Il Sovrano e la Legge

IL SOVRANO E LA LEGGE

IL SOVRANO E LA LEGGE

 Nello Stato assoluto pensato da Thomas Hobbes nessuno si sarebbe sognato di non obbedire alla volontà del sovrano, dal momento che solo il sovrano aveva il potere di agire per il bene di tutti. Questo potere gli derivava non da un contratto ma dall’unanime consenso dei sudditi, contenti di aver alienato la propria libertà in cambio della sicurezza: conservare la vita val bene questo sacrificio: “L’opinione che un monarca doveva il suo potere in base a un contratto, il che vuol dire in forma condizionata, deriva dal non intendere questa semplice verità, e cioè che i patti essendo solo parole e fiato non hanno la forza di obbligare, di reprimere, di costringere, di proteggere alcuno, tranne quella che deriva dalla spada dello Stato. Cioè dalle mani libere di quell’uomo o di quella assemblea di uomini che detiene la sovranità, e le cui azioni sono avallate da tutti ed eseguite dalla forza di tutti, uniti nell’unica persona dello Stato” (Leviatano, II. Cap. XVIII).

 
Leviatano il libro di Thomas Hobbes

Anche per il giurista e filosofo francese Jean Bodin, autore dei Sei libri dello Stato (1576),se si vuole uno Stato ben ordinato e un popolo coeso, è necessaria una monarchia assoluta che eserciti la sua sovranità in totale autonomia per il bene di tutti, con il solo limite delle leggi di natura, che rispecchiano la saggezza divina. Per il Montesqieu, invece, siccome troppo potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente, è necessario che il potere freni se stesso (Lo spirito delle leggi, 1748). Di qui la teoria dell’equilibrio e della separazione dei poteri: “Non può esservi libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo” (XI, 6), separazione che, come è noto, è a fondamento del moderno Stato di diritto, costituzionale e rappresentativo, in cui tutti i cittadini – non più sudditi – sono (o dovrebbero essere) uguali davanti alla legge, senza distinzione di ceto sociale, di censo o di nascita. Già, ma non sempre le Costituzioni liberali o democratiche vengono osservate e applicate rigorosamente in tutte le loro parti, e può anzi succedere che vengano sospese, o di fatto abrogate, in seguito a cambiamenti di regime o di fronte a pericoli che minacciano la sopravvivenza medesima dello Stato. Lo Statuto Albertino, ad esempio, rimase formalmente in vigore fino al 1946; ma durante il regime fascista fu in pratica trasformato in senso antiparlamentare, vennero incrementate le prerogative del capo del governo, fu abolita la rappresentanza politica, smantellate le libertà civili per mezzo di leggi speciali che culminarono con la promulgazione delie leggi razziali del 1938.

 
Jean Bodin e Montesquieu

Così anche la Costituzione della Repubblica Weimar in Germania, del 1919, decadde in seguito alla presa del potere di Hitler, nel 1933, senza però essere formalmente abrogata. D’altronde è pur vero che, in determinate circostanze, si tratta di scegliere tra la sicurezza e il rispetto formale della legge. Ricordo una polemica innescata dal professor Angelo Panebianco sulla liceità dell’uso della tortura quando si tratti di estorcere informazioni che potrebbero sventare attentati terroristici: “A differenza dei neofiti della legalità, i liberali di antica data hanno sempre saputo che lo Stato di diritto deve convivere, se si vuole sopravvivere, con le esigenze della sicurezza nazionale. Il che significa che si deve accettare per forza un compromesso, riconoscere che, quando è in gioco la sopravvivenza della comunità (a cominciare dalla vita dei suoi membri), deve essere ammessa l’esistenza di una ‘zona grigia’, a cavallo tra legalità e illegalità, dove gli operatori della sicurezza possano agire per sventare le minacce più gravi. I neofiti della legalità non lo capiranno mai, ma questo compromesso è anche l’unica cosa che, in condizioni di emergenza, possa salvare lo Stato di diritto e la stessa democrazia. Perché quando arrivano le bombe, quando le strade si tingono di sangue, o ci si affida a quel tacito compromesso oppure si deve scontare l’inevitabile reazione che porterà, prima o poi, dritto filato verso soluzioni autoritarie” (Corriere della Sera del 13 agosto 2006).

  

Angelo Panebianco e Carl Schmitt

Qui Panebianco evoca, senza nominarlo, lo “Stato di eccezione” teorizzato da Carl Schmitt, il quale pone il problema di come conciliare la sicurezza dello Stato con la continuità dell’ordine costituzionale esistente nel momento in cui quest’ordine e l’esistenza medesima dello Stato sono a rischio. La questione che si pone a questo punto è: in quale misura è lecito sospendere l’ordinamento costituzionale vigente per fronteggiare un’eventuale minaccia di estinzione dello Stato e a chi spetta il potere di decidere questa sospensione? La legislazione ordinaria non ha questo potere, non è in grado di stabilire come difendersi da un simile pericolo, tutt’al più può indicare quale autorità statale può dichiarare lo Stato di eccezione, cioè a chi spetta la sovranità; quindi, per l’autore della Teologia politica (1922) che in seguito aderirà al nazionalsocialismo, “Sovrano è chi decide sullo Stato di eccezione”. E’ evidente che ci troviamo di fronte a un’affermazione apodittica: lo Stato di eccezione è quello così definito dal sovrano, oltre che a un  paradosso: lo Stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale.

Lo Statuto Albertino

Sennonché, come constata Giorgio Agamben nel suo saggio del 2003 appunto su Lo stato di eccezione, oggi lo stato di eccezione non è per niente eccezionale: si pensi, ad esempio, alle guerre preventive e “umanitarie” del presidente Bush volte a instaurare un nuovo ordine imperiale sul mondo globalizzato e, in politica interna, con la prassi illegale della Indefinite Detention è stato possibile privare i prigionieri catturati in Afghanistan e in Pakistan di qualsiasi status giuridico. I detenuti di Guantanamo, osserva Agamben, sono giuridicamente innominabili e inclassificabili, sono “oggetto di una pura signoria di fatto”, ridotti a quella che Walter Benjamin chiamava la “vita nuda” senza altre determinazioni. E’ evidente che in questi casi l’eccezione si confonde con la regola e che la regola, come quelle  dei Lager nazisti, è pura violenza. E ora veniamo alla incredibile vicenda della nave Diciotti e al suo dolente carico di esseri umani; partiamo dai dati di fatto: 


1.  Nella notte tra il 15 e il 16 agosto da un barcone carico di profughi diretto verso Lampedusa e che sta imbarcando acqua parte un SOS . La nave militare italiana Diciotti che si trova in quelle acque si dirige verso il barcone e trasferisce a bordo 177 migranti. Il salvataggio avviene su indicazioni della Guardia costiera italiana che preferisce salvare le vite in pericolo di annegamento alla richiesta  formale di permesso o nulla osta  da parte del Viminale. Ultimate le operazioni di salvataggio al Comandante della Diciotti non viene data nessuna indicazione verso quale porto dirigere la rotta.

2.  Dopo 5 giorni di vagabondaggio nel Mediterraneo finalmente il ministro Toninelli acconsente all’attracco della nave nel porto di Catania . Il ministro dell’Interno Matteo Salvini vieta però qualsiasi sbarco finché l’Europa non stabilirà la collocazione ripartita  tra i vari Paesi dei 177 migranti.

3.  Il 22 agosto su ordine del procuratore di Agrigento che ha visitato la nave si autorizza lo sbarco di 29 minori non accompagnati. Per tutti gli altri permane il divieto di sbarco da parte del ministro Salvini nonostante il tentativo di mediazione del presidente della Camera Roberto Fico. Nessuno sbarco sarà autorizzato finché non ci sarà l’accoglimento dell’ Europa  della richiesta di riparto dei migranti sui Paesi UI esclusa l’Italia. Il procuratore di Agrigento apre un fascicolo momentaneamente intestato a ignoti per sequestro di persona. 

4.  Il 24 agosto la Commissione Europea dopo oltre sei ore di confronto dice no al ricatto posto dall’ Italia sulla pelle dei migranti sequestrati sulla Diciotti e viene di conseguenza respinta la richiesta di riparto. Il vice premier Di Maio risponde: “Allora non paghiamo le quote all’Europa”.

5.  Il 25 agosto vengono fatte sbarcare 11 donne e 5 uomini per gravi motivi sanitari.  il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio invia la documentazione al Tribunale dei ministri imputando al ministro Salvini l’accusa di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Un’ora dopo dal Viminale parte l’ordine di sbarco degli altri migranti ancora rimasti sulla nave. Una ventina verranno accolti dall’Albania, altrettanti dall’Irlanda e oltre 100 dalla Chiesa cattolica italiana. (Da “l’Adige.it)


Salvini e il  Procuratore Patronaggio

Ora vorrei porre alcune domande a chi sostiene, anche con minacce – più o meno velate – rivolte al procuratore di Agrigento, la giustezza (se non proprio la giustizia) dell’azione svolta dal ministro dell’Interno in questa nuova vicenda della nave Diciotti: 

1.   E’ vero o non è vero che il ministro dell’Interno ha trattenuto per alcuni giorni i profughi e l’equipaggio sulla nave, regolarmente attraccata nel porto di Catania e quindi in territorio italiano, del tutto abusivamente?

2.  E’ vero o non è vero che nessun ministro o primo ministro può servirsi di funzioni o poteri che non siano previsti e regolamentati dalla Costituzione?

3.   E’ vero o non è vero che secondo l’Art. 13 della Costituzione su cui il ministro ha giurato “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”?

4.   E’ vero o non è vero che Matteo Salvini ha usato un’altra volta i profughi salvati dalla nave Diciotti come arma di ricatto nel tentativo di “mettere l’ Unione Europea di fronte alle sue responsabilità”, o meglio: “per smascherarne tutta l’ ipocrisia”?

5.   A quali risultati “politici” ha portato questa forzatura?

6.   E’ vero o non è vero che gli atteggiamenti di sfida e le reazioni strafottenti di Salvini di fronte alle accuse del procuratore di Agrigento presuppongono la convinzione che il consenso popolare lo autorizzi a violare la legge e che quindi la volontà della maggioranza degli italiani valga di più dello Stato di diritto?

C’è qualche anima buona che abbia la gentilezza di rispondermi?

FULVIO SGUERSO 

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