Bordighera

 

Il nostro Comune(1) – Qui Bordighera
La battaglia dell’acqua potabile nell’imperiese
Modificato lo statuto comunale, primo caso in Liguria

Il nostro Comune(1) – Qui Bordighera
La battaglia dell’acqua potabile nell’imperiese
Modificato lo statuto comunale, primo caso in Liguria

  Bordighera – E’ risaputo che i più dei cittadini non vengono a conoscenza delle iniziative e decisioni che i propri amministratori e Dirigenti di Settore adottano nell’ambito delle proprie competenze.

Eppure, per legge,  il tutto viene affisso all’albo pretorio dei singoli Comuni: le delibere (sia di Consiglio che di Giunta comunale), le Determinazioni Dirigenziali, le Ordinanze, i bandi di gara, gli elenchi mensili dei permessi di costruire e dei controlli dell’attività edilizia. Consultazione degli atti che, se non programmata nel tempo, non consentono un regolare aggiornamento delle informazioni che ne scaturiscono. Ci siamo quindi proposti di svolgere un servizio ai lettori con una nuova rubrica Il nostro Comune – Qui … che interesserà buona parte dei Comuni dell’imperiese. In tale rubrica saranno pubblicate periodicamente le delibere, le determinazioni dirigenziali e  altri atti affissi che, a nostro parere, saranno ritenute più interessanti per gli argomenti trattati e che coinvolgono la collettività locale. Un compito non facile e impegnativo. Per esigenze di spazio e di sintesi, nell’intento di favorire una maggiore comprensione degli argomenti trattati, alcuni atti saranno parzialmente pubblicati (con esclusione di settori con descrizione prettamente tecniche o ripetitive o ritenute ininfluenti) che saranno indicati con [….].

Per sopperire a tali scelte e giustificate omissioni ci rendiamo disponibili ad inviare, via e-mail, un file con il testo integrale della delibera o atto riportato in sintesi, a tutti i lettori che ne faranno richiesta a: gilberto.costanza@alice.it .

Saranno graditi contatti con suggerimenti e commenti nel merito di quanto trattato nel documento sopra pubblicato e quelli che andremo a pubblicare.

Il tutto nella convinzione, nel nostro piccolo, di poter contribuire alla conoscenza delle problematiche che interessano i cittadini ed, in particolare, di renderli edotti sull’operato dei loro amministratori democraticamente eletti (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali). Un dovere più che una scelta!

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COMUNE DI BORDIGHERA

(Provincia di Imperia)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 18 febbraio 2010, ore 21:00, oggetto: Affari Generali – Statuto Comunale – Modifica integrativa in materia di servizio idrico.

Alla riunione risultano:

Bosio Arch. Giovanni

Presente

Panetta Alessandro

Presente

Fonti Rocco

Presente

Rossi Valentino

Assente

Colacito Franco

Presente

Taggiasco Giovanni

Assente

Allavena Giovanni

Presente

Guglielmi Pietro Paolo

Presente

Ingenito Ugo

Presente

Albano Donatella

Presente

Iacobucci Mario

Presente

Giribaldi Sergio

Presente

Borelli Giovanna

Presente

Ramella Corrado

Presente

Sferrazza Marco

Presente

Farotto Marco

Assente

Laganà Marco

Presente

Verrando Ulderico

Presente 

Rossi Emilio

Assente

Biamonti Franco

Assente

 

Piacentini Roberto

Presente

 

 

 

             

E’ anche presente l’assessore comunale Viale Dott. Giulio, che non prende parte alle votazioni.

Presidente del Consiglio Comunale Borelli Giovanna

Assiste quale Segretario Generale il Dr. Carmelo Cantaro.

 

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la pratica.

Sindaco Molti si saranno chiesti il significato di questa proposta di deliberazione finalizzata alla modifica dello statuto comunale. In merito alla tematica in esame si è fatto un gran parlare in quanto esiste una normativa che  prevede la  privatizzazione dell’acqua e l’ affidamento della sua gestione ad una società a capitale misto, pubblico–privato, con capitale privato non inferiore al 40%. La normativa nazionale esistente in materia, tuttavia, non contiene una classificazione esaustiva dei servizi privi ed aventi rilevanza economica, come invece richiesto con forza e da tempo dall’unione europea.

Con questa proposta di deliberazione si vuole, dunque, modificare lo Statuto Comunale  ed, in particolare, l’art. 8  al quale viene aggiunto il seguente comma 5 bis: “…il Comune riconosce il diritto all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. La gestione del servizio idrico è servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua…”. Noi vogliamo, in buona sostanza, che l’acqua continui ad essere gestita dal nostro acquedotto in forma pubblica, con prezzi e tariffe inferiori a quelle delle realtà limitrofe. Per fare questo abbiamo deciso, prima ancora di discutere la pratica relativa all’AATO, di precisare, attraverso una modifica statutaria proposta, che l’acqua è un bene pubblico e privo di rilevanza economica”.

Il consigliere Pier Paolo Guglielmi anticipa il voto favorevole del gruppo consiliare di appartenza, condividendo la qualificazione dell’acqua  nei termini di cui alla proposta di modifica dello statuto.

Quindi, constatato che nessun altro chiede di intervenire nella discussione, il presidente del consiglio comunale legge il dispositivo della proposta di deliberazione, dopodiché invita alla votazione e

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l’art. 15, comma 2, del Decreto Legge n. 135/09 – approvato definitivamente dal Parlamento il 19 Novembre 2009 – che, introducendo alcune modifiche all’art. 23 bis della Legge 133/08, prevede l’obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;

Considerato che la suddetta disposizione non precisa quali servizi pubblici siano a rilevanza economica e quali ne siano privi e che, tuttavia, i lavori preparatori al regolamento governativo attuativo paiono ricondurre i servizi idrici alla categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica;

Rilevato che tale qualificazione di rilevanza economica attribuita ai servizi idrici comporterebbe una loro gestione privatistica, ai sensi del sopra citato articolo 15 comma 2;

Reputata tuttavia, per questo Comune, la gestione privatistica dell’acqua potabile nettamente incompatibile rispetto alla sua natura di risorsa limitata e vitale per tutti gli esseri umani, che hanno eguale diritto di accedervi in ogni momento di bisogno, senza alcun ostacolo economico o condizionamento imprenditoriale;

Ritenuto inoltre rilevante il contrasto in tale materia fra la finalità speculativa del gestore privato, tesa in ultima analisi all’aumento dei consumi, e l’esigenza ecologico pubblicistica, e dell’utenza, al contenimento dei consumi e delle spese;

Osservato peraltro che:

– ad oggi l’Italia non ha ancora espressamente distinto con appositi provvedimenti le tipologie di servizi pubblici a rilevanza economica da quelle prive di tale rilevanza, come invece richiesto da tempo dall’Unione Europea;

–    il richiamato articolo 23 bis della Legge 133/08, modificato, disciplina esclusivamente le modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, e non avrebbe potuto individuare le suddette tipologie di servizi pubblici a rilevanza economica o meno, essendo oggi la sola materia della tutela della concorrenza – e non anche quella della natura di tali servizi – riservata alla legislazione statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (novellato nel 2001);

–    La Corte dei Conti della Lombardia, nel rispondere a una richiesta di parere del Comune di Malnate (Va) in merito all’articolo 23 bis ha scritto: “L’art. 23bis opera una scelta di fondo a favore del ricorso al mercato nell’esternalizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso”;

–    Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione il regolamento attuativo governativo, in fase di adozione, più sopra richiamato, non potrebbe stabilire la natura di servizio a rilevanza economica del servizio idrico non risultando tale materia riservata alla potestà legislativa e regolamentare dello stato.

Preso atto inoltre delle esperienze negative, anche in termini di aumenti tariffari, vissute da diversi enti locali e ambiti territoriali italiani che affidarono la gestione dei servizi idrici in mano a società private;

 Ritenuto quindi opportuno, per quanto possibile, adottare ogni iniziativa, anche interpretativa, utile al perseguimento del pubblico interesse e, pertanto, vista la gestibilità pubblicistica dei servizi privi di rilevanza economica:

–   di accogliere la tesi interpretativa secondo cui è l’ente direttamente interessato a stabilire se il servizio pubblico locale da esso erogato abbia o meno rilevanza economica;

–    di inserire nello Statuto Comunale, all’articolo 8, il comma 5 bis secondo cui “il Comune riconosce il diritto all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. La gestione del servizio idrico è servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua”;

–   di aderire ad ogni iniziativa volta alla abrogazione delle disposizioni che qualifichino di rilevanza economica i servizi idrici o che impongano la gestione dell’acqua potabile da parte di imprese private, anche in società a partecipazione mista;

Considerato infine opportuno, in considerazione della progressiva estensione a livello mondiale della crisi idrica e dell’inquinamento, di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di ridurre i consumi di acqua potabile e di evitare le immissioni inquinanti nei corpi idrici;

Visti gli articoli 6, 42 e 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

Sentita in data 11.02.2010 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Visti i pareri favorevoli:

– del Dirigente del Settore Amministrativo in merito alla regolarità tecnica;

– del Dirigente del settore Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Per effetto di votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto Comunale in vigore, mediante l’inserimento all’articolo 8, rubricato “Sviluppo Economico”, del comma 5 bis  secondo cui “il Comune riconosce il diritto all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. La gestione del servizio idrico è servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, che deve garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua”;

2) di dare atto che lo Statuto così modificato sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

3) di aderire ad ogni iniziativa volta alla abrogazione delle disposizioni che qualifichino di rilevanza economica i servizi idrici o che impongano la gestione dell’acqua potabile da parte di imprese private, anche in società a partecipazione mista;

4) di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di ridurre i consumi di acqua potabile e di evitare le  immissioni inquinanti nei corpi idrici.

§§§

@ Riflessioni e domande

A questa lodevole delibera del Consiglio Comunale di Bordighera poche parole: Complimenti! Un esempio da seguire da parte di tutti i Comuni d’Italia che non hanno ancora provveduto. Sarà nostra cura inviarne copia via mail a tutti i Comuni dell’imperiese per facilitarne, a loro volta, l’approvazione.

 Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it

   

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