versione stampabile

 

 

I nostri soldi (17) –  Fatti & Curiosità nelle “Determinazioni  Dirigenziali”

Il Comune condannato per “negligenze”

Loano, i precedenti penali ingannano

Retroscena “nascosti” dopo una causa davanti al Tar. I protagonisti

 

      di Gilberto Costanza

                        

 

Loano – Prosegue la rubrica per contribuire a rendere sempre più casa di vetro l’istituzione Municipio.

 

35. Determinazione Dirigenziale n. 959 / settore 1 registrata il 20 luglio 2009, oggetto: Liquidazione parcella avvocato Marco Barilati per attività legale.

Il DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 in data 10.09.2009 con la quale è stato conferito all’ Avv. Marco Barilati per curare la difesa delle ragioni del comune nella causa Comune di Loano/Idrocentro;

CONSIDERATO che con sentenza 251 in data 25.02.2009 il TAR Liguria ha accolto il ricorso di controparte annullando gli atti impugnati;

RIEVATO che con nota in data 25.02.2009 il legale dell’amministrazione sconsigliava di proporre appello avverso la precitata sentenza;

DATO ATTO che occorre pertanto provvedere a dar corso alla liquidazione delle spese di cui alla predetta sentenza, comprensive delle spese legali di controparte;

VISTE le parcelle in data 15.06.2009 dello studio legale Barilati ed in data 9.07.2009 dello studio legale Di Maio (con la quale si chiede di liquidare direttamente ad Idrocentro SpA che ha già provveduto al saldo della stessa) allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale con le quali si richiede di dar corso al pagamento delle prestazioni per la complessiva spesa di 9.568 euro;

........................................................ omissis ……...………………………………

VISTA la sentenza TAR Piemonte sezione II del 13.10.1995 n. 524 di seguito riportata: <L’0bbligo di indicare nelle deliberazioni degli Enti Locali che comportano spesa, l’ammontare relativo ed i mezzi di copertura non concerne le deliberazioni che autorizzano liti attive e passive e provvedono alla nomina del legale che assume la rappresentanza e la difesa dell’Ente, atteso che nella fattispecie non è certa l’incidenza della spesa, tendenzialmente legata all’ipotesi della soccombenza; non è prevedibile l’ammontare della spesa stessa, che dipende anche dalla durata della controversia; nel bilancio dell’Ente è sempre iscritto u apposito capitolo per “Spese di liti>;

........................................................ omissis ……...………………………………

DETERMINA

1. Di approvare la spesa complessiva di 9.568 euro per la liquidazione della parcella indicata in premessa dell’ Avv. Marco Barilati e Avv. Mariano di Maio relativa alle prestazioni professionali rese nella causa citata in premessa;

........................................................ omissis ……...………………………………

F.to Il Dirigente il 4° settore – Dott.ssa Marta Gargiulo

·        Rif. 35 – Fatti & Curiosità                             

 

Nella determina non vi è riferimento alle ragioni per cui è stato presentato ricorso RGR n. 630/2007 dalla Società Idrocentro SpA. A richiesta di cittadini residenti di poter prendere visione degli atti viene negata dal Responsabile di settore, con discutibili motivazioni.

Abbiamo però superato l’ostacolo pretestuoso che tende a rendere opaca l’auspicata “trasparenza” della cosa pubblica e, grazie ad internet, possiamo meglio informare i lettori di Trucioli Savonesi.

Nella sentenza n. 251, depositata in segreteria del TAR Liguria in data 19.02.2009, si legge (fra l’altro): Sul ricorso numero di registro generale 630 del 2007, proposto da:
Societa' Idrocentro Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Vilma Aliberti, Alessandra Cervetti, Mariano Di Maio, con domicilio eletto presso Alessandra Cervetti in Genova, via Roma 3/9;

contro

Comune di Loano, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Barbano, Marco Barilati, con domicilio eletto presso Marco Barilati in Genova, via Corsica, 19/11; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 630 del 2007: dell'ordinanza n. 10358, in data 5 giugno 2007, con la quale il Dirigente degli Affari Generali del Comune di Loano (Dott. Aldo Caballini ndr) ha respinto la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato in subingresso presentata dalla Società  ricorrente.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Loano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo gravame introduttivo del giudizio (n. 629 del 2007) la società odierna parte ricorrente impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe con i quali veniva respinta la denuncia di inizio attività presentata per l’apertura di un nuovo esercizio commerciale per la presenza di precedenti giudiziari ostativi. Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione della legge 241\90 per difetto di motivazione ed istruttoria nonché dei principi del giusto procedimento;

 - violazione dell’art. 10 bis l. 241 cit.;

- violazione degli artt. 12 d.lgs. l.r. 1\2007 e 5 d.lgs. 114\98, eccesso di potere sotto diversi profili.

Con il secondo gravame (n. 630 del 2007) veniva impugnato il rigetto della comunicazione di apertura di esercizio di vicinato in subingresso contenente il divieto di prosecuzione dell’attività, motivato sempre a fronte del precedente penale. Avverso tale diniego venivano dedotti analoghi motivi ai predetti.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dei gravami. Con ordinanze nn. 281 e 282\2007 veniva accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimento impugnati. Con successiva ordinanza collegiale n. 134\2008 veniva disposta la riunione dei gravami per connessione e ordinata la produzione di documentazione in via istruttoria.

Alla pubblica udienza del 19\2\2009 la causa passava in decisione.

DIRITTO

I ricorsi appaiono fondati sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.

Infatti, i provvedimenti negativi impugnati si limitano a riportare la norma invocata ed a richiamare il casellario dell’odierno ricorrente, senza indicare il reato reputato ostativo e senza svolgere la necessaria conseguente valutazione in ordine alla sussistenza dei conseguenti presupposti. Invero, l’obbligo di motivazione emerge in linea teorica sia dalla cogenza del principio generale di cui all’art. 3 l. 241\90, sia dal tenore della norma applicata dall’amministrazione, l’art. 12 l.r. 1\2007. Tale disposizione individua una serie di ipotesi ostative, in termini di carenza dei requisiti morali, al rilascio del titolo per l’esercizio dell’attività del commercio: ciò avrebbe imposto quantomeno la specificazione di quale reato sia stato reputato ostativo secondo la disciplina invocata solo in generale.

La palese carenza della motivazione non è superabile attraverso le deduzioni svolte dalla difesa comunale, stante il consolidato principio a tenore del quale la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto o di diritto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buona andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2555).  Ciò vale a maggior ragione con riferimento ad un potere discrezionale di applicazione di una norma quale quella di specie, dovendo la conseguente valutazione essere svolta dall’amministrazione competente e non dalla difesa giudiziaria.

Infondata appare invece la censura dedotta in termini di violazione dell’art. 10 bis l. 241 del 1990 in quanto, se per un atto la comunicazione c’è, per l’altro il relativo obbligo non trova applicazione trattandosi di denuncia di inizio attività (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 12 settembre 2007 , n. 4828 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 17 aprile 2007 , n. 1775).

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi appaiono fondati sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti di cui in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente - Antonio Bianchi, Consigliere - Davide Ponte, Consigliere, Estensore.

[] Perché l’ Amministrazione di Loano ( a differenza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona) si è costituita in giudizio? Prima di costituirsi aveva interpellato il legale dell’amministrazione? Solo a sentenza n. 251 emessa dal TAR Liguria il legale dell’amministrazione ha sconsigliato di proporre appello avverso alla sentenza stessa? Perché la determina n. 959 – Settore 1 è stata firmata dalla Dott. Marta Gargiulo (Dirigente IV settore) anziché dal Dott. Aldo Caballini (Dirigente settore I)? L’ordinanza n. 10358 del 5.06.2007 non è stata firmata dal Dirigente degli Affari Generali del Comune di Loano – Settore I Dott. Aldo Caballini?  

 Il tutto ha portato alla condanna del Comune con conseguente pagamento di 9.568 euro., che, in parole povere, vuol dire: a carico della collettività loanese!

Agli atti impugnati venivano mossi censure per: violazione della legge 241/90 e violazione degli artt. 12 D.Lgs l.r. 1/2007 e 5 D.Lgs 114/98, eccesso di potere sotto diversi profili. (?) Perché nell’oggetto della determina è indicato solo “Liquidazione parcella avv. Marco Barilati per attività legale” quando  nella fattura n. 1 del 15.06.2009 risulta “Studio Legale Acquarone”, è riferito a spese per atti a difesa ragioni del Comune, con importo di 5.508 euro e che l’importo di 4.060 euro, indicato nella raccomandata A.R. dell’ Avv. Mariano Di Maio, deve essere versato a favore della Società Idrocentro SpA? Non sussiste ipotesi di danno erariale ed eventuale segnalazione, da chi di dovere, alla Procura per “eccesso di potere sotto diversi profili”? Il TAR Liguria ha, di fatto, annullato gli atti impugnati, ossia quelli emessi dal Comune.

Gilberto Costanza

e-mail: gilberto.costanza@alice.it