003.

Alla trattazione risultano:

VACCAREZZA ANGELO   (Sindaco)

Presente

CENERE FRANCESCO   (Vice sindaco)

Presente

ZACCARIA REMO   (Assessore)

Presente

LETTIERI LUCA   (Assessore)

Presente

PICCININI GIACOMO   (Assessore)

Presente

MARCONI NICOLETTA   (Assessore)

Presente

PIGNOCCA LUIGI   (Assessore)

Presente

OLIVA PIETRO   (Assessore)

Presente

 

Totale:    8  

Presenti: 8

Assenti:   0

Partecipa alla seduta il Sig. MUSUMARRA Dr. Francesco – Segretario Generale

Sotto la presidenza del Sig. VACCAREZZA Rag. Angelo   – Sindaco  

 

Nella delibera si legge:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che […]

– che in data 05/02/2003 al prot. n. 21.610, il sig. Pizzo Danilo, residente a Loano, in qualità di proprietario dei terreni, presentava istanza al fine di ottenere il Permesso di Costruire per la realizzazione una casa agricola tramite recupero dei fabbricati esistenti sui terreni siti in località “Costea” strada vicinale dei Quarzi – Fg. 8 mapp. 159, 160 N.C.T. E Fg. 9 mapp. 38. 39 N.C.T.;

– che con Deliberazione n. 15 del 13/02/2003 la Giunta Comunale approvava il Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo presentato dallo stesso sig. Pizzo Danilo sopra generalizzato, preordinato al miglioramento fondiario dei terreni siti in località “Costea” strada vicinale dei Quarzi – Fg. 8 mapp. 159, 160 N.C.T. E Fg. 9 mapp. 38. 39 N.C.T. per complessivi mq. 10.528;

– che in data 31.10.2003 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 99 per la realizzazione dei lavori di cui all’istanza;

– che con nota pervenuta in data 11.03.2004 – prot. n. 4.357, il sig. Pizzo Danilo comunicava l’inizio dei lavori a partire dal 22.03.2004 di cui al Permesso di costruire n. 99 del 31.10.2003;

– che successivamente, in data 02.11.2007 al prot. n. 35.081, lo stesso sig. Pizzo Danilo, presentava istanza di accertamento di conformità e di contestuale permesso di completamento delle opere del fabbricato adibito originariamente a casa agricola con relativo cambio di destinazione d’uso da casa agricola a fabbricato residenziale unifamiliare;

– che in data 16.01.2009 è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 267 per la realizzazione dei lavori di cui all’istanza sopra descritta;

– che con nota pervenuta in data 13.01.2010 – prot. n. 1.056, il sig. Pizzo Danilo comunicava l’inizio dei lavori di completamento e cambio di destinazione d’uso del suddetto fabbricato a partire dal 11.01.2010;

 

Visto l’atto notarile di presidio del fondo, ai sensi dell’art. 31 punto 9) delle N.T.A di P.R.G., autenticato il 16/12/2008 al n. 8.512 dei rep. – n. 5.657 di fasc. – del notaio Fabrizio Marasco di Loano;

Considerato che il nuovo titolo edilizio – P.d.C. n. 267/08 rilasciato il 16.01.2009 non necessita dell’obbligo di attuazione di un Piano Economico di miglioramento fondiario; (??)

Vista l’istanza di revoca della Deliberazione n. 15 del 13/02/2003 con la quale la Giunta Comunale approvava il Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo presentato dallo stesso sig. Pizzo Danilo sopra generalizzato, preordinato al miglioramento fondiario dei terreni siti in località “Costea” strada vicinale dei Quarzi – Fg. 8 mapp. 159, 160 N.C.T. E Fg. 9 mapp. 38. 39 N.C.T. per complessivi mq. 10.528, recepita in atti il 16.04.2010 al prot. n. 11.719;

Visto l’atto notarile di presidio del fondo, ai sensi dell’art. 31 punto 9) delle N.T.A di P.R.G., autenticato il 16/12/2008 al n. 8.512 dei rep. – n. 5.657 di fasc. – del notaio Fabrizio Marasco di Loano;

Considerato che il nuovo titolo edilizio – P.d.C. n. 267/08 rilasciato il 16.01.2009 non necessita dell’obbligo di attuazione di un Piano Economico di miglioramento fondiario;

Vista l’istanza di revoca della Deliberazione n. 15 del 13/02/2003 con la quale la Giunta Comunale approvava il Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo presentato dallo stesso sig. Pizzo Danilo sopra generalizzato, preordinato al miglioramento fondiario dei terreni siti in località “Costea” strada vicinale dei Quarzi – Fg. 8 mapp. 159, 160 N.C.T. E Fg. 9 mapp. 38. 39 N.C.T. per complessivi mq. 10.528, recepita in atti il 16.04.2010 al prot. n. 11.719; […]

Panorama di Loano

DELIBERA

1 – di revocare la propria Deliberazione n. 15 del 13.02.2003 … […]

******

Nell’elenco dei rapporti predisposti, a seguito dei controlli sull’attività edilizia, dalla Polizia Municipale di Loano del mese di settembre 2008, marzo 2009 e aprile 2009. si rileva una comunicazione di illecito edilizio, prot. n. 28069 del 18 giugno 2008, con l’indicazione dell’abuso accertato in località Costea – Fg. 8 mapp. 159 e 160: opere abusive in difformità dal Permesso di Costruire n. 99 del 31.10.2003, creazione di terrazzo a pozzo sulla copertura dell’edificio, realizzazione di manufatto in muratura separato dal restante edificio, cambio di destinazione d’uso dei locali destinati a deposito attrezzi con predisposizione di impianti elettrici, televisivi e di riscaldamento, i terreni del piano aziendale mantengono l’originaria destinazione ad uliveto.” Responsabile dell’abuso: Pizzo Danilo, residente in Loano – Via Quarzi 25.

Nella zona del tipo di vincolo è indicato: paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 art. 167, 181.”

Nell’elenco controlli sull’attività edilizia della Polizia Municipale del mese di Marzo e Aprile 2009, oltre alla descrizione sopra riportata, è indicata l’ingiunzione di demolizione o di ripristino: “ Atto prot. 11.474 del 7.01.2010 con l’indicazione entro “90 giorni dalla data di notifica”, richiesta sanatoria urbanistica prot. n. 35081 del 2.11.2007 (?), rilascio sanatoria urbanistica n.267 del 16.01.2000” che nell’elenco dei Permessi di costruire del mese di Gennaio 2009 è scritto: “sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 45 della Legge Regionale 06.06.2008, n. 16 e s.m.ed i. e contestuale progetto per opere di completamento realizzate in difformità al P.d.C. n. 99 del 31.10.2003 e dalla successiva variante in corso d’opera P.d.C. n. 263/05 rilasciato il 26/10/2005 in località “Costea” – Fg. 8 mapp. 159 e 160.”

 

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Riflessioni e domande

L’Agenzia del Territorio dell’Ufficio Provinciale di Savona ha pubblicato l’elenco delle particelle di terreno interessati da fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. Ebbene, il Fg. 8 particella 159 è indicato nel Piano aziendale agricolo approvato a Pizzo Danilo con delibera della Giunta comunale n. 15 del 13.02.2003.

Tutti i terreni indicati dal Pizzo Danilo (Fg. 8, mapp. 159, 160 e Fg. 9, mapp. 38 e 39) ricadono in aree SIC (Monte Carmo – Monte Settepani). La legge prevede che, per aree in zone SIC, l’Ufficio Tecnico comunale debba richiedere la relazione d’incidenza per la salvaguardia degli ecosistemi e delle relative specie di flora e di fauna selvatiche. Sembra che detta relazione non sia stata presentata o richiesta e tanto meno sia presente agli atti del Comune. Se confermato, come ha fatto la Giunta comunale ad approvare il Piano aziendale agricolo con delibera n. 15 del 13.02.2003? Perché lo ha approvato? E’ un atto legittimo? Il Piano Regolatore Generale vigente prevede nuove costruzioni in zone agricole solo con l’approvazione di un Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo. E’ per questo che è stato approvato?

I Permessi di edificare non hanno validità per la costruzione di immobili per 3 anni dal rilascio? Al Pizzo Danilo è stato rilasciato  P.d.C. n. 99 in data 31.10.2003 e ha comunicato l’inizio lavori in data 22.03.2004, per cui avrebbe dovuto ultimare gli stessi entro il mese di marzo 2007 e contestualmente la realizzazione del Piano aziendale economico. Non risulta essere state presentate proroghe, anzi in data 2 novembre 2007 (7 mesi dopo la scadenza) il Pizzo Danilo ha presentato istanza di “accertamento di conformità (?) e di contestuale permesso di completamento delle opere del fabbricato adibito originariamente (?) a casa agricola con relativo cambio di destinazione d’uso (?) da casa agricola a fabbricato residenziale unifamiliare.”, con rilascio in data 16.01.2009 del Permesso di costruire n.267, (?) seguito dalla comunicazione inizio lavori a partire dall’ 11.01.2010. Come è stato possibile il rilascio di cambio di destinazione d’uso da casa agricola a fabbricato residenziale unifamiliare? Chi l’ha deciso ed approvato nell’ambito del Comune? L’Ufficio tecnico previo parere della Commissione edilizia? Il Permesso di costruire della casa agricola non era condizionato alla realizzazione del Piano aziendale agricolo? Tutto legittimo?

Il Pizzo Danilo è residente in Loano – Via Quarzi 25 per cui si chiede: perché ha richiesto e ottenuto la costruzione di una nuova casa agricola e anche il cambio di destinazione d’uso della stessa casa agricola a fabbricato residenziale?  

Non solo, nella delibera della Giunta comunale in oggetto, si legge “Visto l’atto notarile di presidio di fondo (??), ai sensi dell’art. 31, punto 9 delle N.T.A. di P.R.G., autenticato il 16.12.2008 al n.8.512 dei rep. – n. 5.657 di fasc. – del notaio Marasco Fabrizio di Loano.”

Il testo dell’art. 31, punto 9 è il seguente: “E’ ammessa anche, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all’interno del lotto, della cubatura esistente, al fine di ricomporre l’edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze: – altezza massima ml 5,50 – distanze dai confini ml.6,00 – distanza dai fabbricati ml 12,00.”

Cosa centra il termine “presidio del fondo” con l’art. 31, punto 9? E’ legittimo che in quella zona SIC (Siti di Importanza Comunitaria ndr), ove al solo fg. 9, mapp. 38 è indicato un fabbricato rurale di mq. 28, sia stato costruita una casa agricola (o villa? composta da soggiorno, cucina, sala da pranzo, camera, disimpegno wc-bagno, loggiato e porticato ) al fg. 8, mapp. 159, e, addirittura, con il cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale?

E’ possibile che nell’attuale società civile l’onestà dei cittadini rispettosi delle leggi possa essere “umiliata” dal comportamento e decisioni discriminatorie furbesche di poche persone, da caste privilegiate, da cricche, da compagni di merenda? Chi amministra deve rispettare e fare rispettare le leggi vigenti?

Sono i cittadini che devono farsi sentire, senza remore e timori reverenziali.

Pensando ai loro figli, nipoti e generazioni future!      

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it  

 

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