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I
nostri soldi (17)
– Fatti & Curiosità nelle
“Determinazioni Dirigenziali” Il Comune
condannato per “negligenze” Loano, i precedenti
penali ingannano Retroscena
“nascosti” dopo una causa davanti al Tar. I protagonisti
|
Loano –
Prosegue la rubrica
per contribuire a rendere sempre più
casa di vetro
l’istituzione Municipio.
35.
Determinazione Dirigenziale n.
959 / settore 1 registrata il 20
luglio 2009, oggetto:
Liquidazione parcella avvocato
Marco Barilati per attività
legale. |
Il DIRIGENTE
RICHIAMATA la
deliberazione di Giunta Comunale n.
CONSIDERATO che con
sentenza
RIEVATO che con nota in data 25.02.2009 il
legale dell’amministrazione sconsigliava di
proporre appello avverso la precitata sentenza;
DATO ATTO che occorre pertanto provvedere a dar
corso alla liquidazione delle spese di cui alla
predetta sentenza, comprensive delle spese
legali di controparte;
VISTE le parcelle in data 15.06.2009 dello
studio legale Barilati ed in data
9.07.2009 dello studio legale Di Maio
(con la quale si chiede di liquidare
direttamente ad Idrocentro SpA che ha già
provveduto al saldo della stessa) allegate alla
presente per farne parte integrante e
sostanziale con le quali si richiede di dar
corso al pagamento delle prestazioni per la
complessiva spesa di 9.568 euro;
........................................................
omissis ……...………………………………
VISTA la sentenza TAR Piemonte sezione II
del 13.10.1995 n. 524 di seguito riportata:
<L’0bbligo di indicare nelle deliberazioni degli
Enti Locali che comportano spesa, l’ammontare
relativo ed i mezzi di copertura non concerne le
deliberazioni che autorizzano liti attive e
passive e provvedono alla nomina del legale che
assume la rappresentanza e la difesa dell’Ente,
atteso che nella fattispecie non è certa
l’incidenza della spesa, tendenzialmente legata
all’ipotesi della soccombenza; non è prevedibile
l’ammontare della spesa stessa, che dipende
anche dalla durata della controversia; nel
bilancio dell’Ente è sempre iscritto u apposito
capitolo per “Spese di liti>;
........................................................
omissis ……...………………………………
DETERMINA
1. Di approvare la spesa complessiva di
9.568 euro per la liquidazione della
parcella indicata in premessa dell’ Avv.
Marco Barilati e Avv. Mariano di Maio
relativa alle prestazioni professionali rese
nella causa citata in premessa;
........................................................
omissis ……...………………………………
F.to Il Dirigente il 4° settore – Dott.ssa
Marta Gargiulo
|
·
Rif. 35 – Fatti & Curiosità
Nella determina non
vi è riferimento alle ragioni per cui è stato
presentato ricorso RGR n. 630/2007 dalla
Società Idrocentro SpA. A richiesta di
cittadini residenti di poter prendere visione
degli atti viene negata dal Responsabile di
settore, con discutibili motivazioni. |
Abbiamo però
superato l’ostacolo pretestuoso che tende a
rendere opaca l’auspicata “trasparenza” della
cosa pubblica e, grazie ad internet, possiamo
meglio informare i lettori di
Trucioli Savonesi.
Nella sentenza n. 251, depositata in
segreteria del TAR Liguria in data 19.02.2009,
si legge (fra l’altro): Sul ricorso numero di
registro generale 630 del 2007, proposto da:
contro
Comune di Loano,
rappresentato e difeso dagli avv. Federico
Barbano, Marco Barilati, con domicilio
eletto presso Marco Barilati in Genova,
via Corsica, 19/11; per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, quanto
al ricorso n. 630 del 2007: dell'ordinanza n.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di Loano; Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue:
FATTO Con
il primo gravame introduttivo del giudizio (n.
629 del 2007) la società odierna parte
ricorrente impugnava i provvedimenti di cui in
epigrafe con i quali veniva respinta la denuncia
di inizio attività presentata per l’apertura di
un nuovo esercizio commerciale per la presenza
di precedenti giudiziari ostativi. Agli atti
impugnati si muovevano pertanto le seguenti
censure: -
violazione della legge 241\90 per difetto di
motivazione ed istruttoria nonché dei principi
del giusto procedimento; -
violazione dell’art. 10 bis l. 241 cit.; -
violazione degli artt. 12 d.lgs. l.r. 1\2007 e 5
d.lgs. 114\98, eccesso di potere sotto diversi
profili.
Con il secondo gravame (n. 630 del 2007)
veniva impugnato il rigetto della comunicazione
di apertura di esercizio di vicinato in
subingresso contenente il divieto di
prosecuzione dell’attività, motivato sempre a
fronte del precedente penale. Avverso tale
diniego venivano dedotti analoghi motivi ai
predetti.
L’amministrazione intimata, costituitasi
in giudizio, chiedeva il rigetto dei gravami.
Con ordinanze nn. 281 e 282\2007 veniva accolta
la domanda di sospensione dell’esecuzione dei
provvedimento impugnati. Con successiva
ordinanza collegiale n. 134\2008 veniva disposta
la riunione dei gravami per connessione e
ordinata la produzione di documentazione in via
istruttoria.
Alla pubblica udienza del 19\2\2009 la causa
passava in decisione.
DIRITTO I
ricorsi appaiono fondati sotto l’assorbente
profilo del difetto di motivazione.
Infatti, i provvedimenti negativi
impugnati si limitano a riportare la norma
invocata ed a richiamare il casellario
dell’odierno ricorrente, senza indicare il reato
reputato ostativo e senza svolgere la necessaria
conseguente valutazione in ordine alla
sussistenza dei conseguenti presupposti. Invero,
l’obbligo di motivazione emerge in linea teorica
sia dalla cogenza del principio generale di cui
all’art.
La palese carenza della motivazione non è
superabile attraverso le deduzioni svolte dalla
difesa comunale, stante il consolidato principio
a tenore del quale la motivazione del
provvedimento non può essere integrata nel corso
del giudizio con la specificazione di elementi
di fatto o di diritto, dovendo la motivazione
precedere e non seguire ogni provvedimento
amministrativo, individuando con ciò il
fondamento dell'illegittimità della motivazione
postuma nella tutela del buona andamento
amministrativo e nell'esigenza di delimitazione
del controllo giudiziario (cfr. ad es. Consiglio
Stato, sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2555).
Ciò vale a maggior ragione con riferimento ad un
potere discrezionale di applicazione di una
norma quale quella di specie, dovendo la
conseguente valutazione essere svolta
dall’amministrazione competente e non dalla
difesa giudiziaria.
Infondata appare invece la censura dedotta
in termini di violazione dell’art. 10 bis l. 241
del
Alla luce delle considerazioni che precedono i
ricorsi appaiono fondati sotto l’assorbente
profilo del difetto di motivazione, con
conseguente annullamento dei provvedimenti di
cui in epigrafe. Le
spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio
del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Enzo Di Sciascio,
Presidente - Antonio Bianchi, Consigliere
- Davide Ponte, Consigliere, Estensore. [] Perché l’ Amministrazione di Loano ( a differenza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona) si è costituita in giudizio? Prima di costituirsi aveva interpellato il legale dell’amministrazione? Solo a sentenza n. 251 emessa dal TAR Liguria il legale dell’amministrazione ha sconsigliato di proporre appello avverso alla sentenza stessa? Perché la determina n. 959 – Settore 1 è stata firmata dalla Dott. Marta Gargiulo (Dirigente IV settore) anziché dal Dott. Aldo Caballini (Dirigente settore I)? L’ordinanza n. 10358 del 5.06.2007 non è stata firmata dal Dirigente degli Affari Generali del Comune di Loano – Settore I Dott. Aldo Caballini?
Il tutto ha portato alla condanna del Comune con
conseguente pagamento di 9.568 euro.,
che, in parole povere, vuol dire: a carico
della collettività loanese!
Agli atti impugnati venivano mossi censure
per: violazione della legge 241/90 e violazione
degli artt. 12 D.Lgs l.r. 1/2007 e 5 D.Lgs
114/98, eccesso di potere sotto diversi profili.
(?) Perché nell’oggetto della determina è
indicato solo “Liquidazione parcella avv.
Marco Barilati per attività legale” quando
nella fattura n. 1 del 15.06.2009 risulta “Studio
Legale Acquarone”, è riferito a spese
per atti a difesa ragioni del Comune, con
importo di 5.508 euro e che l’importo di
4.060 euro, indicato nella raccomandata
A.R. dell’ Avv. Mariano Di Maio, deve
essere versato a favore della Società
Idrocentro SpA? Non sussiste ipotesi di
danno erariale ed eventuale segnalazione, da chi
di dovere, alla Procura per “eccesso di potere
sotto diversi profili”? Il TAR Liguria ha, di
fatto, annullato gli atti impugnati, ossia
quelli emessi dal Comune.
Gilberto Costanza
e-mail:
gilberto.costanza@alice.it |