ENTI LOCALI SENZA CONTROLLO

ENTI LOCALI SENZA CONTROLLO

 ENTI LOCALI SENZA CONTROLLO

Gli Enti locali sono riconosciuti dalla Costituzione come autonomi e i due più importanti sono Provincia e Comune. Essi sono sottoposti alla legge, la Provincia non è superiore al Comune, ma interviene quando esso non è in grado di fornire un livello adeguato del servizio e per garantire l’unità e il coordinamento degli stessi. Sostanzialmente sono ramificazioni della Pubblica Amministrazione, dotati di un proprio indirizzo politico.

Nello specifico analizziamo la situazione del Comune (tanto quella provinciale è simile). Gli atti emanati, anche quelli politici, sono di rango inferiore alla legge, pertanto devono sottostare ad essa e rispondere al principio di legalità, cioè che l’atto deve essere emanato dall’organo competente nella forma e contenuto corretti, secondo i procedimenti idonei (legalità formale) e che quell’organo deve fare tutto ciò in suo potere per adottarlo come appena specificato (legalità sostanziale).

In alto controllano…

Fatto questo piccolo preambolo, occorre paragonare questi atti alla condizione a cui sottostanno le leggi. Parlamento, Governo, Regioni e Presidente della Repubblica hanno la possibilità, in vari modi e tempi, di impugnare vari atti emanati dagli stessi, se ritengono che possa invadere la propria sfera di potere o che siano incostituzionali. Nello specifico uno qualsiasi degli organi citati può impugnare l’atto emanato da uno degli altri, sollevando “conflitto di attribuzione di poteri” o, solo tra Regioni e Stato, “questione di legittimità Costituzionale”. In sostanza, se si nota che uno di queste istituzioni ha abusato di un suo potere o ha invaso una competenza di un’altra istituzione, ci sono dei tempi e dei modi per chiedere alla Corte Costituzionale di intervenire e giudicare l’impugnazione. sarà questo tribunale supremo a sancire, con una sentenza, se l’atto risponde del principio di legalità, ma se soprattutto risponde alla Costituzione. Si chiama giudizio in via diretta. Nessun altro soggetto può ricorrervi in alcun modo. Anche i giudici possono, durante un processo, se ritengono che la legge da applicare sia incostituzionale, richiedere l’intervento della Corte: è il giudizio in via incidentale.

…in basso si fa, ma male

Cosa succede a livello locale, dunque? Chi può controllare gli atti amministrativi degli Enti locali? Chi ne giudica la legittimità, la legalità? Una volta esisteva il Co. Re. Co. (Comitato Regionale di Controllo), che aveva membri scelti tra personalità di livello giuridico. Esercitava sia un controllo di legittimità (se l’Ente aveva la possibilità, i poteri di emanare tale atto), sia di merito (se l’atto era effettivamente necessario). Con la riforma del Titolo V della Costituzione, dovuta per garantire agli Enti locali autonomia decisionale, si è deciso di abrogare l’art. 130 che li prevedeva.

Ad interpretazione delle Regioni, si è deciso dunque di sopprimerli, perché pareva chiara l’intenzione del legislatore che, oltre a garantire l’autonomia dei Comuni, con l’abrogazione di tale articolo intendeva togliere una sorta di controllo delle Regioni sui Comuni stessi (poiché una parte dei membri erano di nomina dei Consigli regionali). Così oggi il controllo è affidato ai segretari comunali, figura particolare, di vertice degli uffici comunali, ma di nomina politica (del Sindaco), creando quindi un piccolo corto-circuito nel controllo interno degli atti.

Come difendersi

Resta così difficile trovare un modo per invalidare o annullare un atto comunale. Una via possibile si chiama TAR (Consiglio di Stato in appello), oppure, decorsi i termini un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (su cui giudica comunque il Consiglio di Stato). Questi ricorsi si effettuano per tutelare un interesse legittimo, ossia ripristinare l’imparzialità della PA, giudicando quindi la legittimità stessa dell’atto e, talvolta, anche il merito. Il problema è l’onerosità di tale ricorso, che grazie ad una delle ultime finanziarie di Tremonti, è aumentato a sproposito. Un altro modo per difendersi, se questi atti autorizzano spese ritenute esagerate e portatrici di sprechi, è presentare un esposto alla Corte dei conti, suprema magistratura contabile, che agirà in totale autonomia, senza richiedere ricorsi onerosi. Forse è il tribunale più particolare, poiché dotato di procura e tribunale totalmente autonomi, le cui sentenze possono andare a toccare le tasche dei responsabili. Possono accertare un danno erariale (ossia un atto con dolo che ha causato sperpero di denaro pubblico), costringendo quindi gli interessati a pagare. Non esprime “opinioni” o “pareri”, come dissero recentemente Berruti e Martino, (fa anche quelli, ma in altre sedi), ma certifica, accerta e condanna.
Infine, vista la responsabilità civile, penale e amministrativa dei funzionari pubblici (anche dei politici locali), restano gli esposti alla Procura. Se riteniamo ci siano reati o violazioni del Codice Civile, non ci resta che la Magistratura ordinaria. Purtroppo la riforma del Titolo V è una riforma a metà, perché non ha previsto un controllo (successivo o preventivo) terzo su atti amministrativi. Gli esposti sono rimaste le uniche armi a disposizione dei consiglieri, dei cittadini per chiedere un’amministrazione pulita, trasparente e imparziale. Chissà che gli avvisi di garanzia, che paiono essere giunti in Comune, non insegnino qualcosa ai nostri politici. Non sia mai che un giorno tocchi al Sindaco, a qualche suo assessore, a dirigenti di alto rango, a rispondere direttamente nei tribunali speciali od ordinari di danni erariali, ambientali, abusi d’ufficio. Occorre adottare subito una politica di trasparenza totale degli atti amministrativi. Poi non lamentatevi se la gente vede sempre i doppi fini e sospetti qualcosa di oscuro e allora presenti esposti. Se le pratiche sono poco chiare, palesemente scorrette, non è reato controllare e chiedere a chi di dovere di intervenire, anzi è un dovere, soprattutto quando le risposte fornite dai diretti interessati sono arroganti o tendono a far scivolare via la cosa.

Manuel Meles da Il cittadino frustrato

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