Bignami degli Ammortizzatori Sociali (Parte seconda)

Bignami degli Ammortizzatori Sociali
Parte seconda 
 
 

Bignami degli Ammortizzatori Sociali
Parte seconda   Leggi prima parte
 
 Nell’affrontare la riforma degli ammortizzatori sociali che la Fornero ha impostato all’interno della riforma del lavoro, a inizio anno scorso, si erano fin da subito aperte delle criticità visto l’evidente congiuntura negativa alla quale stiamo assistendo; il risultato, concreto, è un ampio utilizzo  di tutte le forme previste per la salvaguardia dell’occupazione, mai come oggi vi sono state così ingenti richieste che hanno un diretto impatto economico sulle casse dello Stato, come spiegato nel precedente articolo.
In quel frangente, fortunatamente, la grave situazione di emergenza economica, produttiva ed occupazionale ha lasciato intatte alcune fattispecie degli istituti già citati quale la cassa in deroga e l’introduzione della nuova ASPI  in sostituzione dell’indennità di mobilità con molta gradualità.

Stesso dicasi per l’iniziale volontà di eliminare i casi in cui la CIGS coprisse  esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro che aveva portato il Governo ad abrogare  l’art.3 della legge n.223/91 relativo alla regolamentazione della cigs in caso di procedure concorsuali (fallimento, omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). La questione fu poi affrontata nei successivi emendamenti inclusi nel decreto sviluppo (Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ): nella nuova formulazione il citato art.3 viene mantenuto fino al 31 dicembre 2015, ma restringendone la applicabilità ai soli casi in cui sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione.

In sostanza si era compreso che i fallimenti potevano esserci eccome ma sui lavoratori deve esserci quel tanto di tutela per avere un sostegno economico laddove un potenziale nuovo soggetto volesse riavviare l’attività, caso più che mai comune ai giorni nostri.

La riforma prevedeva stanziamenti per i prossimi anni al fine di attraversare questo lungo periodo di crisi, risulta evidentemente che la ex Ministro aveva sbagliato i conti anche qui, meno male che erano i tecnici…

L’attuale impianto della Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria e nei Contratti di solidarietà è stato mantenuto, sancendo anche per il futuro l’esistenza di ammortizzatori sociali per fronteggiare difficoltà produttive ed economiche senza ricorrere immediatamente ai licenziamenti. L’obbligo alla tutela viene esteso anche ai settori che prima non erano coperti dalla CIG attraverso la costituzione per via contrattuale dei Fondi Bilaterali di Solidarietà presso l’Inps con funzioni “erga omnes” e con  l’estensione degli ammortizzatori sociali  anche alle aziende sotto i 15 dipendenti, attraverso la bilateralità contrattuale.

Nota: non avevo citato i contratti di solidarietà nel precedente articolo dei quali riporto testualmente la definizione INPS:

“I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

 

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);

 

  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.”

L’applicazione di questo strumento fino ad oggi è stato poco utilizzata anche se ora se ne parla con sempre più insistenza.

 

Cambierà e sta cambiando  l’attuale indennità di disoccupazione in Assicurazione Sociale per l’impiego (ASPI). A questo strumento universale si dovranno affiancare Fondi settoriali finalizzati in particolar modo alla protezione sociale dei lavoratori anziani in caso di disoccupazione, generalizzando quanto già avviene da anni nel settore bancario. Questione per ora piuttosto ferma.

Quali sono i requisiti per l’ASPI?

L’indennità è riconosciuta in  presenza dei seguenti requisiti:

a) stato di disoccupazione attestato.

b) lo stato di disoccupazione deve essere involontario

c) almeno due anni di assicurazione. Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

d) almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (non vengono considerati utili i contributi figurativi come ad esempio in malattia) 

A chi è rivolta?

 Quanto si percepisce?

La misura dell’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Nelle ipotesi di frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.

Come si articola?

A regime, dal 1° gennaio 2016, ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire da questa data, la durata massima legale dell’indennità di disoccupazione ASPI è pari a:

  • 12 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità (ASPI e mini ASPI) già eventualmente fruiti nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione;
  • 18 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità (ASPI e mini ASPI) già eventualmente fruiti nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

Questo schema sintetizza le modalità di avviamento e consolidamento del nuovo istituto che come già detto sostituirà l’indennità di mobilità:


 

Lo schema successivo invece mostra come sarà articolato il passaggio dall’indennità di mobilità all’ASPI:

 

Come già ampiamente sostenuto, purtroppo tutto il castello mostra la corda alla luce di come si stia involvendo il mercato del lavoro contestualmente al prorogarsi della crisi, in sostanza il sistema non si autosostiene poiché tende a vedere sempre meno occupati e più disoccupati; ulteriori complicanze sono date dall’estrema rigidità nella cosiddetta flessibilità in entrata che, con molta probabilità, è ormai chiaro a tutti non essere funzionale nel contesto attuale.

Può essere il reddito di cittadinanza una risposta? Forse si perché è una “tassa universale” , sostituirebbe tutti gli ammortizzatori sociali, toglierebbe di mezzo un bel po’ di “lobby della crisi” e ci porterebbe ad un livello di welfare europeo in linea con gli atri stati. Ma questa è un’altra storia.

Andrea Melis  26 maggio 2013


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