Ha scritto il Sindaco di Spotorno

Ha scritto il Sindaco di Spotorno Gian Paolo Calvi
In merito ad un articolo apparso su “Trucioli Savonesi”
Ciò che l’Avvocato non dice …


Spotorno, 17 Marzo 2014

Ciò che l’Avvocato non dice …

(in merito ad un articolo apparso su “Trucioli Savonesi” in data 01.03.2014)

Il 1° marzo u.s. è apparso su Trucioli Savonesi il contributo a firma dell’Avv. Marco Genta che partendo dai recenti fatti di cronaca che (purtroppo) hanno riguardato il Comandante ed un agente della Polizia Municipale di Comune di Spotorno e quelli (più risalenti) del Comandante della P.M. di Noli, è passato ad un oscuro (per il lettore, non per l’Avv. Genta) caso di un dipendente trasferito transitoriamente dal settore tecnico alla Polizia Municipale e che ha dato luogo ad un contenzioso, tuttora in corso, davanti al Giudice del Lavoro di Savona.

L’articolo contiene affermazioni che appaiono curiose in quanto scritte da un legale.

Come quella in cui sembra dolersi delle spese sostenute dal Comune di Noli per l’attività di consulenza fornita dai Comandanti di Savona ed Albenga e le difese svolte nella causa avviata dal suo Comandante in Tribunale. Si chiede, infatti, l’Avv. Genta se le spese sostenute abbiano portato benefici ai cittadini e se i soldi siano stati spesi bene.

Dimentica, tuttavia, l’Avv. Genta, che la nostra Costituzione riconosce a “tutti” il diritto di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento“. Si tratta dell’art. 24 della Costituzione che un tempo si studiava a scuola ad “Educazione Civica” e che merita di essere qui ricordato.

In quanto diritto costituzionale garantito a tutti, era diritto di chi ha avviato la causa far valere le proprie ragioni in giudizio e analogo diritto aveva l’Amministrazione di resistere per far valere le sue.

Le spese da affrontare sono un’inevitabile conseguenza dell’attività lavorativa.

Già il Vangelo ricordava che l’operaio ha diritto al suo compenso. Lo dice anche la nostra Costituzione (all’art. 36): il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Lo stesso vale, ovviamente, anche per l’altra vicenda processuale citata nell’articolo dell’Avv. Genta relativo ad un dipendente destinatario di un provvedimento di mobilità interna per un periodo di sei mesi (prorogati poi di altri sei mesi).

Su questa vicenda l’Avv. Genta riferisce diversi particolari e fa diverse affermazioni, ma ne omette altre che pure, per elementari ragioni di completezza di informazione e di trasparenza verso il lettore, sarebbe stato forse opportuno rivelare.

Ad esempio che proprio l’Avv. Genta, autore dell’articolo, è il legale che patrocina davanti al Giudice del Lavoro il dipendente del Comune di Spotorno di cui parla nello stesso articolo.

Seguendo il modo di argomentare dell’Avv. Genta, si potrebbe dire che, a ben vedere, se il Comune deve sostenere delle spese lo deve per l’appunto a lui ed al suo cliente.

Magari qualcuno potrebbe chiedersi se era davvero necessario, o anche solo opportuno, fare addirittura una causa per un semplice spostamento interno da un servizio ad un altro e far spendere soldi ai cittadini. Ma questo è non solo possibile, ma anche giusto, perché il nostro sistema democratico riconosce al dipendente il diritto costituzionale di far valere le sue ragioni (o pretese, a seconda dei punti di vista) davanti ad un Giudice ed al Comune di far valere le proprie ragioni davanti allo stesso Giudice, che valuterà entrambe e deciderà per il meglio.

Ci sono altre cose che l’articolo apparso il 1° marzo u.s. non dice e che meritavano di essere invece ricordate dal suo autore (non fosse altro che per il fatto che le ragioni del Comune erano già note al legale quanto meno dal giorno dell’udienza, tenutasi il 25 febbraio u.s.).

Ad esempio che i fatti oggetto del ricorso del dipendente riguardano un’assegnazione temporanea ad altro servizio a far data dal 19 agosto 2013 (la circostanza che la prima udienza si sia tenuta il 25 febbraio u.s., ossia il giorno prima dell’arresto del Comandante della P.M. di Spotorno, è del tutto casuale);  che il dipendente “geometra” in questione, dal 1998 al 2008 ha prestato (pressoché ininterrottamente) servizio presso 4 diversi Servizi di Polizia Municipale in 4 diversi, importanti, Comuni della Provincia di Savona, tra i quali lo stesso Comune di Spotorno (nel 1998 e nel 2000) sotto il medesimo Comandante.

In tutta la vita lavorativa del dipendente è passato da uffici tecnici alla polizia municipale di diversi Comuni e viceversa; che i “procedimenti disciplinari” cui fa riferimento sono in realtà solo uno (per giunta archiviato in quanto il Comune ha preferito limitarsi a ricordare i doveri del dipendente pubblico chiedendo di uniformarsi ad essi), avviato per via del rifiuto opposto dal dipendente di partecipare ad una riunione in Comune con il Responsabile di Servizio al quale chiedeva un ordine di servizio scritto (lascio immaginare a chiunque cosa accadrebbe se un qualsiasi responsabile di qualsiasi livello di organizzazione, pubblica o privata che sia, per far partecipare un proprio dipendente/collaboratore ad una semplice riunione fosse tenuto a dare ordini scritti ai propri collaboratori.

E poi vogliamo parlare di semplificazione dell’attività nelle pubbliche ammistrazioni?; il dipendente non è stato chiamato a svolgere le mansioni di ragioniere (istruttore contabile), ma quelle dell’istruttore amministrativo.

Il trasferimento ad altro servizio è stato ritenuto possibile dagli Uffici (confortati anche dalla giurisprudenza della Cassazione; se qualcuno vuole approfondire il tema può cercare la Sezione Lavoro del 15 gennaio 2014 n. 687 o quella del 5 agosto 2010 n. 1828), in quanto il ruolo rivestito presso il Servizio di provenienza e quello di assegnazione sono riconosciuti equivalenti dal CCNL, per cui il dipendente pubblico può essere adibito all’una o all’altra mansione indifferentemente (questa è ovviamente l’opinione del Comune sulla quale, altrettanto ovviamente, si pronuncerà il Giudice).

Non è vero, poi, che l’assegnazione provvisoria fosse senza motivi. Nell’atto di assegnazione si legge chiaramente che ciò è dipeso dalla necessità di utilizzare un’altra dipendente in altro Servizio a sua volta scoperto, da tempo, a causa della prolungata assenza di un altro dipendente in malattia. Nulla di strano, dunque. Anche questa circostanza avrebbe potuto essere segnalata nell’articolo.

E qui occorre darsi carico di un’altra affermazione contenuta nell’articolo: “chissà quanti altri spostamenti in passato sono stati fatti ma che non sono stati impugnati per paura di ritorsioni !!!!!“.

 Negli ultimi tre anni e mezzo circa, vi sono stati una dozzina di spostamenti per mobilità interna. Nessuno di questi spostamenti ha dato luogo a contenziosi di sorta (con evidente risparmio per l’Amministrazione).

E’ certo possibile che non tutti siano contenti del lavoro che ricoprono. Tuttavia, e qui desidero ricordare un altro passaggio della Costituzione, tutti i dipendenti pubblici sono al servizio della Nazione (art. 98). Ciò significa che prima delle personali (e legittime) aspirazioni e desideri di ciascuno, vengono i compiti istituzionali (che qualcuno deve pur svolgere, anche se non gli piace) ed i cittadini che si aspettano dall’Amministrazione dei servizi.

Questa è la priorità per un Comune, per i cittadini e nel loro interesse.

Quanto alla necessità di utilizzare le risorse umane a disposizione nei molteplici servizi e compiti che le Amministrazioni devono assolvere, sarà un tema sempre più all’ordine del giorno. E’ notizia di oggi (si veda il Secolo XIX) che il Governo, nell’ambito della spending review, progetta il blocco totale del turn over nelle pubbliche amministrazioni e la mobilità d’ufficio (che l’articolo del Secolo XIX definisce “mobilità forzata”). E’ un dato su cui riflettere.

Quanto alla domanda: perché non si è intervenuti prima a fermare il Comandante, che sembrerebbe essere accusato anche di avere inviato esposti anonimi.

Premesso che sugli scritti anonimi si deve esprimere la competente Autorità giudiziaria, è intuitivo (e tanto più dovrebbe esserlo per chi esercita la professione forense) che il Comune (così come il privato cittadino) non dispone di poteri e mezzi che la legge attribuisce alle sole forze di Polizia (intuitivamente diverse da quelle dirette dal Comandante poi indagato) che possono a loro volta procedere se autorizzate dall’Autorità giudiziaria.

Come datore di lavoro, poi, è noto che lo Statuto dei Lavoratori del 1970 vieta di effettuare controlli sui propri dipendenti e, dunque, non potrebbe, neppure desiderandolo, porre in essere quelle verifiche che sarebbero necessarie per venire a conoscenza di fatti simili a quelli di cui tutti leggiamo sulle cronache locali.

L’Avv. Genta queste cose le sa sicuramente.

Un cenno va poi fatto sull’affermazione contenuta nell’articolo secondo cui “sono in tanti che dicono che si sapeva … che non sono sorpresi“. E’ facile, ed anche un pò comodo, dire solo adesso una cosa del genere dopo i provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria. Ma prima, tutti questi che avrebbero saputo, dove erano? quando mai hanno scritto formalmente all’Autorità giudiziaria, segnalando quanto sapevano? Le Autorità (giudiziaria; ma lo stesso vale anche per il Comune) non si possono muovere senza elementi e senza qualcuno che glieli fornisca. Criticare oggi è semplice e non costa nulla. Tuttavia, se uno sa, ma non ha il coraggio di uscire allo scoperto per dire ciò che sa, non può essere invocato (e strumentalizzato) adesso che alcuni dati sembrerebbero emergere grazie alle indagini della Magistratura.

Qui è appena il caso di evidenziare che quando il Comune ha ricevuto delle segnalazioni (almeno ciò vale sicuramente per questa Amministrazione) ha sempre fatto ciò che doveva fare, ossia rivolgersi all’Autorità competente a compiere gli accertamenti e le verifiche del caso, non rientrando tali funzioni nelle competenze del Comune.

Ora che alcuni elementi sembrano emergere il Comune, nei tempi richiesti dalla legge, procederà come la legge prevede ed impone.

Su questo anche l’Avv. Genta può essere certo e stare sereno.

F.to in originale  

Gian Paolo CALVI Sindaco di Spotorno

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