Diano Marina e Diano Castello

Diano Marina e Diano Castello, tra annunci nuziali e delibere di revoca
Poteva mancare la Geo Sviluppo Immobiliare di Nucera, il Savonese?

Diano Marina e Diano Castello, tra annunci nuziali e delibere di revoca
Poteva mancare la Geo Sviluppo Immobiliare di Nucera, il Savonese?
 

Imperia – Dal 1 gennaio 2011 l’Albo Pretorio cartaceo dei Comuni, ove erano pubblicati tutti gli atti, è stato eliminato con l’obbligo di istituire detto Albo sui loro siti istituzionali dal 1 gennaio 2011., con valenza di pubblicità legale.

Abbiamo constatato che non è facile trovare gli atti che possono maggiormente interessare i cittadini, sia per la diversa impostazione di accesso e ricerca nei siti che varia da comune a comune, sia per la confusa (o inesistente) numerazione riportata negli elenchi. Non solo, non vi è omogeneità e progressività in ordine alla data di inizio pubblicazione e conseguente scadenza.

Una carenza grave che non agevola coloro che desiderano, anche per interessi diretti, di prendere visione degli atti.

La prima impressione che abbiamo tratto è che allo stato attuale le garanzie dei cittadini vengono meno. Ma speriamo destinate a migliorare.

Ci riserviamo di ritornare sull’argomento a breve, dopo un’attenta verifica fatta sui siti dei Comuni della Provincia di Imperia.

Come è nostra abitudine prendiamo visione dell’elenco degli atti pubblicati dai comuni e ci soffermiamo su quelli che riteniamo sia necessario una più attenta analisi e approfondimento per: l’incidenza e importanza (nell’ottica degli interessi dei cittadini), presunte anomalie e curiosità.

Prosegue l’esame di alcuni atti deliberati e pubblicati nell’Albo Pretorio Online dei Comuni della provincia, a cui seguono nostre riflessioni e domande.

 

Notizieflash dal Comune di Diano Marina

 

Il Consiglio comunale è composto da: il Sindaco Basso Angelo; gli Assessori: Muratorio Monica, Al Beik Ahmad, Novaro Mascarello Pietro, Peirano Sergio, Manduca Roberto, Barcella Luisa; i Consiglieri: Calcagno Antonio, Pelazza Ennio, Perasso Marco, Tafuri Olga, Giacometti Emilio, Za Garibaldi Cristiano, Surace Domenico, Manitta Bruno, Sciolli Bernardino, Marino Edoardo.

Segretario Comunale è: Dott. Domenico Chiarolanza.

 

Alla data del 7 aprile 2011 gli atti pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune sono 66 di cui 2 sono atti di pubblicazione di matrimonio.

I futuri sposi sono: Visalli Andrea e Damonte Silvia, residenti in Diano Marina, che contrarranno il matrimonio a Diano Castello; D’Agostino Simone e Bottino Sara, residenti in Diano Marina, che contrarranno il matrimonio a Diano Marina.

Curiosi e degni di citazione alcuni atti che evidenziano fatti che, oltre a far notizia, sembrano emblematici.

 

§ – E’ pubblicato l’avviso del Comune di Diano Castello, oggetto: Avviso di deposito atti relativi alla Conferenza dei servizi ex art. 59 L.R. 36/1997 e s.m.i. per l’approvazione del P.U.O di iniziativa privata per la realizzazione di insediamento residenziale zona DR.7 del P.U.C vigente.

Richiedente: Nucera Andrea, Legale rappresentante della Soc. “Geo Sviluppo Immobiliare Italia Srl”, con sede a Milano, al Foro Buonaparte, 12.

Gli atti e i relativi elaborati approvati nel corso della suddetta conferenza saranno depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico – settore edilizia privata, Comune di Diano Castello, dal 1° aprile 2011.

L’avviso è firmato dal Responsabile Brigida Cannoni.

L’Ufficio Tecnico del Comune di Diano Castello è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

 

R – Detto avviso di deposito è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Diano Castello.

D – Perché è stato pubblicato anche all’Albo pretorio online di Diano Marina? E’ usuale tale procedura?

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Diano Castello

§ – Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 16.03.2011, oggetto: Revoca della propria deliberazione n. 31 del 20.04.2009, ritualmente esecutiva, ad oggetto “Monetizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla trasformazione in altre destinazioni d’uso delle strutture turistico ricettive alberghiere”.

Nella delibera si legge: Verificata con l’Avv. Corrado Mauceri l’illegittimità (?) della propria deliberazione …, in quanto la stessa stabilisce una quota al metro quadro di monetizzazione delle opere di urbanizzazione, connesse alla trasformazione in altre destinazioni d’uso, compresa la destinazione d’uso residenziale, delle strutture turistico ricettive alberghiere, pari a 2.000 euro/mq, con una commisurazione quindi di tipo tabellare della monetizzazione medesima, la quale non risulta commisurata ad una mancata realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione volte a sopperire ai fabbisogni, indotto e pregressi. […] DELIBERA di revocare la propria deliberazione n. 31 del 20.04.2009, ritualmente esecutiva, …”.

Firmata dal Sindaco Dott. Angelo Basso e dal Segretario comunale supplente Dott. Antonio Angeloni.

R – La delibera revocata n. 31 del 20.04.2009 viene riconosciuta illegittima a distanza di quasi due anni dalla sua approvazione. Sicuramente in tale periodo è stata regolarmente applicata! Legittimo presupporre che chi ha pagato in ragione di 2.000 auro/mq presenterà istanza di rimborso del non dovuto.

D – Chi ha sollevato il problema dell’ illegittimità della delibera oggetto della revoca? Quale era la quantificazione legittima da applicare alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione? Quanto ha introitato il Comune in base alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione dal 20.04.2009 ad oggi? A quanto ammonta il presunto dovuto rimborso conseguente alla “delibera illegittima” revocata?

L’importo previsto in entrata nei bilanci 2009 e 2010 quasi sicuramente è stato speso per cui, ancora una volta, saranno i cittadini che dovranno pagare per errori dei suoi amministratori?

Cosa ne pensano il sindaco e gli assessori che in allora hanno approvato la delibera e in oggi è riconosciuta illegittima dal sindaco e dagli assessori?

Sono gli stessi?        

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§ – Nel Permesso di Costruire n. 4124/2011 – Pratica edilizia n. 5082/2006, a firma del Responsabile del servizio Dott. Ing. Riccardo Volpara, si legge: “Vista l’istanza presentata in data 28.10.2010 dai sigg.ri Giuseppe Aicardi e Maria Zefferina Ardissone con la quale chiedono il rinnovo per anni uno del Permesso di Costruire Convenzionato n. 3822 del 17.10.2007, rilasciato per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo e realizzazione di parte di autorimessa interrata ai sensi della L. 122/89, sito in Via delle Rodine, n.17, censito al Fg. 7 – catasto fabbricati – F. 7 – mappali n.ri 383 sub. 1–2, 396-397 e 449, catasto terreni – mappali n.ri 157 – 217 e 395 – Comune di Diano Marina, sez. censuaria di Diano Marina;

di proprietà: dei richiedenti.

Progettista: Geom. Marco Richermo – Direttore dei Lavori: Geom. Marco Richermo – Esecutore dei Lavori: Ditta Ercole Blengini – Pontedassio (IM).[…] Rilascia ai sigg.ri … , il permesso di costruire di rinnovo del Permesso di Costruire Convenzionato n. 3822 del 17.10.2007, …” […].

Il permesso di costruire viene rilasciato alle seguenti condizioni particolari: 1 – […]; 2 – I lavori dovranno essere ultimati in ogni parte, tanto interna che esterna, compresi gli impianti, gli infissi, entro tre anni (?) dalla data di rilascio del presente Permesso di Costruire.” […].

 

R – Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001) prevede: I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono: l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con procedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.”

La richiesta dei richiedenti proprietari è del rinnovo di anni uno del Permesso di Costruire Convenzionato n. 3822.

Nel testo del Permesso di Costruire n. 4124/2011 non si rilevano “i fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.”

Il rinnovo (proroga?) anziché di un anno è di tre anni.

 

Al catasto fabbricati, al Fg. 7 mapp. 383 sub 1 risulta cat. A/2 cl. 2, vani 6; al Fg. 7 mapp. 383 sub. 2 risulta cat. A/2 cl. 2, vani 8; al Fg. 7 mapp. 396 risulta   cat. C/2 cl. 3, mq. 34; al Fg. 7 mapp. 397 risulta C/2 cl. 3, mq. 20; al Fg. 7 mapp. 449 risulta C/6 cl. 3, mq. 38.

 

D – Perché il rinnovo del Permesso di Costruire n. 3822 del 17.10.2007, benché dai proprietari richiesto per anni uno, prescrive che i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio? E’ un errore?

Se tale è, non deve essere revocato e rilasciato il rinnovo con fine lavori entro un anno?

 

Quali sono i fatti sopravvenuti estranei alla volontà dei titolari del permesso che giustificano la proroga?

 

Se risultano accatastati gli immobili realizzati con il permesso di costruire convenzionato n. 3822 del 17.10.2007, per quali lavori da ultimare è stata presentata istanza di rinnovo (proroga?) di anni uno?  

 

Il permesso di costruire n. 4124/2011 del 15 febbraio 2011 è un rinnovo (proroga?) o un nuovo permesso di costruire?

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Per dovere d’informazione sono auspicabili e gradite risposte alle domande che, se perverranno, saranno pubblicate su Trucioli Savonesi.

 

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

10/04/2011 – Trucioli Savonesi n. 288 -Nf(5)  

  

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